IT
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/01/2013 Scarica PDF
Le novità telematiche del decreto Sviluppo
Giuseppe Bozza, Presidente Emerito del Tribunale di VicenzaSommario:
1. Introduzione - 2. Disposizioni di carattere generale - 2.1. Entrata in
vigore; 2.2. Comunicazione della PEC al registro delle imprese; 2.3.
Comunicazioni del curatore, del commissario giudiziale e del commissario
liquidatore; 2.4. Deposito atti in cancelleria; 2.5. Conservazione dei
messaggi - 3. Fallimento; A. Istruttoria prefallimentare; B. Rapporti ex art.
33; C. Stato passivo; C.1. L'avviso di cui all'art. 92; C.2. Trasmissione della
domanda e dei documenti; C.3. Le osservazioni dei creditori e la presentazione
di documenti integrativi; C.4. L'udienza di stato passivo e la relativa
comunicazione; D. Gli ulteriori incombenti del curatore - 4. Concordato
Preventivo - 5. Liquidazione coatta - 6. Amministrazione straordinaria
1. Introduzione
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.
221 e successivamente integrato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228,
costituisce, con l'introduzione delle comunicazioni per posta certificata, un
notevole passo avanti verso la giustizia digitale che cambierà il modo di
lavorare dei curatori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei commissari
straordinari dato che il canale privilegiato, e in molti casi esclusivo, per
effettuare e ricevere comunicazioni e documenti sarà quello digitale, via posta
elettronica certificata, nell'intento di semplificare e velocizzare le
comunicazioni tra le parti e ridurre i costi di gestione. Cambierà
contemporaneamente il rapporto tra creditori e uffici giudiziari in quanto
l'interlocutore diretto dei creditori tenderà ad essere sempre più il curatore
o il commissario in modo da decongestionare le cancellerie fallimentari a tutto
vantaggio degli interessati, che riceveranno direttamente dagli organi delle
procedure gli atti da consultare e le relative informazioni, senza fare code
nelle cancellerie, nell'ottica di una giustizia più spedita.
Le nuove disposizioni sono contenute nell'art, 17 del citato D.L. e modificano
e integrano la disciplina di tutte le procedure che trovano regolamentazione
nella legge fallimentare (fallimento, concordato preventivo e liquidazione
coatta amministrativa) e nel D.lgs 8 luglio 1999 n.270 (amministrazione straordinaria);
alcune di esse sono utilizzabili in tutte le procedure ed altre sono specifiche
ad alcune di loro.
2. Disposizioni di carattere generale
2.1. Entrata in vigore
L'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012- dopo aver disposto nel comma primo le
modifiche della legge fallimentare e nel comma secondo quelle del D.lgs n. 270
del 1999, contiene, nei commi 3, 4 e 5 , una modulata tempistica circa
l'operatività delle singole norme o gruppi di norme introdotte, stabilendo, al
comma terzo, che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17
(relativa alle modifiche all'art. 15, di cui si dirà) "si applica ai
procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013", per poi così
proseguire: "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai
comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i
commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni
straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di
amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data,
non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli
articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo
22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge
17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove
disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale
data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del
19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92
l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del
passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della
data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di
liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle
scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione
straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la
comunicazione di cui in precedenza, "le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013"
dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il
commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario
entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti
sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a
comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di
rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria". Anche gli organi delle procedure più vecchie dovranno,
quindi, adeguarsi alle nuove forme di comunicazione a partire dall'1.11.2013,
ma dovranno, già entro fine giugno 2013, comunicare ai creditori e ai terzi
titolari di diritti sui beni il loro indirizzo PEC in modo che costoro, entro i
successivi tre mesi, possano, a loro volta, comunicare il loro indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni
relative alla procedura, a partire dall'1.11.2012.
Come si vede, in tutte le procedure lo spartiacque per l'applicazione della
nuova normativa alle procedure già pendenti è segnato dalla comunicazione ai
creditori del primo atto che li coinvolge in una qualche ulteriore attività da
parte loro, in modo che l'organo procedurale possa comunicare il proprio
indirizzo PEC e i destinatari facciano altrettanto, così da creare i
presupposti per colloquiare in via informatica direttamente; lì dove tali atti
siano stati già comunicati prima del 19.12.2012 secondo, quindi, le
disposizioni all'epoca vigenti, il rapporto tra organi procedurali e creditori
va attuato entro il 30.6.2013, per consentire la piena applicazione della nuova
normativa dal successivo 1.11.2013.
2.2. Comunicazione della PEC al registro delle imprese
Con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013, è
stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del
seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore
e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano
al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata" (PEC).
Norma di grande interesse in quanto consente a chiunque- sia a chi ha ricevuto
la comunicazione iniziale del professionista nominato di cui si dirà, sia a
chi, per un qualsiasi motivo (ad es. mancanza o carenza di documentazione), non
ha ricevuto tale comunicazione né via PEC né per via cartacea- di conoscere
l'indirizzo dell'organo della procedura che interessa. Essendo questo il fine,
è opportuno che il professionista nominato comunichi al registro delle imprese,
piuttosto che un unico indirizzo di posta certificata, un indirizzo per
ciascuna procedura, in modo da agevolare, da un lato, gli interessati che
potranno rivolgersi direttamente all'indirizzo specifico della procedura in cui
sono coinvolti e, dall'altro (e principalmente), l'organo della procedura, che
disporrà fin dall'inizio di una via di accesso e di risposta per ciascuna
procedura, senza tema di dispersioni o errori, nell'interesse di tutti e del
regolare funzionamento della giustizia.
La norma non detta una espressa sanzione per il mancato rispetto di tale
obbligo, ma è evidente che la violazione è di tale gravità (in quanto
compromette il corretto svolgimento della procedura) da giustificare la revoca
immediata del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore
o del commissario straordinario, se si considera che questo effetto è previsto
per l'inosservanza dell'obbligo per il curatore di accettazione della carica
entro due giorni dalla comunicazione per estratto della sentenza di fallimento
(artt. 17, 29 e 163).
Il termine per l'adempimento di tale obbligo- rectius di tale onere viste le
conseguenze appena accennate- di comunicazione al registro delle imprese è di
dieci giorni decorrenti dalla nomina dell'organo della procedura; sarebbe stato
più corretto far decorrere detto termine dalla accettazione, posto che, in
mancanza di questa, viene meno la necessità di fare comunicazioni al registro
delle imprese, come, ad esempio, espressamente previsto dal sesto comma
dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio
2010, n. 122, il quale, nell'imporre al curatore di trasmettere al registro
delle imprese in via telematica i dati necessari ai fini dell'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale, precisa che a tale
incombente deve assolvere "entro i quindici giorni successivi
all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267"1. Stante la lettera della nuova legge, credo che il termine in questione
di cui al comma 2bis dell'art. 17 non possa decorrere dalla accettazione, ma
che debba essere preso come dies a quo almeno quello della "partecipazione"
della nomina, non potendosi pretendere dall'organo nominato un comportamento
attivo in assenza della conoscenza della nomina.
Ma il dato che più rileva è che quello della nomina costituisce l'unico
criterio di riferimento per cui, seppur con la evidenziata difficoltà circa il
termine iniziale, la norma può trovare applicazione soltanto per le procedure
dichiarate o aperte successivamente al 19.12.2012.
È evidente il difetto di coordinamento tra questa norma- introdotta, come
accennato, con la legge di stabilità del 2013- e le disposizione dei commi
quarto e quinto dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012.
Per il comma quarto, infatti, le nuove norme si applicano anche alle procedure
in corso alla data del 19.12.2012, purchè non siano state ancora fatte a quella
data le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 l.f, e all'art. 22 del
D.lgs n. 278 del 1999, per cui, in questi casi il curatore, il commissario giudiziale,
il liquidatore o il commissario straordinario sono stati già nominati e, il più
delle volte, da oltre dieci giorni e non può, quindi, trovare applicazione la
disposizione richiamata di cui al comma 2bis.
In questa situazione, escluderei che il termine da rispettare sia quello dei
dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge, dal momento che
questa parla di onere da adempiere entro dieci giorni dalla nomina alla carica
di curatore, commissario, liquidatore o commissario straordinario e non dalla
propria entrata in vigore. Ciò significa che non esiste un onere di comunicazione
entro un certo termine generalizzato per tutti gli organi indicati, ma soltanto
per quelli nominati successivamente all'entrata in vigore della legge, sicchè,
per quelli nominati in precedenza, è da ritenere che la comunicazione debba
essere fatta nel più breve tempo possibile, con la conseguenza che il curatore
(come gli organi delle altre procedure) al quale si applichi la nuova
disposizione va revocato ove non provveda alla comunicazione nei dieci giorni
successivi alla nomina, nel mentre il comportamento omissivo o eccessivamente
tardivo del curatore (come degli altri organi) al quale la disposizione non si
applica, può essere valutato dal tribunale quale mancanza di diligenza ai fini
della revoca2.
