Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 30/01/2013 Scarica PDF
Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle "commissioni accessorie"
Ugo Malvagna, Professore1.- Una quota
consistente delle decisioni emesse nell'ultimo biennio dall'Arbitro Bancario
Finanziario (in seguito: Abf) ha ad oggetto controversie insorte tra clienti ed
intermediari in merito alla determinazione della misura del diritto al rimborso
delle commissioni anticipate dal soggetto finanziato, in caso di estinzione
anticipata del rapporto. Segnatamente, la cornice contrattuale in cui la quasi
totalità del (pre)contenzioso si inserisce è costituita dai finanziamenti
garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione (e meccanismi
assimilabili: ad es., delegazione di pagamento).1 Di frequente, infatti, sono
sorte delle contestazioni in punto di quantificazione delle somme dovute dal
cliente per la chiusura del rapporto, in virtù dell'impatto che, nelle
operazioni di "cessione del quinto", gli oneri diversi dagli
interessi corrispettivi rivestono sul costo complessivo del credito.
In particolare, una siffatta articolazione della struttura del pricing2
comporta delle difficoltà nell'applicazione dell'art. 125-sexies t.u.b.,3 a
norma del quale, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, "il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto."
Il principio desumibile dalla disposizione in esame,4 per la verità, è di per
sé chiaro: il diritto al rimborso dipende dalla quota degli interessi e dei
costi (termine, questo, abbastanza ambiguo, ma che con tutta probabilità si
riferisce agli oneri relativi al contenuto economico "secondario"5)
da imputarsi al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato.
Il criterio di restituzione pro quota temporis si attaglia, evidentemente, ai
"costi" dotati di un collegamento causale con le prestazioni rese
dall'intermediario, o da soggetti terzi coinvolti a vario titolo
nell'operazione (ad es. imprese di assicurazione), che attribuiscano al
cliente un'utilità proporzionale alla durata del rapporto (c.d. commissioni
recurring): con la conseguenza che non si darà luogo a restituzione degli
addebiti concernenti prestazioni già esaurite al momento dell'estinzione
anticipata, verosimilmente perché riferite al momento della conclusione del
contratto (c.d. commissioni upfront).
Dal canto suo, l'Abf afferma in maniera costante quest'orientamento.6
2.- Superato storicamente questo problema, l'Abf, sollecitata dall'ingente
numero di ricorsi sottoposti al suo vaglio, ne porta alla luce un secondo: la
frequente difficoltà, che talora si traduce in una vera e propria
impossibilità, di inferire dal contratto e dalla documentazione di contorno la
natura (recurring o upfront) della commissione.
L'origine di tale fenomeno va individuata nella tendenza degli intermediari a
inserire (anche) nei contratti di finanziamento dietro cessione del quinto una
serie di clausole dotate di una denominazione tanto varia quanto scarsamente
dotata di significatività.7 Infatti, in ragione della previsione di voci di
costo carenti di ogni riferimento agli elementi che hanno portato alla loro
concreta determinazione, diventa problematico individuare quali commissioni
siano riferibili ad una prestazione puntuale già eseguita e quali, invece,
vadano ricondotte ad una prestazione continuativa. A loro volta, le difficoltà
nella classificazione degli oneri frappongono un ostacolo alla corretta
applicazione dell'art. 125-sexies t.u.b. ai fini della determinazione del
debito del cliente.
È la stessa Banca d'Italia, poi, a segnalare la diffusione, presso gli
intermediari, della prassi di "non ristorare la clientela delle
commissioni non maturate, in caso di chiusura anticipata dei
finanziamenti".8 Due comunicazioni dedicate in via specifica alle
operazioni di cessione del quinto,9 infatti, mettono in evidenza le carenze
informative, in punto di rappresentazione degli oneri economici, che spesso
caratterizzano i contratti di finanziamento, e i conseguenti problemi in
termini di esatta determinazione del rimborso che ne derivano.10 Conformemente
alle finalità di vigilanza sull'attività che le sono proprie, la Banca d'Italia
ha inoltre sottolineato che la violazione sistematica delle disposizioni sulla
retrocessione delle commissioni in caso di estinzione anticipata, a monte della
quale si colloca la scarsa trasparenza della documentazione redatta dagli
intermediari, realizza una grave violazione di norme di legge che, "ove
accertata, può condurre all'attivazione di procedimenti sanzionatori e anche
di rigore nei confronti degli intermediari bancari ai sensi del Titolo IV del
TUB".11 Al fine di garantire l'effettivo rispetto della normativa,
pertanto, è fatto obbligo alle banche, in base ai documenti già citati e alle
istruzioni di trasparenza,12 di indicare in maniera dettagliata e non equivoca
quali oneri maturano progressivamente nel corso del rapporto, di modo che la
clientela abbia conoscenza dell'esatta quantificazione del proprio diritto
alla parziale restituzione della somma.
