Societario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/01/2018 Scarica PDF
Ripartizione di competenze tra sezioni ordinarie e specializzate: simulazione e revocatoria ordinaria contro gli amministratori
Massimo Pellizzato, Avvocato in Busto ArsizioSommario: 1. La competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese in punto di responsabilità dell'organo amministrativo. - 2. Connessione tra azione di responsabilità degli amministratori e azione revocatoria ordinaria nei loro confronti. - 3. La giurisprudenza della Suprema Corte in materia di pregiudizialità dell'accertamento del credito risarcitorio rispetto alla azione revocatoria. - 4. L'esclusione della competenza funzionale delle sezioni specializzate in caso di revocatoria ordinaria contro gli amministratori.
1. Come noto, il d.l. 24 gennaio 2012 n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con l. n.27 del 24 marzo 2012, modificando il testo del decreto legislativo n. 168 che nel 2003 aveva introdotto le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ha istituito "Sezioni specializzate in materia di imprese" individuando la loro competenza per territorio e per materia, in deroga ai criteri ordinari previsti dal codice di rito.
La competenza per materia di tali sezioni è individuata dall'articolo 3 del decreto n. 168/2003 ove sono elencate le materie di competenza, tra le quali, al comma 2, lettera a), sono annoverate le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi "le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile".
Il comma 3 del predetto articolo 3 con una formula di chiusura dell'elenco delle materie di competenza, stabilisce che "Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".
2. Le norme precitate possono venire in rilievo in occasione della promozione di azione di simulazione ex art. 1414 c.c. e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti degli amministratori con le quali si chieda di accertare l'inefficacia di atti traslativi del patrimonio degli stessi che si assumono lesivi di un credito vantato nei confronti degli amministratori a titolo di risarcimento del danno arrecato alla società da loro amministrata, nonché ai soci e ai creditori della medesima.
In particolare, si pone la questione della connessione tra queste ultime azioni e quella di responsabilità degli amministratori: ove rinvenuta, tale connessione potrebbe far ritenere ex art. 3 comma 3 del decreto n. 168/2003 l'incompetenza funzionale delle sezioni ordinarie, eventualmente adite per la revocatoria e la simulazione, a favore delle sezioni specializzate in materia d'impresa. In tal senso, in uno dei pochi precedenti giurisprudenziali, si è espresso il Tribunale Castrovillari, con sentenza del 13 Ottobre 2014[1].
3. La predetta questione, peraltro, non può prescindere dall'indagine circa l'eventuale pregiudizialità dell'accertamento del credito risarcitorio verso gli amministratori rispetto alle azioni di simulazione e revocatoria poste a tutela dello stesso credito.
Tale pregiudizialità va esclusa, sulla base dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di revocatoria da ultimo in Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-12-2016, n. 27016, che ha ribadito che l'art. 2901 c.c. "ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v. Cass., 22/3/2016, n. 5619. Cfr. altresì Cass., 19/11/2015, n. 23666)".
Ciò a maggior ragione, come ricordato dalla citata sentenza della Suprema Corte, in quanto "l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (v. Cass., 7/5/2014, n. 9855)".
La Suprema Corte ha anche evidenziato, a definitiva esclusione del rapporto di pregiudizialità, che "in caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. Cass. Sez. Un., 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass., 17/7/2009, n. 16722; Cass., 14/5/2013, n. 11573)".
4. Alla luce di tali principi, non sorprende l'emersione di un orientamento, contrario rispetto a quello espresso dal Tribunale di Castrovillari, che esclude la competenza funzionale delle sezioni specializzate a decidere delle azioni di revocatoria ordinaria e simulazione promosse nei confronti degli amministratori. In proposito, merita citare il Tribunale di Vicenza, che con ordinanza del 13 maggio 2015[2] chiarisce ulteriormente che "l'art. 3 comma 3 del D.Lvo n. 168/03 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa) si riferisce alla sola connessione propria, perché diversamente, ove il legislatore ha inteso riferirsi anche alla connessione impropria (D.L.vo n. 30/05 art. 134) ha espressamente indicato tale estensione" ed esclude che connessione propria possa rinvenirsi nel caso in esame, nonché il Tribunale di Busto Arsizio, che con ordinanza del 15 gennaio 2018 ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale (per connessione) sollevata da parte convenuta, "posto che i due giudizi riguardanti, rispettivamente, una revocatoria ordinaria e un'azione di responsabilità, non hanno comunanza di titolo né di causa petendi e non si trovano in rapporto di pregiudizialità".
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