Eguale discorso ritengo possa essere fatto per le procedure di cui al quinto
comma dell'art. 17 (quelle in cui, alla data del 19.12.2012, siano state già
effettuate le comunicazioni di cui al comma qua rto); per queste la norma dice
che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013", ma non si cita il comma 2bis
(introdotto successivamente), che, ove si ritenesse comunque estensivamente
compreso nel richiamo, riproporrebbe le stesse problematiche già esaminate.
Anche in questo caso è, quindi, da ritenere che gli organi delle procedure, nel
più breve tempo possibile, e comunque non oltre la data del 30.6.2013 in cui
debbono comunicare ai creditori il proprio indirizzo PEC, debbano provvedere
alla comunicazione al registro delle imprese, con gli effetti in precedenza
accennati in caso di omissione o ritardo.
2.3. Comunicazioni del curatore, del commissario giudiziale e del commissario
liquidatore
La prima comunicazione che tali organi fanno ai creditori e ai titolari di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso
del fallito (per brevità espositiva si parlerà in seguito di creditori
soltanto, sottintendendo che quando detto per loro vale anche per questi terzi)
nelle varie procedure- e quindi l'avviso di cui all'art. 92 nel fallimento,
quello di cui all'art. 171 nel concordato, quello di cui all'art. 207 nella
liquidazione coatta e quello di cui all'art. 22 del D.lgds n. 270 del
1999 nell'amministrazione straordinaria- va effettuata "a mezzo posta
elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal
registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (INIPECIP) e, in
ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore".
Detti organi devono, quindi, preliminarmente ricercare l'indirizzo di posta
elettronica dei destinatari nel registro delle imprese e, quando sarà
operativo, nell'INIPECIP3 e, soltanto nel caso in cui in tale registro o in
tale Indice non risulti l'iscrizione dell'indirizzo PEC, potranno procedere
alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax; di modo che
una comunicazione fatta con queste ultime modalità a chi dispone di un
indirizzo di posta elettronica certificata che risulti dal registro delle
imprese o dall'indice di cui si è detto deve ritenersi irrituale e come non
fatta.
Dopo questa prima comunicazione- che contiene, tra l'altro, l'invito a
trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, al quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura ed a comunicare le
eventuali variazioni- i destinatari sono tenuti a fornire il loro indirizzo di
posta elettronica nella domanda di partecipazione al passivo del fallimento e
dell'amministrazione straordinaria, o nei 15 giorni successivi alla
comunicazione nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta, per
cui tutte le successive comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore, del
commissario giudiziale, del commissario liquidatore e del commissario
straordinario sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da
loro indicato nei casi previsti dalla legge.
"Quando è omessa tale indicazione, nonchè nei casi di mancata consegna
del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria (artt. 31bis, 171, 207 l.f e art. 22 Dlgs. n. 270 del 1999), e non
più attraverso lettera raccomandata o fax, che diventa uno strumento di
comunicazione sussidiario utilizzabile soltanto per la prima comunicazione;
dopo questa, infatti, l'interessato è stato invitato a fornire il proprio
indirizzo di posta certificato ed avvertito delle conseguenze della omissione,
per cui se non ha adempiuto a tale onere, ne subisce le conseguenze.
Eguale criterio non vale per le comunicazioni al fallito perché a questi non
viene richiesto di indicare il proprio indirizzo PEC, per cui a lui le
comunicazioni che la legge impone gli vengano effettuate vanno eseguite sì con
modalità telematica ove possibile e, in mancanza, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, come precisano l'art. 116 per il rendiconto e
l'art. 129 per l'avvenuta approvazione del concordato fallimentare.
Nelle procedure nelle quali alla data del 19.12.2012 siano già state fatte le
comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 l.f. e 22 Dlgs n. 270 del 1999,
la prima comunicazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni è,
come detto, quella che i professionisti nominati dovranno fare entro il 30
giugno 2013 con la quale comunicano ai destinatari il loro indirizzo di posta
elettronica certificata (che, come accennato, è preferibile sia uno specifico
per quella singola procedura) e li invitano a comunicare, entro tre mesi,
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni
successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni
saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Ritengo che,
in applicazione analogica del primo comma dell'art. 92 l.f., anche per questa
prima comunicazione valga la regola che, ove non sia possibile effettuarla
tramite posta elettronica certificata, vada trasmessa a mezzo raccomandata.
2.4. Deposito atti in cancelleria
La normativa concorsuale impone agli organi procedurali il deposito in
cancelleria di una serie di atti, e, nonostante la terminologia utilizzata, lo
spirito della riforma fa capire che anche queste forme di depositi debbano
essere effettuati in via telematica seguendo le regole di interoperabilità
SIECIC dove è attivo il PCT (in attesa di ulteriori disposizione della DGSIA
riguardanti nuovi atti telematici in formato XLM) e, dove non è operativo il PCT,
mediante le piattaforme telematiche attivate dai vari uffici ai fini della
gestione informatizzata dei fascicoli concorsuali, o nei siti web degli organi,
sempre in aree riservate con accesso a mezzo credenziali (username e password)
rilasciate dall'organo stesso.
Quando vi sono creditori che non hanno comunicato il loro indirizzo di PEC il
deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale dovrà essere
effettuato in via cartacea. Un utile accorgimento, in questo caso, è che
l'organo concorsuale depositi contestualmente in cancelleria un elenco dei
destinatari di tale forma di comunicazione residuale, ai quali la cancelleria
potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia nelle forme
tradizionali.
In ogni caso, in mancanza di qualsiasi strumento telematico presso l'ufficio, i
depositi prescritti dalla legge avverranno in via cartacea, almeno per i
prossimo anno e mezzo. Invero, l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012,
introdotto con la legge di stabilità n. 228 del 2012 (art. 1, comma 19 n. 2)
dispone la obbligatorietà, a partire dal 30 giugno 2014 e salvo possibili
anticipazioni ad opera del Ministero Giustizia, del deposito telematico degli
atti processuali e documenti in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale da parte dei difensori delle
parti; nel terzo comma l'applicazione di detta disposizione è estesa anche alle
procedure concorsuali, con la precisazione che essa si "applica
esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore,
del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del
commissario straordinario". Sicuramente la norma non riguarda le
comunicazione che gli organi procedurali sono tenuti a fare ai creditori, ai
terzi interessati o al fallito secondo le modalità e la tempistica accennata,
in quanto attiene ai depositi di atti e documenti inseriti in un procedimento
di cognizione, sicchè, a decorrere dalla data indicata del 30.6.2014 (salva
diversa disposizione del giudice quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non siano funzionanti o per ragioni specifiche), gli organi
procedurali saranno tenuti ad effettuare il depositi degli atti e dei documenti
soltanto in via telematica, nei vari procedimenti di questo tipo cui cui partecipano,
compresi quelli interni alla procedura collettiva (come ad esempio
l'accertamento del passivo), dal momento che il comma secondo dell'art. 16bis
estende l'applicazione della normativa anche ai soli "processi esecutivi
di cui al libro III del codice di procedura civile".
2.5. Conservazione dei messaggi
Il curatore (art. 31bis terzo comma), il commissario giudiziale (art. 171
comma secondo, che richiama il terzo comma dell'art. 31bis) e il commissario
liquidatore (art. 207 comma quarto, che richiama il terzo comma dell'art.
31bis) sono tenuti a conservare, per tutta la durata delle relative procedure e
per il periodo di due anni dalla chiusura delle stesse, i messaggi di posta
elettronica certificata inviati e ricevuti.
Lo scopo è evidentemente quello di consentire, per il periodo indicato, un
riesame delle comunicazioni intercorse, per cui è opportuno che i
professionisti si attrezzino per la ordinata e organica conservazione dei
messaggi, facendo eventualmente ricorso al supporto di gestionali che svolgono
queste funzioni di archiviazione.
3. Fallimento
A. Istruttoria prefallimentare
La prima modifica in materia fallimentare riguarda l'art. 15 per il quale,
antecedentemente alle ultime riforme, il tribunale, a seguito della istanza di
fallimento, convocava, con decreto apposto in calce al ricorso sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi era delega alla
trattazione del procedimento, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento e il ricorso e decreto andavano notificati al fallito a cura della
parte.
Alla luce del modificato terzo comma dell'art. 15, "Il ricorso e il
decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di
posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente,
del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma
dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue
con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta
nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e
tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere
un termine non inferiore a quindici giorni".