Allo stesso modo, anche l'Abf, nell'affrontare i ricorsi trattati, dimostra
particolare attenzione al profilo della riconducibilità delle commissioni alla
categoria delle prestazioni non rimborsabili piuttosto che agli oneri a
maturazione progressiva. Sotto la medesima luce, poi, esplora la possibilità
che dalle condotte illegittime degli intermediari possano derivare delle
conseguenze ulteriori rispetto alle sanzioni d'impresa richiamate dalla
Vigilanza: in via specifica, conseguenze che attengano al livello contrattuale.
3.- La giurisprudenza dell'Arbitro sul punto è, nella sostanza, uniforme.
Tutti i Collegi, di fronte alla presenza di un onere economico dalla
formulazione generica, si orientano verso il riconoscimento di un rimborso
proporzionale alla durata residua del credito, come si trattasse di una
commissione recurring. In questa prospettiva, il rischio di predisposizione
cui è esposto l'istituto si traduce, nel caso di estinzione anticipata del
finanziamento, nell'inesigibilità della quota di commissione relativa al
periodo di finanziamento non goduto dal cliente.
Nelle decisioni più ampiamente argomentate13, ci si richiama, a
giustificazione la somma liquidata a favore del cliente, all'istituto della
responsabilità precontrattuale: l'omessa trasparenza nella costruzione del
testo contrattuale integrerebbe, secondo l'Abf, una violazione dell'obbligo di
buona fede nelle trattative la quale, compromettendo illegittimamente la
libertà di autodeterminazione negoziale, può essere ascritta ad un'ipotesi di
dolo incidente, generatrice di un diritto di carattere risarcitorio.14
Ai fini della quantificazione del danno, poi, si afferma che "il
pregiudizio subito dal ricorrente (É) coincide ovviamente (corsivo aggiunto)
con le maggiori somme versate a titolo commissionale che, a detta
dell'intermediario, sarebbero irrecuperabili in caso di estinzione anticipata
del finanziamento15." Per la via di questo metodo di calcolo si giunge,
quindi, a una riduzione pro quota (temporis) della commissione non trasparente.
4.- Com'è agevole constatare, l'Abf ha considerato la commissione accessoria
solamente nella sua dimensione temporale: specificamente, in esclusivo rapporto
con l'estinzione anticipata, in funzione della quantificazione del debito del
cliente.
È da chiedersi, adesso, se quest'aspetto sia assorbente, o se ve ne siano altri
dotati di un rilievo addirittura primario. In altre parole, va affrontato, in
via preliminare, un problema di "messa a fuoco" degli esatti termini
della questione. Sembra, insomma, che la prospettiva vada estesa (anche) oltre
la dinamica dell'art. 125-sexies t.u.b.: nei termini che ora chiariremo.16
La clausola introduttiva della commissione accessoria, infatti, al pari di
ogni altro aspetto del regolamento contrattuale, deve essere innanzitutto
considerata in quanto tale, indipendentemente dall'effettiva durata del
finanziamento. Solo una volta superato il vaglio circa la sua validità ed
efficacia si potrà, quindi, discorrere della sua riduzione. Questa verifica va
compiuta- ma è opinione i cui esiti andranno vagliati più approfonditamente
di quanto è possibile in questa sede- sotto due versanti, che corrono
paralleli: uno, attinente a un aspetto di sostanza giuridica; l'altro,
dall'angolo visuale della forma ad substantiam. Su di essi è opportuno
spendere, senza la pretesa di esaurire la questione, qualche parola.
5.- Veniamo subito al punto di "sostanza": pare, infatti, necessitare
di un maggiore approfondimento il tema della validità della clausola sub specie
della sussistenza (e meritevolezza) della causa. In altre parole, le decisioni
dell'Abf,17 nel loro procedere, sembrano dare per scontata l'ammissibilità, in
via generale, di oneri economici scollegati da siffatto inderogabile fondamento.