Come si vede, la notifica al fallendo del ricorso decreto va effettuata in
prima battuta dalla cancelleria all'indirizzo di posta elettronica, da
reperire dal registro delle imprese o dal futuro Indice nazionale degli
indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti; davvero non
si capisce, in un clima tutto teso ad agevolare, alleviandolo, il lavoro delle
cancellerie, l'attribuzione alle stesse di questo incombente, che obbliga gli
addetti a fare una ricerca, non sempre agevole con i mezzi informatici di cui
le cancellerie dispongono, ad estrarre copia informatica dell'istanza e della
documentazione ove non sia stata trasmessa in via informatica (obbligo che,
come detto scatterà per tutti dal 30 giugno 2014, nel mentre la presente
disposizione si applica a tutti procedimenti introdotti dall'1.1.2014), per
poi eventualmente comunicare all'istante l'esito negativo, ritrasferendo così
l'onere della notifica tradizionale al ricorrente stesso, cui poteva essere
dato fin dall'inizio.
Anche la notifica tradizionale a cura del ricorrente subisce modifiche
rilevanti perché, nel caso non sia possibile la notifica di persona presso la
sede risultante dal registro delle imprese, la nuova norma dispone che essa
"si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che
risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del
deposito stesso", senza distinguere tra destinatari persone fisiche e persone
giuridiche (nel qual caso dovrebbe applicarsi l'art. 145 c.p.c.), né tra
l'ipotesi in cui il recapito del notificato è noto ma sul luogo non si
rinvengono persone alle quali consegnare il plico (nel qual caso dovrebbe
applicarsi l'art. 140 c.p.c.), e quella prevista dall'art. 143, nel caso
d'irreperibilità della persona fisica medesima; le nuove modalità richiamano
inoltre da vicino quelle di cui all'art. 143 c.p.c., tuttavia la notifica si perfeziona
immediatamente al momento del deposito dell'atto e non al ventesimo giorno
successivo a quello in cui è eseguita detta formalità. Si è in presenza di una
forma di notifica molto sbrigativa che, invece, proprio nella materia in esame
richiederebbe particolari cautele per le conseguenze che comporta, considerato
anche che l'onere della prova del non raggiungimento dei limiti di fallibilità
è a carico del convenuto fallendo e che, alla fin fine, è interesse dello
stesso creditore avere la presenza del proprio contraddittore per instaurare un
dialogo per risolvere bonariamente la pendenza.
B. Rapporti ex art. 33
Procedendo secondo l'ordine numerico delle norme investite dalla riforma, si
trova una aggiunta apposta alla fine del quinto comma dell'art. 33. Questo,
come è noto, dispone che il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, rediga un rapporto
riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni
raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Questi rapporti sono pubblici perché una copia di essi viene trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, per via telematica
all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla
scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del
tribunale; l'aggiunta odierna prevede che "nello stesso termine altra
copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni".
Rimane, anzi si acuisce, il problema di stabilire come calcolare il termine
entro cui effettuare la comunicazione al registro delle imprese ed, ora, anche
ai creditori, posto che la norma, pur facendo decorrere il termine di 15 giorni
dal deposito in cancelleria delle osservazioni del comitato dei creditori, non fissa
alcun termine per il deposito di dette osservazione.
Non credo debba essere il giudice delegato a fissare detto termine perchè
nessuna norma gli attribuisce un potere del genere e, ai sensi dell'art. 152
c.p.c., il giudice non può stabilire termini di decadenza se la legge non lo
prevede; neanche mi convince l'idea che il curatore dovrebbe presentare il
rapporto al comitato con congruo anticipo in modo da consentire a questi di fare le
proprie osservazioni entro il termine semestrale fissato per i rapporti perché,
in tal modo, si finisce per far decorrere il termine per l'invio al registro
delle imprese - ed ora anche ai creditori- dalla scadenza semestrale anzicchè,
come stabilisce la norma, dall'arrivo delle osservazioni. Credo che la
soluzione più corretta sia che il curatore, entro il termine di sei mesi
trasmetta una copia del rapporto al comitato dei creditori e, per esso, al
presidente, che è il suo referente, dando un termine per formulare eventuali
osservazioni; termine che, per il disposto dell'art. 41, non dovrebbe essere
inferiore a 15 giorni, sicchè, se il curatore non indica un termine per le
osservazioni, opera quello di legge di 15 giorni fissato dall'art. 41 per le
proprie deliberazioni, tra cui rientrano anche le osservazioni.
Così integrato, il meccanismo ideato dal legislatore per i rapporti semestrali-
comunque molto carente- può così sintetizzarsi:
a-il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che,
in mancanza di un diverso termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni
per formulare eventuali osservazioni;
b-contemporaneamente il curatore deposita copia dello stesso rapporto (e del
termine eventualmente dato) alla Cancelleria: la norma non fa cenno
espressamente a questo incombente, ma lo si desume dal fatto che si tratta di
un atto della procedura che il giudice può e deve esaminare e che in
cancelleria vanno depositate le eventuali osservazioni del comitato dei creditori;
c-tale deposito va effettuato, ora, telematicamente con inserimento nel
SIECIC, dove è attivo il PCT, e in modo cartaceo negli altri tribunali; inoltre
può essere inserito nell'area riservata ai creditori nel sito web del
Tribunale o nel sito personale del Curatore;
d-scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rapporto e delle
eventuali osservazioni deve, nei 15 giorni successivi, essere trasmessa in via
telematica all'Ufficio del registro delle Imprese e a mezzo posta certificata
ai creditori;
e-la norma non dice, nel caso, ove ricercare gli indirizzi di posta elettronica
dei creditori presumendo evidentemente che, al momento della trasmissione già
del primo rapporto semestrale, sia già stata fatta la comunicazione di cui
all'art. 92 secondo
la nuova normativa. Questo è vero per i fallimenti nuovi e quelli più recenti,
ma vi sono anche le procedure nelle quali, alla data del 19.12.2012, la
comunicazione ex art. 92 è stata già fatta secondo i sistemi tradizionali e,
quindi, la scadenza del deposito del rapporto può cadere prima che i creditori
abbiano comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificato. In
questo caso le alternative sono due: o l'applicazione della novità introdotta
dall'art. 33 viene contemperata con i tempi previsti dal quinto comma
dell'art. 17 al fine di acquisire gli indirizzi PEC ove effettuare la
comunicazione del rapporto, oppure si onera il curatore di cercare gli
indirizzi di posta elettronica dei creditori presso il registro delle imprese o
nell'indice degli indirizzi di posta elettronica; io sono più favorevole alla
prima soluzione perché la ricerca di cui alla seconda alternativa è prevista
dall'art. 92 per l'avviso via PEC ai creditori dell'intervenuto fallimento che
la fattispecie in esame presuppone essere stato già eseguito, anche se per via
tradizionale, e per questo motivo il comma quinto dell'art. 17 fa riferimento a
diversi criteri di operatività della nuova normativa;
f-non era detto chi dovesse trasmettere la copia all'Ufficio del registro delle
Imprese entro tale termine, se il curatore o il cancelliere, ma la nuova
disposizione che pone a carico del curatore la comunicazione ai creditori
apporta un sostanzioso argomento a favore della tesi che demanda appunto ai
curatori l'incombente della trasmissione anche all'ufficio del registro delle
imprese;
g-se si segue questa via, il curatore dovrebbe, il giorno della scadenza del
termine fissato (da lui o quello di cui all'art. 41) per le eventuali
osservazioni del comitato, fare richiesta alla cancelleria di certificare se
sono pervenute osservazioni, e, nei quindici giorni successivi, dovrebbe fare
le prescritte trasmissioni al registro delle imprese e ai creditori.
C. Stato passivo
C.1. L'avviso di cui all'art. 92
Il nucleo centrale delle innovazioni contenute nel decreto sviluppo bis
riguarda la procedura di formazione dello stato passivo perchè qui, oltre alle
comunicazioni in via telematica, viene
imposto il modello di un rapporto diretto tra curatore e creditori, senza più
l'intermediazione della cancelleria, che viene ripreso negli altri
subprocedimenti; infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 93 dispone che il
ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo non va più depositato
in cancelleria, ma va trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata
del curatore unitamente ai documenti.
Innovazione rivoluzionaria in quanto si trasferisce al curatore il potere
certificativo delle cancellerie, senza nulla perdere quanto a garanzie di
certezza e trasparenza, sia perché il curatore, per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale (art. 30), sia perché
esistono software che consentono, non solo di acquisire automaticamente le
domande dei creditori inviate all'indirizzo PEC della procedura, ma anche di
assegnare a ciascuna domanda il numero di cronologico e di creare per ciascuna
di esse una ricevuta di deposito, con indicazione del numero cronologico
assegnato, che viene rispedita via PEC al creditore interessato, il quale ha
quindi - oltre alla ricevuta standard generata per regole tecniche dai gestori
nazionali delle PEC - una ulteriore prova dell'effettivo arrivo del proprio
ricorso al curatore; sono strumenti che, per la loro automaticità sempre
verificabile, danno garanzie di veridicità e correttezza almeno pari- ma forse
anche maggiori- di quelli che fornisce il tradizionale deposito in cancelleria,
che, quando il sistema sarà a regime, risentiranno di un forte decongestionamento
per il minor afflusso alle stesse di documenti cartacei e di pubblico, a tutto
vantaggio del miglior funzionamento della giustizia.
Ovviamente per raggiungere lo scopo del rapporto diretto il legislatore ha
dovuto intervenire pesantemente sugli artt. 92 e 93 della legge fallimentare.
Per la verità avrebbe dovuto estendere il suo intervento anche all'art. 16,
comma primo, n. 5, nella parte in cui si dispone che con la sentenza di
fallimento si assegna ai creditori e terzi che vantano diritti sui beni un
termine "per la presentazione in cancelleria delle domande di
insinuazione", e non lo ha fatto, ma da questa omissione non può dedursi
che il legislatore abbia voluto mantenere parallelamente il vecchio sistema del
deposito cartaceo della domanda e della documentazione in cancelleria, sia
per la innovazione dell'art. 93 secondo comma da parte della legge di stabilità
di cui si dirà, sia perchè la nuova normativa va in senso completamente opposto, verso cioè la informatizzazione del
procedimento di accertamento del passivo; la omessa modifica dell'art. 16 deve,
quindi, interpretarsi come una colpevole dimenticanza che crea una disarmonia
facilmente superabile ritenendo implicitamente abrogata (per incompatibilità)
dalla recente normativa la citata disposizione dell'art. 16 nella parte in cui
parla del deposito della domanda in cancelleria. Di conseguenza, nella
sentenza di fallimento potrà essere assegnato ai creditori e ai terzi che
vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine
perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la trasmissione
della domanda di ammissione e della relativa documentazione secondo le
modalità che comunicherà il curatore con l'avviso di cui all'art. 92; oppure,
se si vuole essere più analitici, per la trasmissione della domanda di
ammissione e della relativa documentazione in via telematica all'indirizzo di
posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui
all'articolo 92. Il che comunque consente, nel sistema a regime, ai creditori
di presentare, con le stesse formalità, la domanda e la documentazione anche
prima dell'avviso del curatore, posto che questi entro dieci giorni dalla
nomina ha comunicato il suo indirizzo PEC al registro delle imprese, ove chiunque
può reperirlo.
Non è stato modificato neanche il primo comma dell'art. 89 che, pertanto,
mantiene la sua validità non essendo incompatibile con la nuova normativa, per
cui il curatore dovrà comunque depositare in cancelleria l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione,
nonchè l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito,
con l'indicazione dei titoli relativi. Ciò avverrà, come tutti i depositi che
il curatore deve effettuare in cancelleria, con le modalità in precedenza
descritte.
Il nuovo legislatore ha, invece, modificato il primo comma dell'art. 92,
eliminando i riferimenti all'invio dell'avviso a mezzo posta, telefax o posta
elettronica e sostituendo questi strumenti con la trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata e prevedendo, come già accennato, che, soltanto se il
relativo indirizzo del destinatario non risulta dal registro delle imprese nè
dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle
Imprese e dei Professionisti, il curatore
può fare ricorso alla trasmissione a mezzo lettera raccomandata o telefax
presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (alternativa, si
ribadisce, consentita soltanto per questo primo atto)4.
Ovviamente è stato modificato anche il contenuto dell'avviso ai creditori che
ora comprende, oltre alle tradizionali indicazioni indispensabili per la
partecipare al concorso, quei dati che permettono il passaggio dal sistema
cartaceo a quello della corrispondenza in via telematica diretta senza passare
per la cancelleria. E così:
a-per consentire l'inoltro delle domande di ammissione al passivo (e di
rivendica o restituzione dei beni) e dei documenti in via informatica, il
curatore deve indicare nell'avviso il proprio indirizzo PEC (specifico per
quella procedura); e ciò anche nei casi in cui egli abbia già comunicato il
proprio indirizzo al registro delle imprese, nel qual caso la comunicazione diretta
serve, evidentemente, soltanto ad agevolare il creditore esimendolo da ogni
altra ricerca;
b-deve, inoltre, avvertire i destinatari che le domande, sia quelle tempestive
che quelle tardive o supertardive, vanno presentate, unitamente ai relativi
documenti, esclusivamente al curatore mediante trasmissione telematica
all'indirizzo di posta elettronica comunicato, utilizzando un indirizzo PEC
proprio o di altri, attuando una sorta di domiciliazione elettronica perché a
questo indirizzo saranno poi effettuate le successive comunicazioni del
curatore. Se si vuole essere ancora più chiari sul significato della
esclusività della trasmissione telematica direttamente al curatore, si può
precisare che le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché
digitale, così come le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a
mezzo posta alla cancelleria, nonché le domande inviate con modalità telematica
direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che
le contiene è irricevibile.
c-poiché tutte le successive comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo
posta elettronica, nell'avviso va contenuto anche l'invito al destinatario a
fornire il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le successive
comunicazioni, ed a segnalare eventuali successive variazioni, con l'avvertimento che, in mancanza di
indirizzo PEC, dette comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante
deposito in cancelleria.
E' preferibile, ma non indispensabile, comunicare già con l'avviso di cui
all'art. 92 le credenziali d'accesso all'apposita sezione del Portale dei
fallimenti, ove il tribunale ne sia fornito o del sito web personale del
curatore, ove i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande
proposte e i relativi documenti, che, come si vedrà, costituisce l'unica via
di accesso a questi dati.
Nei fallimenti nei quali, alla data del 19.12.2012, risulti essere stato già
inviato l'avviso ex art. 92 è chiaro che questo non va rinnovato, ma, come già
ricordato, il quinto comma dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 dispone che il
curatore, entro il 30.6.2013, comunichi ai creditori e ai terzi titolari di
diritti sui beni il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, li
inviti a comunicare, entro tre mesi, il loro indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura,
li avvisi di rendere nota ogni successiva variazione e li avverta che in caso
di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria.
Trattandosi della prima comunicazione, trova applicazione analogica il primo
comma dell'art. 92, per cui questa va effettuata all'indirizzo PEC del
destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INIPECIP e, in
ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore. Tuttavia, nel caso i creditori
hanno già fornito, con la domanda di insinuazione (o altre istanze) i dati
relativi al loro recapito di posta elettronica, credo che il curatore non possa
prescindere da questo dato e debba, quindi utilizzare questo indirizzo per la
comunicazione da effettuare entro il 30.6.2013; così pure, ai creditori che
hanno eletto domicilio presso un legale, la comunicazione andrà fatta
all'indirizzo PEC del legale (da ricercare con le solite modalità), così come
al suo domicilio dovevano essere indirizzate in precedenza le comunicazioni
tradizionali.
Le comunicazioni successive andranno effettuate all'indirizzo di posta
comunicato entro i tre mesi indicati dal quinto comma dell'art. 17 e, in
mancanza, mediante deposito in cancelleria.
Ho già sottolineato che lo spartiacque per l'applicazione della nuova
normativa alle procedure già pendenti è segnato dal fatto che alla data del
19.12.2012 sia stato o non inviato l'avviso ai creditori di cui all'art. 92 e
non dal momento in cui viene tenuta l'attività processuale cui la comunicazione
è finalizzata; ma questa distinzione fatta dai commi quarto e quinto dell'art.
17 se ben si concilia con le varie attività che normalmente si esauriscono in
breve tempo, assume un rilievo particolare nella formazione del passivo,
stante la possibilità che le operazioni di accertamento si protraggano per
periodi lunghi, in considerazione anche delle possibilità di presentare domande
di ammissione tardive e supertardive, tutte rette da un unico iniziale avviso.