Al contrario, l'aspetto primario da affrontare quando si discorra dei limiti di
ammissibilità di una commissione accessoria è costituito proprio dalla
corretta applicazione del principio di necessaria giustificazione delle
attribuzioni patrimoniali: si tratta, cioè, di tutelare l'equilibrio formale
del rapporto contrattuale.
A ragione, infatti, lo stesso Abf giustifica l'applicazione della succitata
disciplina sull'estinzione anticipata anche al di fuori dell'ambito
consumeristico mediante il ricorso all'argomento che "costituisce
sicuramente una norma di generale applicazione - ed evidentemente imperativa,
alla luce del principio che non consente attribuzioni patrimoniali in difetto
di causa, e che allora determina la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.,
di qualsiasi clausola contrattuale eventualmente con essa contrastante -
quella a mente della quale lo scioglimento di un rapporto prima del termine
pattuito dalle parti comporta sì l'impossibilità di ripetere le prestazioni già
eseguite, ma con il solo limite che esse si trovino in rapporto di
corrispettività con le prestazioni eseguite dalla controparte."18
Il trattamento delle commissioni prive di apparente fondamento causale alla
stregua di commissioni "a maturazione progressiva" (o recurring,
secondo il lessico prediletto dalla Banca d'Italia) le assimila, negli esiti,
ad una seconda voce di interessi corrispettivi, ulteriore a quella già
esplicitamente prevista nel contratto; in contrasto, quindi, con il principio
appena dichiarato.
Allora, di fronte ad una chiara violazione del principio di trasparenza nella
determinazione degli oneri economici, sarà necessario non limitarsi a garantire
un rimborso parametrato alla durata residua del finanziamento, bensì bisognerà
verificare l'assolvimento, da parte dell'intermediario, dell'onere di provare
la reale rispondenza dell'addebito a una qualche prestazione resa ed
effettivamente addebitabile al cliente.19 In mancanza di tale prova, si dovrà
escludere la sussistenza di una concreta funzione economico-individuale della
clausola.20
6.- L'altro punto su cui è opportuna una riflessione riguarda la collocazione
temporale che la descrizione della natura della commissione (con la relativa
prova) deve rivestire: in via segnata, si tratta di capire se essa potrà
essere fornita dalla banca a rapporto contrattuale iniziato, ed eventualmente
anche in sede contenziosa, oppure se essa debba essere necessariamente allegata
nel contratto e nella relativa documentazione informativa al momento della
stipulazione. Ora, l'impostazione di una risposta a tale interrogativo ci
porta dal piano più strettamente oggettivo dell'equilibrio formale delle
prestazioni, su cui ci siamo soffermati fino ad ora, a quello degli oneri
formali cui sono sottoposti i contratti che realizzano "operazioni e
servizi bancari e finanziari". Sorge spontaneo, infatti, di fronte a una
costruzione del testo contrattuale non conforme a trasparenza, chiedersi se si
possa ritenere rispettato l'obbligo di redazione del contratto per iscritto che
l'art. 117 t.u.b. stabilisce.
Secondo un approccio tradizionale ai temi della forma, certamente la risposta
da fornirsi al quesito della validità è positiva. La libertà nella scelta dei
linguaggi espressivi, infatti, si deve considerare operante anche nei
contratti a forma solenne. Non esiste cioè, affinché si reputi rispettato
l'obbligo di forma scritta ad substantiam, un generale onere per le parti di
esprimersi chiaramente o di utilizzare un particolare linguaggio o particolari
modalità espressive della propria volontà.21 L'unico limite, con tutta
evidenza, è costituito dal fatto che devono risultare per iscritto gli
elementi essenziali del contratto.22
Al di qua di tale confine, l'attività ermeneutica, che necessariamente
interviene in una fase successiva a quella della stipulazione, e che si può
avvalere anche del comportamento delle parti "posteriore alla conclusione
del contratto" (art. 1362, co. 2 c.c.), realizza lo scopo di determinare
esattamente la portata del regolamento di fronte ad un testo formulato in maniera
oscura.
Se però ci si accosta al formalismo negoziale proprio delle normative di trasparenza
secondo un approccio che tenga conto delle peculiarità che esso riveste e della
differente logica che lo pervade rispetto alla forma solenne
"codicistica", la risposta alla nostra domanda potrebbe atteggiarsi
diversamente; sia quanto al perimetro della formalizzazione, sia in tema di
modalità espressive.