E' opportuno sondare le singole ipotesi che si possono presentare:
a-fallimenti dichiarati successivamente al 19.12.2012; qui non sorge alcun
problema perché ad essi va applicata integralmente la nuova disciplina;
b-fallimenti dichiarati prima del 19.12.2012 nei quali, a quella data, non era
stata fatta la comunicazione ai creditori di cui all'art. 92; anche qui
l'intero procedimento di accertamento del passivo, a cominciare appunto
dall'avviso ai creditori non ancora inviato, si svolgerà secondo le nuove
regole, che riguarderanno anche le domande tardive e supertardive;
c-fallimenti dichiarati prima del 19.12.2012 nei quali, a quella data,
l'avviso di cui all'art. 92 era stato già spedito ai creditori; qui il
procedimento per l'accertamento del passivo sarà retto dalle vecchie regole, in
qualunque momento si tenga l'udienza di verifica, anche, quindi, se questa si
tenga dopo che il curatore abbia comunicato ai creditori il proprio indirizzo
di posta elettronica, come il comma quinto prescrive debba fare entro il 30
giugno 2013. Se però l'udienza (è da presumere per l'esame di domande tardive o
supertardive) viene fissata dopo il 31.10.2013, questa dovrà essere retta dalla
nuova normativa perché questa, a partire da detta data, sarà entrata in vigore
anche per l'ipotesi in esame in cui alla data del 19.12.2012 era stata già
effettuata la comunicazione di cui all'art. 92; qui, il meccanismo predisposto,
della comunicazione dell'indirizzo PEC del curatore entro il 30.6.2013 e la
risposta entro tre mesi, permette di instaurare quel rapporto diretto che
consentirà al curatore di trasmettere il progetto di stato passivo e
quant'altro necessario.
C.2. Trasmissione della domanda e dei documenti
Le modifiche dell'art. 93 sono state in parte anticipate trattando dell'avviso
trasmesso dal curatore e, da quanto detto, si deduce che l'unico mezzo per
partecipare al passivo o avanzare domanda di rivendica o restituzione di beni
è quello della trasmissione in via telematica della domanda e della
documentazione all'indirizzo di posta certificata comunicato dal curatore.
Non solo la domanda, quindi, ma anche la documentazione, secondo la espressa
indicazione del secondo comma dell'art. 93, deve essere trasmessa in via
telematica in formato digitalizzato, sia che si tratti di documento creato fin
dall'origine in formato digitale che di documento originariamente cartaceo, che
va digitalizzato mediante scansione. Qualche dubbio in proposito, che era sorto
alla lettura dell'originaria formulazione dell'art. 93 come modificato dal D.L.
n. 179 del 2012, è stato superato dalla legge di stabilità, che ha rimodificato
il secondo comma dell'art. 93 ove, dopo aver ribadito che il ricorso è trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai
documenti di cui al successivo sesto comma, aggiunge che "l'originale del
titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del
tribunale", facendo in tal modo inconfutabilmente capire che tutta la
documentazione va trasmessa in via telematica al curatore all'indirizzo PEC
comunicato e che va depositato in cancelleria soltanto l'originale cartaceo
del titoli di credito allegati al ricorso. Il che si spiega agevolmente col
fatto che la produzione del titolo (si configuri l'onere del deposito come
requisito per l'esame del merito della domanda ovvero quale requisito di
proponibilità della domanda stessa) è necessaria per evitare la possibilità di
insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria ovvero ad assicurare
al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso, tant'è che
l'ult. comma dell'art. 93 consente al cancelliere di prendere copia dei titoli
al portatore o all'ordine presentati e di restituire l'originale con
l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
A questo punto il curatore, che ha ricevuto le domande e la relativa
documentazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato, fa quello che faceva prima; ossia esamina le domande, predispone
elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e
immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le
sue motivate conclusioni e poi deposita il progetto di stato passivo
"corredato dalle relative domande" nella cancelleria del tribunale
almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo.
Nel sistema vigente fino alle ultime innovazioni, il curatore, depositato il
progetto di stato passivo in cancelleria, non doveva effettuare alcuna
comunicazione, essendo stato eliminato, con il decreto correttivo del 2007,
l'obbligo di comunicare l'avvenuto deposito ai creditori e terzi aventi diritti
sui beni, i quali, quindi, potevano recarsi in cancelleria dove trovavano il
progetto depositato dal curatore e le relative domande che erano state
esaminate e che erano pervenute presso la cancelleria. Instaurato il meccanismo
della trasmissione diretta in via telematica delle domande e della
documentazione al curatore, era logico far continuare questo rapporto, ed,
infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 95 impone al curatore di
trasmettere, nello stesso termine di quindici giorni anteriori all'udienza, il
progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo.
Ricapitolando, quindi, il curatore- che ha ricevuto le domande e la relativa
documentazione in via telematica- deve, nel termine indicato, depositare in
cancelleria il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande, e
deve trasmettere, nello stesso termine, ai creditori e terzi il solo progetto
di stato passivo.
Il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo e delle domande va
effettuato secondo le regole esposte nella parte generale, ossia
telematicamente seguendo le regole di interoperabilità SIECIC dove è attivo il
PCT (in attesa di ulteriori disposizione della DIGSIA riguardanti nuovi atti
telematici in formato XLM) e mediante inserimento in aree riservate del sito
web del tribunale e di quello personale del curatore; strumenti questi che
diventano ora indispensabili, anche lì dove è operante il PCT, perché il
sistema SIECIC non è consultabile da parte dei creditori ai quali bisogna
invece consentire di visionare ciò che è stato depositato in cancelleria dal
curatore; è vero che il curatore ha trasmesso ai creditori il progetto di stato
passivo, ma appunto, soltanto questo e non le domande, per cui, se non si vuole rimanere
ancorati al passato richiedendo il deposito di una copia cartacea del progetto
dello stato passivo e delle domande, è necessario che ogni tribunale disponga
di un sito che consenta, con le dovute cautele di riservatezza già accennate,
ai creditori e terzi di prendere visione di tale materiale senza recarsi in
cancelleria, altrimenti gran parte della riforma perderebbe slancio.
Il deposito di una copia cartacea del progetto di stato passivo e delle domande
è comunque necessaria quando vi siano creditori e terzi aventi diritti sui
beni ai quali non è pervenuto neanche il progetto per non aver essi comunicato
l'indirizzo PEC o le variazione dello stesso. Vale, particolarmente in questo
caso, la raccomandazione fatta nella parte generale di depositare in
cancelleria l'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione residuale,
perché soltanto a questi la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed
estrarre copia. Va ricordato, comunque, che, a differenza di altri depositi in
cancelleria di cui si è parlato (quello dei rapporti ex art. 33, dell'elenco dei
documenti), nel caso si sta parlando del deposito di atti e documenti
nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo e, quindi, di atti
processuali e documenti che, a norma dell'art. 16bis del D.L. n. 179 del 2012,
a decorrere dal 30.6.2014, potranno essere depositati esclusivamente con modalità
telematiche.
Ritornando all'attuale, il secondo comma dell'art. 95 non fa riferimento alla
documentazione pervenuta a corredo delle domande di partecipazione al passivo,
per cui ritengo che la stessa non debba essere depositata in cancelleria con
le stesse forme del progetto di stato passivo e della documentazione. Né da
questo silenzio può trarsi la deduzione che tale materiale debba essere
depositato in forma cartacea in cancelleria perchè la ratio della nuova
disciplina è quella di tendere verso la informatizzazione dei rapporti e la
dematerializzazione dei fascicoli; finalità che verrebbero tradite ove si
addossasse al curatore il compito immane di trasformare in cartacea la
documentazione ricevuta in via digitale per depositarla in cancelleria. In tal
modo, rispetto al passato, si trasferirebbero su un solo soggetto (il curatore)
incombenze che in precedenza competevano a ciascun creditore, senza alcun
vantaggio per lo snellimento del lavoro nelle cancellerie, anzi con aggravio
per le stesse che sarebbero tenute a catalogare i documenti allegandoli alle
relative domande per poi inserirli nel fascicolo fallimentare di pertinenza.
E' anche vero, però, che detto materiale non può restare nella sola
disponibilità del curatore in quanto anche il giudice, il giorno dell'udienza
di verifica, deve poter consultare non solo il progetto di stato passivo e le
domande (ove è funzionante la consolle del magistrato, questi può collegarsi
con la cancelleria ove sono depositati tali atti), ma anche la documentazione;
egualmente i creditori devono essere posti in condizione di prendere visione,
oltre che del progetto di stato passivo loro trasmesso, delle domande e della
documentazione allegata alle stesse il cui esame è indispensabile per formulare
eventuali osservazioni alle proposte del curatore sulle domande presentate da
altri creditori.
Per quanto riguarda il giudice, il problema è facilmente risolvibile
trasferendo appunto il tutto sulla piattaforma telematica dell'Ufficio oppure
utilizzando supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, cd-rom o dvd);
anzi è consigliabile ricorrere sempre a questi strumenti alternativi per
ovviare ad eventuali difficoltà operative o disservizi della rete.
Per quanto riguarda i creditori e i terzi titolari di diritti, che hanno
ricevuto in via telematica all'indirizzo da essi comunicato nella domanda di
insinuazione il solo progetto di stato passivo, l'unica via per consentire
loro di esercitare i loro diritti è inserimento da parte del curatore di tutti
i dati ricevuti- progetto di stato passivo, domande e documenti- nella
piattaforma telematica adottata dal tribunale o nel sito del curatore che funzionerebbe
come strumento informativo e di consultazione dei documenti per i creditori
attraverso l'utilizzo di specifiche aree riservate. si potrebbe pensare di
trasferire, anche a questo fine, tutti i dati consultabili (progetto di stato
passivo, domande e relativa documentazione) su un dvd non alterabile da
consegnare in cancelleria per la consultazione da parte degli interessati.
C.3. Le osservazioni dei creditori e la presentazione di documenti integrativi
Sebbene la norma non ponga ulteriori oneri informativi a carico del curatore
al momento della trasmissione del progetto di stato passivo, è opportuno che
questi, ove non l'abbia già fatto (e comunque anche in tal caso), ricordi ai
destinatari che potranno presentare osservazioni e trasmettere i documenti
integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Questa indicata è una novità di non poco conto introdotta nell'ultima parte del
secondo comma dell'art. 95, ove, infatti, si stabilisce che i creditori, i
titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e
presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo
comma (ossia sempre al curatore a mezzo della posta elettronica certificata), osservazioni
scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza, la cui
conoscenza da parte del giudice e dei creditori è assicurata con gli stessi
sistemi di cui si è appena parlato.
A parte le modalità di trasmissione, si è ritornati, almeno per quanto riguarda
le osservazioni scritte, al sistema introdotto dal Dlgs n. 5 del 2006, che era
stato modificato dal Dlgs n. 169 del 2007, che aveva spostato il limite per la
presentazione delle osservazioni- e dei documenti integrativi- fino
all'udienza di verifica, così valorizzando il contraddittorio tra i creditori.
Eliminato, infatti, l'obbligo della comunicazione ai creditori dell'avvenuto
deposito e delle altre avvertenze che la prima formulazione dell'art. 95
richiedeva, cancellato il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per la
presentazione di osservazioni scritte da parte dei creditori, e, abrogata la
norma che disponeva la perentorietà del termine di quindici giorni prima
dell'udienza di accertamento per la presentazione della documentazione, veniva
consentito ai creditori di presentare, fino al giorno dell'udienza di
verificazione dello stato passivo, "osservazioni scritte e documenti
integrativi"; in tal modo l'udienza di verifica diventava il luogo
cruciale in cui, nonostante il contraddittorio già instaurato tra ciascun
creditore e il curatore, si realizzava appieno il contraddittorio tra tutti i
creditori, con la partecipazione, su sua richiesta, anche del fallito.
Io non credo che questo sistema sia mutato, nonostante la reintroduzione della
possibilità per i creditori di fare osservazione, nonché di presentare
documenti integrativi, fino a cinque giorni prima dell'udienza, perché il
contraddittorio che si instaura prima dell'udienza è esclusivamente bilaterale
tra ciascun creditore e il curatore, nel mentre, il contraddittorio nel
procedimento di accertamento del passivo deve attuarsi non solo con il
curatore ma tra tutti i creditori tra loro, giacchè questi, una volta presentata la domanda di insinuazione, hanno legittimazione ad
interloquire sulle posizioni altrui dal cui accoglimento potrebbero essere
danneggiati.
Invero, il procedimento di accertamento del passivo, dovendo tener conto dello
strumento esecutivo in cui si inserisce, che coinvolge tutti i creditori, non
può prescindere dalla previsione di un momento processuale in cui possa
estrinsecarsi l'interesse di ciascuno dei creditori a vedere escluse le opposte
e convergenti pretese di tutti gli altri sullo stesso patrimonio. Questo
momento non si può realizzare con le osservazioni perché non è prevista la
possibilità di replica, ma va individuato, come già in passato, nell'udienza di
verifica, che segna la caratteristica più deviante rispetto all'ordinario
giudizio di cognizione, proprio perchè il procedimento di accertamento del
passivo è l'unico procedimento in cui tutti gli interessati (ciascun
creditore, il fallito e il curatore) vi possono prendere parte attivamente; ed
è proprio la consapevolezza che il contraddittorio nel procedimento di accertamento
del passivo non è quello tecnico-giuridico che si attua nel processo ordinario,
basato sulla individualità del rapporto e in cui l'intervento di terzi è
episodico e formalizzato (da cui l'esigenza di sottoporre ad un controllo
giurisdizionale unitario l'esistenza, l'entità e la collocazione dei crediti da
soddisfare su un unico patrimonio), che ha giustificato il mantenimento
all'interno della procedura esecutiva fallimentare del procedimento cognitorio
di accertamento del passivo, con esclusione di ogni forma alternativa di
tutela, dettando per esso una apposita disciplina, articolata su meccanismi
che consentono la partecipazione di tutti i creditori per realizzare questa
forma di contraddittorio incrociato, espressione dell'essenza stessa della
concorsualità, che non trova altra occasione in tutto il processo fallimentare
per realizzarsi.
La nuova disposizione, quindi, sembra più che altro diretta a consentire ai
creditori di prendere tempestiva visione del progetto di stato passivo in modo
da avere il tempo per approntare le proprie difese ai rilievi del curatore,
svolgendo osservazione e presentando documenti integrativi a tutela della
propria domanda di partecipazione al passivo, e in tal modo si spiega anche
perché l'art. 95 preveda la trasmissione del solo progetto di stato passivo e
non anche delle domande e della documentazione. Non è, ovviamente, precluso a
ciascun creditore di muovere osservazioni alle decisioni del curatore
riguardanti posizioni creditorie di altri creditori concorrenti, ma il fatto
che, prima dell'udienza di verifica, il creditore interessato dalle altrui
osservazioni, anche se riesce a vederle, non possa replicare né gli altri
creditori possano interferire sui nuovi documenti prodotti, inducono a ritenere
che, ancora oggi, il contraddittorio si cristallizzi soltanto all'udienza di
verifica.
Tanto comporta che ciascun creditore conserva il potere di sollevare eccezioni,
anche quelle non rilevabili di ufficio (per le quali soltanto si pone la
necessità di discutere della loro proponibilità) fino all'udienza di verifica
e che, quindi, la mancata presentazione di osservazioni nei cinque giorni
anteriori all'udienza non preclude ai creditori silenti, che comunque hanno
interesse ad escludere pretese confliggenti con le proprie, il potere di
sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, che potrebbero (anche
nell'interesse pubblico a che lo stato passivo rappresenti le pretese vere e
reali che possono partecipare al concorso sostanziale) portare all'esclusione
di un creditore che non ha diritto a partecipare a tale concorso e che, invece,
per inerzia o ignoranza del curatore che non ha sollevato la stessa eccezione,
verrebbe ammesso. E che ciascun creditore possa, oltre al curatore, sollevare
eccezioni non rilevabili d'ufficio è chiaramente detto nel comma terzo
dell'art. 95, lì dove dispone che il giudice decide "... avuto riguardo
alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati", termine, quest'ultimo che comprende
sia i creditori che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso sia
domanda di rivendica o restituzione di beni; la norma consente, cioè, anche a
costoro la formulazione di eccezioni in senso stretto, giacchè considera a
parte, come fonte della decisone, le eccezioni rilevabili d'ufficio per
l'attribuzione delle quali agli interessati non vi sarebbe stato peraltro
bisogno di una espressa previsione normativa, rientrando nei poteri delle
parti sollevare, in ogni momento del procedimento, le eccezioni rilevabili
d'ufficio.
Posto che i creditori possono sollevare ogni tipo di eccezioni fino all'udienza
di verifica, un trattamento diverso non può essere riservato al curatore,
sicchè anche per lui il termine ultimo per sollevare eccezioni non rilevabili
d'ufficio va spostato al momento dell'udienza e non a quello della formazione e
deposito del progetto di stato passivo. Del resto, una volta ammesso che dopo
il deposito del progetto di stato passivo i creditori possono presentare
osservazioni e documenti integrativi, anche se ciò avviene cinque giorni prima
dell'udienza è soltanto in occasione di quest'ultima che la posizione di quel
creditore può essere valutata e in quel momento può sorgere la necessità (oltre
che per gli altri creditori, anche) per il curatore di sollevare eccezioni non
rilevabili di ufficio non eccepite in precedenza.
A favore di questa tesi milita peraltro la constatazione che il legislatore non
ha qualificato come perentorio il termine per il deposito del progetto, nè ha
sanzionato a pena di decadenza il mancato rilievo di detti fatti nè il mancato
rispetto del termine per rilevarli, in totale difformità dalla formula
utilizzata nel settimo comma dell'art. 99, per il quale la parte nei confronti
della quale è proposta la domanda di opposizione allo stato passivo, di
impugnazione o di revocazione dei crediti ammessi "deve costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti".