In particolare, ha un rilievo non secondario il fatto che la normativa di
trasparenza bancaria non si limiti a richiedere la presenza di un qualsiasi
documento scritto, ma richieda, in base all'art. 117, co. 4 t.u.b. e alle
relative istruzioni della Banca d'Italia, l'indicazione quanto più possibile
analitica dei termini dell'operazione, in modo che ne sia garantita l'immediata
e diretta percepibilità e la durevolezza del possesso.23 In proposito, anche
il divieto di rinvio agli usi24 stabilito dal co. 6 del medesimo articolo è
indicativo dell'esigenza che sia fornita una documentazione accessibile (senza
l'onere di attivarsi per recuperarla) e completa delle condizioni del
rapporto.
In conclusione, in ragione del fatto che nel contesto delle operazioni bancarie
la forma, da puro vestimentum qual era, ha assunto "un ruolo
rappresentativo di un contenuto",25 non sembra irrilevante, ai fini della
verifica in punto di validità formale del contratto, la considerazione della
effettiva capacità informativa che la documentazione riveste, anche in tema di
giustificazione causale degli addebiti.
Peraltro, l'onere di allegazione dei fatti giustificativi dell'esercizio del
ius variandi ex art. 118 t.u.b., richiesto dalla giurisprudenza dell'Abf a pena
di inefficacia dell'atto, si inserisce idealmente nella stessa prospettiva.
Infatti, l'allegazione consente la verifica della conformità dell'esercizio del
ius rispetto alla sua funzione, che è quella di ricondurre il contratto al suo
originario equilibrio di fronte a fatti sopravvenuti che abbiano alterato il
reciproco assetto delle prestazioni. Se, nel momento in cui si procede alla
rinnovazione del potere di predisposizione del regolamento da parte dell'impresa
(in questo, infatti, consiste l'esercizio del ius), esiste un onere di giustificarne,
contestualmente, il fondamento e le modalità d'esercizio, allora non è così
peregrino domandarsi se un siffatto onere non debba ritenersi operante anche
di fronte dell'esercizio primo di tale potere: la conclusione del contratto.
1) L'anno 2011 ha registrato un netto incremento dei ricorsi presentati all'Abf
in materia di "Cessione del quinto", e segnatamente in tema di
rimborso delle somme nell'ipotesi di estinzione anticipata. La Relazione
sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario- anno 2011, pag. 43, registra
un aumento dei ricorsi del 158, 6% rispetto all'anno precedente
(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rel
abf/relazione 2011.pdf); nonostante manchino ancora dati ufficiali, il 2012 si
caratterizza, a quanto ci consta, per un consolidamento del numero dei ricorsi
e, soprattutto, delle decisioni. Da ultimo, v. Abf Napoli, 2 gennaio 2013, n.
5.
2) La quale dipende da tre principali fattori, evidenziati dalla Banca d'Italia
nella Comunicazione 10 novembre 2009 (Cessione del quinto dello stipendio e
operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori): in primo luogo,
il rilevante grado di esternalizzazione del servizio, in virtù del quale
"fondamentali fasi del processo produttivo" sono delegate alla rete
distributiva; in secondo luogo, una eccessiva lunghezza della rete medesima
associata a "diffuse carenze nei controlli", che comportano, oltre a
dei problemi di compliance, un aumento dei costi di vendita; infine, una
rilevante incidenza degli oneri assicurativi, i quali sono determinati in
maniera scarsamente trasparente.
3) Applicabile alla totalità dei casi decisi dall'Abf, data la natura non professionale
del cliente e il non elevato ammontare del finanziamento che caratterizza le
operazioni di "cessione del quinto". Per l'estensione del diritto al
rimborso delle somme anticipate, nei medesimi termini, anche al cliente non
consumatore, v. Abf Napoli, n. 349/2011.
4) Che ricalca, nella sostanza, la previsione dell'art. 3, co. 1 del decreto
del Ministero del tesoro 8 luglio 1992.
5) DOLMETTA, Dal testo unico in materia bancaria e creditizia alla normativa
sulle clausole abusive (direttiva CEE n. 93/13), in Dir. banca, 1994, I, pag.
458.
6) Abf Napoli, n. 3051/2012, su www.ilcaso.it; Abf Napoli, n. 349/2011; Abf Napoli,
n. 1071/2011; Abf Napoli, n. 2204/2011; Abf Napoli, n. 1187Abf Napoli, n.
2533/2012; Abf Napoli, n. 3053/2012; Abf Napoli, n. 4207/2012; Abf, n.
4304/2012.
7) Cfr., così, "Commissioni accessorie", "Commissioni
finanziarie", "Commissioni bancarie", "Commissioni
istituto".
8) Comunicazione 7 aprile 2011, avente ad oggetto "Cessione del quinto
dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS).
Comunicazione", la quale però riscontra un "generale abbandono,"
a due anni di distanza dalla prima comunicazione sulle operazioni di cessione
del quinto, di questa prassi.
9) Comunicazione 10 novembre 2009, avente ad oggetto "Cessione del quinto
dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli
operatori." e Comunicazione 7 aprile 2011, avente ad oggetto
"Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni
assimilate (CQS). Comunicazione."
10) "Relativamente all'estinzione anticipata e al connesso rinnovo delle
operazioni di finanziamento, è stata altresì riscontrata la prassi, seguita
dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli
informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara
individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi
comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di
individuare quali oneri debbano essere rimborsati in casi di estinzione
anticipata della cessione": Comunicazione 10 novembre 2009, pag. 5.
11) Comunicazione 10 novembre 2009, pag. 6.
12) Provvedimento 29 luglio 2009, "Trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti", parte VII ("Credito ai consumatori"), par. 5.2.1, nota
1 e parte XI ("Requisiti organizzativi"), par. 2, nota 2.
13) Abf Milano, n. 707/2010; Abf Milano, n. 340/2011; Abf Milano, n. 874/2011;
Abf Milano, n. 875/2011. Per contro, c'è una numerosa serie di decisioni (Abf
Napoli, n. 1071/2012; Abf Napoli, n. 1187/2011; Abf Milano, n. 2204/2011; Abf
Napoli, n. 2533/2012; Abf Napoli, n. 3051/2012; Abf Napoli, n. 3053/2012; Abf
Napoli, n. 4207/2012) in cui manca una vera e propria giustificazione
dell'operato del Collegio. Per lo più, non si va oltre affermazioni di questo
tenore: "sembra corretto al Collegio procedere - nell'impossibilità di
tenere specificamente conto delle diverse finalizzazioni degli importi versati
dal punto di vista della relativa maturazione nel corso del tempo, in
conseguenza di un deficit di trasparenza in ordine all'indicazione al riguardo
delle varie componenti di costo per la clientela - all'applicazione di un
"criterio proporzionale" rapportato alla durata del finanziamento
sull'importo delle commissioni". (Cfr. Abf Napoli, n. 1071/2011).
Va peraltro osservato che, se il vizio si annida in una ambiguità della
clausola, la problematica potrebbe essere più semplicemente risolta mediante il
ricorso alla regola dell'interpretatio contra proferentem sancita dall'art.
1370 c.c.
14) Vedi, in termini pressoché testuali, Abf Roma, n. 707/2010.
15) Abf Milano, n. 874/2011.
16) Incidentalmente, preme ricordare che, qualora si versi nell'ipotesi di un
contratto con un cliente-consumatore, le commissioni "opache"
potranno, in base all'estensione che emerge a contrario dall'art. 34, co. 2
cod. cons. in merito "all'adeguatezza del corrispettivo", formare
oggetto di un vaglio di abusività volto a verificare la sussistenza di uno
squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi: in quest'ottica, le
vicende relative alla determinazione del rimborso nel caso di estinzione
anticipata potranno certamente rappresentare delle ipotesi in cui la clausola
produce effetti concretamente vessatori. Né pare sufficiente ad escludere una
valutazione sulla meritevolezza della clausola il fatto che il TAEG risulti
inferiore al tasso soglia.
Peraltro, pare giusto ricordare che alcuni autori ammettono una valutazione di
abusività sull'adeguatezza del corrispettivo in tema di contenuto economico secondario,
indipendentemente dalla sua individuazione in modo chiaro e comprensibile.