C.4. L'udienza di stato passivo e la relativa comunicazione
L'udienza si svolge con le modalità solite non essendo stata introdotta alcuna
modifica ai commi terzo e segg. dell'art. 95. Tuttavia, è di tutta evidenza che
le innovazioni di cui si è parlato finora spingono verso una udienza
telematica, che, come già detto, è facilmente realizzabile con piccoli
accorgimenti che consentano al giudice di consultare, dal suo PC, i dati
inseriti dal curatore nel progetto di stato passivo, leggere le domande in pdf
e la relativa documentazione trasmessa, confermare la proposta del curatore o
variarla inserendo la propria decisione ecc.. Al termine dell'udienza, lo
stesso giudice può stampare il verbale dell'udienza che firma in originale e
dichiara esecutivo lo stato passivo.
Il documento contenente lo stato passivo esecutivo va depositato in
cancelleria con le stesse modalità in precedenza indicate per il deposito del
progetto di stato passivo e, attraverso l'inserimento nel sito web del
tribunale o del curatore è all'istante consultabile dai creditori registrati e
forniti delle chiavi di accesso.
In ogni caso, il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività
dello stato passivo, deve darne comunica?
zione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di
proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Così è
stato modificato, e semplificato, l'art. 97 che, in precedenza articolava in
modo dettagliato i compiti del curatore una volta che lo stato passivo fosse
stato dichiarato esecutivo dal giudice. Egli doveva, in primo luogo, provvedere
al deposito dello stesso in cancelleria, immediatamente dopo la dichiarazione
di esecutività, e, per consentire ai creditori di prenderne visione, doveva
dare loro immediata notizia dell'avvenuto deposito informandoli del loro
diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento; comunicazione
da effettuare presso il domicilio eletto o, in mancanza presso quello
effettivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o
e-mail, qualora il creditore nella domanda avesse indicato queste modalità per
ricevere le comunicazioni.
La nuova norma è molto semplificata in quanto prevede, così come per il
progetto di stato passivo, la comunicazione dell'intero documento contenente lo
stato passivo all'indirizzo PEC comunicato da ciascun creditore.
È rimasto l'onere di informare i creditori anche del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento dello stesso, ma è rimasta anche la
carenza, come in precedenza, della mancata indicazione del termine per
proporre l'opposizione e delle conseguenze del non rispetto dello stesso, come
per completezza sarebbe stato più corretto, perché delle due: o si ritiene che
il creditore debba conoscere la legge, nel qual caso non è necessaria
l'informazione della possibilità di proporre opposizione, o si ritiene che è
meglio mettere i creditori in condizione di determinarsi in base alla lettura
della comunicazione, nel qual caso sarebbe stato più logico richiedere anche
queste aggiunte, che comunque il curatore può effettuare, indipendentemente
dalla previsione normativa.
D. Gli ulteriori incombenti del curatore
Eguale meccanismo va seguito per le comunicazioni ai creditori successive allo
stato passivo in virtù della norma generale di cui al primo comma dell'art.
31bis, per la quale tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore vanno effettuate all'indirizzo
di posta elettronica certificata da loro indicato.
A volte, la nuova normativa si è limitata a sostituire alla comunicazione
cartacea quella via PEC, come per la proposta iniziale di concordato
fallimentare, con i relativi pareri, (art. 125) e quella approvata (art. 129),
che vanno trasmesse anche al terzo proponente all'indirizzo di posta
elettronica da lui comunicato con la proposta; altre volte ha disposto che,
come in tema di stato passivo, venga trasmesso ai creditori, sempre via PEC,
l'intero atto di cui in precedenza si comunicava l'avvenuto deposito in
cancelleria, e ciò è accaduto per il rendiconto e per i progetti di riparto
(parziali e definitivo) e per il decreto con cui il tribunale dispone, ai sensi
dell'art. 102, di non farsi luogo all'accertamento del passivo.
Ed invero:
a-a norma del terzo comma dell'art. 116, 3. il curatore deve dare immediata
comunicazione con posta elettronica ai creditori ammessi al passivo, a coloro
che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti,
dell'avvenuto deposito del conto della gestione e della fissazione dell'udienza
per la discussione "inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che
possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni
prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma",
ossia mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del
curatore.
b-il secondo comma dell'art. 110- applicabile anche al riparto finale-
stabilisce che "il giudice ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi
quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia
data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica
certificata"; nel caso non vi è bisogno che il curatore avverta i
destinatari di poter proporre osservazioni, giacchè avverso il progetto di
riparto i creditori possono proporre soltanto reclamo ex art. 36, che segue la
via per gli atti giudiziari; possibilità che è opportuno venga rappresentata
nella comunicazione del curatore, sebbene la norma non lo dica.
c-l'art. 102, che, in passato, disponeva la comunicazione ai creditori che
hanno presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e
101 del decreto di non farsi luogo
al procedimento di accertamento del passivo di cui al primo comma dell'art.
102, oggi prevede che sia trasmessa, ovviamente per via posta elettronica
certificata, anche la copia del decreto, avvertendo i destinatari che nei
quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di
appello.
Infine, in altri casi ancora, il recente legislatore ha introdotto ex novo
nuovi adempimenti, come l'avvertimento ai destinatari del conto gestione non
solo che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni, ma che
possono farlo fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui
all'art. 93, secondo comma (per cui è stato modificato anche il secondo comma
dell'art. 116), o come per il ricorso e il decreto del tribunale di cui
all'art. 143 in tema di esdebitazione e come per i rapporti semestrali, copia
dei quali, assieme alle eventuali osservazioni, va, come già detto, ora
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni.
4. Concordato Preventivo
Più modeste sono le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo,
ove non vi è una procedura di accertamento del passivo che, come visto, è il
campo dove sono intervenute le più rilevanti innovazioni nel fallimento.
Anche il commissario del concordato preventivo, come già detto, è tenuto, entro
dieci giorni dalla nomina, a comunicare al registro delle imprese il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e poi deve comunicarlo ai creditori
con il primo avviso, che è quello di cui all'art. 171.
Ciò significa che il commissario, dopo aver proceduto alla verifica dell'elenco
dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili
presentate, deve comunicare ai creditori "a mezzo posta elettronica
certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro
delle imprese ovvero dall'INIPECIP e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la
proposta del debitore, il decreto di ammissione, nonché:
- il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui
variazioni è onere comunicare al commissario" ove effettuare le successive
comunicazioni;
- l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione di tale indirizzo nel
termine di quindici giorni e nei casi di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili0 al destinatario, le
successive comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito
in cancelleria.
Tra gli atti che il commissario, successivamente a questa primo avviso ai
creditori, deve fare vi è la "relazione particolareggiata sulle cause del
dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle
garanzie offerte ai creditori"; questa in precedenza doveva essere
depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori,
nel mentre ora, va "deposita in cancelleria (secondo le modalità già
indicate) almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori" e nello
stesso termine comunicata ai creditori a mezzo posta elettronica certificata a
norma dell'articolo 171, secondo comma. L'anticipazione del deposito e della
comunicazione è chiaramente giustificata dalla intenzione di dare più tempo ai
creditori per visionare la relazione in modo da orientarsi consapevolmente
nella espressione del voto, ma è anche vero che proprio i nuovi sistemi di
comunicazione che, peraltro, portano a diretta conoscenza degli interessati la
stessa relazione, avrebbero permesso di mantenere il termine precedente,
consentendo così al commissario di presentare una relazione aggiornata agli
ultimi avvenimenti che spesso intervengono solo a ridosso dell'adunanza di
creditori.
Inoltre il commissario deve comunicare ai creditori, con il solito sistema,
l'apertura del procedimento di revoca del concordato a norma dell'art. 173 e,
nel caso di concordato con cessione di beni omologato, i rapporti ex art. 33,
comma 5, che il liquidatore redige con periodicità semestrale dalla nomina e
trasmette al comitato dei creditori e al commissario, che provvede alla
comunicazione ai creditori, giusto il nuovo sesto comma dell'art. 182; una
copia della relazione va inserita dal commissario anche nell'area riservata del
sito del tribunale o del curatore.
Va ricordato che nei concordati nei quali la comunicazione della data
dell'adunanza sia stata già effettuata alla data del 19.12.2012, la nuova
disciplina si applica a partire dall'1.11.2013, fermo restando che il commissario deve comunicare a tutti i
creditori, entro il 30.6.2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai
destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi; il che, verosimilmente,
sarà utile soltanto per la comunicazione delle relazioni semestrali da ultimo
accennate.
Non credo che i creditori siano tenuti a trasmettere il voto all'indirizzo di
posta elettronica comunicato dal commissario perché le nuove disposizioni sul
concordato attengono soltanto alle comunicazioni del commissario, ma non
prendono in considerazione eventuali attività dei creditori, come, invece nel
fallimento. Inoltre il voto dovrebbe essere espresso all'udienza, come regola,
tanto che l'art. 178 non prevede il voto per corrispondenza anteriore alla
stessa; prevede quello successivo nei venti giorni, ma il quarto comma
dell'art. 178 dispone che "i creditori che non hanno esercitato il voto
possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per
telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale", e questa norma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, convertito
nella legge n. 134 del 2012, non è stato modificato dal D.L. n. 179 del 2012,
convertito nella legge n. 221 del 2012. Peraltro, anche per queste nuove
manifestazioni di dissenso la norma ha confermato che esse sono annotate dal
cancelliere in calce al verbale di udienza, ribadendo che le stesse debbo
pervenire in cancelleria e non al commissario. Tutto ciò mi induce a ritenere
che sia il voto prima dell'udienza che il dissenso successivo vadano espressi
con i sistemi tradizionali, ossia a mezzo lettera, telegramma o telefax o posta
elettronica in cancelleria.
5. Liquidazione coatta
La nuova normativa sulla liquidazione coatta ricalca quella sul fallimento, con
gli adattamenti dettati dalla differente disciplina delle due procedure.
Il commissario liquidatore entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al
registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ed entro un mese deve fare la comunicazione ai
creditori di cui all'art. 207 indicando le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa.. Questa,
in precedenza, andava fatta a mezzo raccomandata, ed ora va effettuata, a mezzo
posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa
o la residenza del creditore; con la stessa il commissario deve comunicare il
suo indirizzo di posta elettronica certificata, invitare i creditori ad
indicare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro
indirizzo di posta elettronica certificata, avvisarli che entro lo stesso
termine possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica
certificata le loro osservazioni o istanze e, infine, avvertirli che tutte le
successive comunicazioni saranno effettuate dal commissario all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicato e che in mancanza di indicazione di tale
indirizzo o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di
mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse saranno eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Come è noto in questa procedura non è prevista una udienza avanti al giudice
che decida sulle proposte del commissario liquidatore, ma è questi che, entro
novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione (salvo diverso
termine dettato da leggi speciali), forma l'elenco dei crediti ammessi o
respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o
respinte, che vanno depositati nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la
sede principale. In passato il commissario effettuava il deposito cartaceo di
tale elenco in cancelleria e dava notizia ai creditori dell'avvenuto deposito
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; ora, alla luce del nuovo disposto
del primo comma dell'art. 209, egli deve eseguire il deposito di copia cartacea
e anche telematicamente tramite SIECIC dove è attivo il PCT, come per il
progetto di stato passivo, lo stato passivo stesso nel fallimento e deve
trasmettere l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non
sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata.
Eguale meccanismo va utilizzato per le successive comunicazioni, ossia
dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione con il conto
della gestione, del piano di riparto tra i creditori, della relazione del
comitato di sorveglianza5 e della proposta di concordato corredata col parere
del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.
6. Amministrazione straordinaria
Il commissario straordinario, entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare
al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e, come il curatore fallimentare, ove alla data
del 19.12.2012 non sia ancora stata fatta ai creditori e terzi aventi diritti
sui beni la comunicazione di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 270 del 1999, che equivale
all'avviso di cui all'art. 92, deve provvedervi con le medesime modalità già
viste parlando dl fallimento.
Il commissario deve, quindi, comunicare ai creditori e ai terzi che vantano
diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a
mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa
o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo
le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. L'avviso deve
inoltre contenere l'invito ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta
elettronica certificata e l'avvertimento delle conseguenze della mancata
comunicazione, di modo che tutte le successive comunicazioni saranno
effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata
comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause
imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria.
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti alla data del 19.12.2012
nelle quali, a quella data, è stata già effettuata la comunicazione ai
creditori dell'avviso ex art. 22, la disciplina, come detto si applica dal
31/10/2013 in poi, con obbligo del commissario di comunicare entro il 30.6.2013
il proprio indirizzo di posta certificata e quant'latro elencato nella parte
generale.
L'art. 53 del D.lgs n. 270 del 1999 richiama per l'accertamento del passivo
nell'amministrazione straordinaria le regole del procedimento di accertamento
dettate per il fallimento, per cui quanto detto per il fallimento vale anche
per l'amministrazione straordinaria, sostituendo il commissario straordinario
al curatore.
Il legislatore, seguendo, anche in questa procedura, la via della comunicazione
in via informatica ai creditori dei vari atti che in precedenza il commissario
depositava in cancelleria, ove i creditori ne prendevano visione, ha modificato
l'art. 28, comma quinto, per il quale, ora, la relazione che il commissario
giudiziale redige nei trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di
insolvenza circa la possibilità di avviarsi verso la procedura di
amministrazione straordinaria va "trasmessa dal commissario giudiziale a
tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro
dieci giorni dal deposito in cancelleria".
Per lo stesso motivo ha modificato il secondo comma dell'art. 59, per cui copia
del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di
parti per ragioni di riservatezza, va "trasmessa entro dieci giorni dal
deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma
dell'articolo 22, comma 2".
Eguale modalità di trasmissione ai creditori è stato esteso alle relazioni
periodiche e alla relazione finale (art, 61, comma quarto), al bilancio finale
della procedura e al conto della gestione (art. 75, comma secondo) e il
termine di venti giorni per proporre contestazioni con ricorso al tribunale, "decorre, per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari
di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata
a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua
affissione" (art. 75, comma terzo.)
1) Tale adempimento a carico dei curatori fallimentari si sostanzia nel
comunicare, nel termine indicato, al registro delle imprese, con le modalità
della "comunicazione unica per la nascita dell'impresa" di cui
tratta il richiamato art. 9 del D.L. n. 7/2007, "i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale"; dati
che secondo la circolare di Unioncamere del 26 luglio 2010 sono: (i)-la
denominazione della società o dell'impresa, la sede e il numero della procedura
concorsuale; (ii)-il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice
fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico;
(iii)-la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento
dello stato passivo.
La modulistica R.I. da utilizzare dovrà essere (in attesa di un riesame della
modulistica ministeriale), per le società il modello S2, compilando il
riquadro 20 (con codice 008 - Rapporti del curatore") aggiungendo
l'intercalare P per le informazioni relative al curatore. Per le imprese
individuali il modello I2, compilando il riquadro 31 sempre con il codice
"008 - Rapporti con il curatore". Va ricordato che la stessa norma
ha, inoltre, stabilito che, nel caso di violazione dell'obbligo di tale
comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste (art. 11, D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate.
2) La differenza tra le due fattispecie accennate è assimilabile a quella del
mancato rispetto del termine per la presentazione del programma di
liquidazione nel fallimento e nella amministrazione straordinaria; in
quest'ultima vige la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 54 del Dlgs
n. 270 del 1999, per il quale la mancata osservanza comporta la revoca del
commissario straordinario, nel mentre, in mancanza di analoga disposizione
nell'art. 104ter, si ritiene che nel fallimento il mancato rispetto del termine
non determini alcuna decadenza, vincolante per il curatore, nel senso che
l'eventuale ritardo o inerzia del curatore può essere valutata allo stesso fine
della revoca, con la possibilità per il tribunale di giudicare, quindi, il
comportamento del curatore alla luce della situazione concreta in cui si è
trovato ad operare.
3) Trattasi di lavoro non agevole ed anche costoso perché la ricerca, allo
stato in cui l'INIPECIP non esiste, va effettuata presso Unioncamere per
ciascun creditore richiede una spesa per ciascun nominativo ricercato, per cui
sarà indispensabile far ricorso a software che consentano di scaricare gli
indirizzi PEC dei creditori dal registro imprese attraverso visure massive.
4) E' pacifico che l'avviso di cui all'art. 92 vada fatto anche dopo che il già
citato comma sesto dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge
n. 122 del 2010, ha disposto la comunicazione al registro delle imprese dei
dati essenziali per la partecipazione al passivo.
5) Il commissario liquidatore- che, a norma dell'art. 205, è dispensato dal
formare il bilancio annuale, dovendo presentare alla fine di ogni semestre
all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione
patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza- deve, ora con l'aggiunta fatta al
secondo comma dell'art. 205, nello stesso termine, trasmettere copia della
relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari
relativi al periodo, al comitato di sorveglianza, il quale, o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione
va trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica
all'ufficio del registro delle imprese e, a mezzo di posta elettronica
certificata, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Scarica Articolo PDF