Cfr. MUCCIARONE, La liceità delle "spese secondarie" nelle operazioni
bancarie: l'impatto della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, in
Banca e borsa, 2010, I, pag. 69, nota 14; DOLMETTA, o.l.u.c.; SCIARRONE
ALIBRANDI, Prime riflessioni sulla direttiva comunitaria n. 93/13 (clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori), in Banca e borsa, 1993, I,
pag. 725.
17) Si consideri, però, che la quasi totalità dei ricorsi presentati all'Abf,
ad eccezione di Abf Roma, n. 707/2010, Abf Napoli, n. 197/2011 e Abf Napoli,
n. 1071/2011 (anche in questi casi, in maniera non proprio diretta), contiene
la richiesta di restituzione delle sole commissioni relative al periodo
residuo di durata del finanziamento. Pertanto, in virtù della scelta dell'Abf
di attenersi al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(sulla cui opportunità c'è da dubitare, in ragione della natura dell'organismo,
della sua funzione e degli auspici sotto i quali è nato), non si può escludere
che l'orientamento descritto possa mutare a seguito di una diversa
prospettazione della domanda da parte della clientela.
18) Abf Napoli, n. 349/2011.
19) Sembra conforme ad un criterio di ragionevolezza il fatto che, nel momento
in cui procede ad un addebito, la banca ne dichiari esplicitamente (ed
eventualmente dimostri) la causa. Sulla necessità, ai fini dell'adempimento
degli obblighi di trasparenza gravanti sugli intermediari, di dichiarare nella
quietanza di pagamento la sua imputazione "in un linguaggio conforme al
diritto comune e non essere racchiusa in una stringa linguistica composta da
segni il cui significato è noto solo a chi l'ha composta", v. Abf Milano,
n. 2000/2012.
20) Analogamente, si richiama alla valorizzazione del vaglio sulla sussistenza
della causa "in concreto" anche Abf Roma, n. 267/2011: "Il
Collegio ritiene di poter richiamare, al riguardo, l'oramai consolidata
giurisprudenza della Suprema Corte sulla causa c.d. concreta, vale a dire sulla
causa contrattuale intesa "non ... come mera ed astratta funzione
economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il
contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo,
specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale
astratto"; con la conseguenza per cui, laddove tale funzione individuale
non sia rinvenibile nel singolo caso di specie, il contratto o la singola clausola
contrattuale possono essere dichiarati nulli, per illiceità o mancanza della
causa anche in relazione a contratti "tipici" (cfr., in tale
prospettiva, Cass. 10490/06; 16315/07; 10651/08; 24769/08; 23941/09)."
21) CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, pag. 161
ss..
22) Sul fatto che, tradizionalmente, il livello minimo di formalizzazione ai
fini del rispetto della forma scritta ad substantiam sia limitato ai soli
elementi essenziali del contratto (e, quanto all'oggetto, a livello di semplice
determinabilità), v. BRECCIA, La forma, in Trattato del contratto, diretto da
V. Roppo, I, Formazione, a cura di Granelli, Milano, 2006, pag. 675; COPPOLA,
La determinabilità dell'oggetto nei contratti con forma scritta "ad
substantiam", in Contratti, 1999, XII, pag. 1087.
23) Al fine di favorire la comparabilità delle offerte sul mercato e, in
costanza di rapporto, di permettere al cliente la verifica della conformità
alla legge ed al contratto degli addebiti.
24) Il divieto di rinvio agli usi, infatti, mi sembra avere più a che fare con
gli obblighi di trasparenza che con il profilo della determinabilità
dell'oggetto del contratto, dal momento che, di per sé, il rinvio a condizioni
obiettivamente identificabili soddisfa il requisito formale. Per questa
ragione, infatti, la Corte di Cassazione a più riprese nel corso degli anni
Novanta (fino al cambio di orientamento nel 1999) ha affermato che la clausola
"interessi uso piazza" è valida, poiché ancora "la misura degli
interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro (essendo i tassi
medi pubblicati dal bollettino della banca d'Italia e costituendo il tasso
ufficiale di sconto un preciso punto di riferimento per tutti gli altri
tassi).": Cass. sez. I, 18 maggio 1996, n. 4605, in Contratti, 1997, I,
pag. 37, con commento di FONDRIESCHI, Conto corrente bancario e tassi
d'interesse.
25) GIOIA, Nullità di protezione tra esigenze del mercato e nuova cultura del
contratto conformato, in Corriere Giuridico, 1999, pag. 612.
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