Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 02/02/2018 Scarica PDF

L'assetto della clausola di capitalizzazione nei contratti di conto corrente post delibera CICR 9 febbraio 2000

Stefano Maugeri, Avvocato in Gela


SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La clausola di capitalizzazione di fronte al canone di trasparenza contrattuale ex articolo 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000. - 3. La pattuizione degli interessi a credito del correntista tra Tasso Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo.



1. L'esame delle clausole di capitalizzazione presenti nei contratti di conto corrente accesi anteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 ha rappresentato (negli ultimi anni in via "fisiologicamente" sempre più residuale) una delle questioni giuridiche più dibattute nel vasto panorama del contenzioso bancario (1). Dopo l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite gli approdi del dibattito giurisprudenziale che ha ruotato attorno all'articolo 1283 del codice civile possono ritenersi oramai consolidati (2).


Rimane di contro viva la dialettica processuale sulla modalità di armonizzazione delle clausole di capitalizzazione nei rapporti di conto corrente non ancora estinti alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000. Due sono sostanzialmente gli orientamenti che si contrappongono: un primo, minoritario, ritiene che il passaggio da un regime di capitalizzazione c.d. "a doppio binario", ovvero, annuale per il correntista e trimestrale per la banca, ad un regime che potremmo definire "a binario unico", ovvero trimestrale per entrambi i contraenti, sarebbe condizione migliorativa per il correntista e pertanto legittimata dall'apposito avviso in GURI e dalla comunicazione in calce all'estratto conto (articolo 7, comma secondo) (3); un secondo, decisamente più seguito in giurisprudenza, ritiene che il passaggio da una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nulla per contrasto con l'articolo 1283 del codice civile ad una clausola di capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità non potrebbe mai configurare condizione migliorativa per il correntista in forza di una stretta applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum, ragion per cui solo la specifica approvazione scritta della clausola di capitalizzazione in regime di reciprocità potrebbe legittimare l'anatocismo nei rapporti di conto corrente ancora in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 (articolo 7, comma terzo) (4).


Se questo è, sommariamente, lo stato dell'arte sul fenomeno dell'anatocismo ante Delibera CICR 9 febbraio 2000, in questa sede si vuole tuttavia tratteggiare una diversa prospettiva -che potrebbe portare ulteriore linfa al contenzioso bancario- partendo dall'esame delle clausole di capitalizzazione inserite nei contratti di conto corrente accesi posteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 (ma pur sempre prima dei recenti interventi normativi che hanno interessato l'articolo 120 del Testo Unico Bancario) (5).




2. Il fondamento giuridico delle clausole di capitalizzazione inserite nei contratti di conto corrente accesi dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 è da rinvenirsi al secondo comma dell'articolo 2 di tale provvedimento che con formula alquanto chiara pone il principio della uguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (6).

Il rispetto di tale condizione da parte della clausola di capitalizzazione inserita in un contratto di conto corrente bancario non è tuttavia sufficiente a garantirne la legittimità ove si consideri che l'articolo 6 della medesima Delibera richiede espressamente che nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale deve inoltre essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (7).


Appare alquanto chiara la finalità di protezione che la norma persegue rendendo il correntista edotto degli effetti che, concretamente, vengono prodotti dal regime di capitalizzazione sull'entità del tasso di interesse.

E la finalità di protezione viene ad essere rafforzata, proprio nell'ottica di una maggiore trasparenza contrattuale, dal presidio di salvaguardia contenuto nell'articolo 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 che esclude l'efficacia di quelle clausole impositive del regime di capitalizzazione che non siano oggetto di specifica approvazione ex articolo 1341 del codice civile (8).

La norma attribuisce quindi natura vessatoria alla clausola di capitalizzazione rendendo di conseguenza priva di efficacia una sua mera collocazione all'interno delle condizioni generali di contratto; tuttavia non appare peregrino ritenere che richieda anche una approvazione singola e separata rispetto al blocco delle clausole vessatorie.


In tal senso depone proprio la rubrica dell'articolo 6 (Trasparenza contrattuale) che dimostra come l'intenzione del legislatore sia stata quella di favorire una piena consapevolezza del correntista sul meccanismo di conteggio degli interessi; finalità, questa, che pone la norma in un piano parzialmente diverso rispetto a quello del perseguimento dell'equilibrio contrattuale cui invece tende la formulazione dell'articolo 1341 del codice civile che infatti è contenuta nella Sezione del Libro Quarto dedicata all'accordo delle parti.



3. Il combinato disposto degli articoli 2, secondo comma, e 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 pone dunque condizioni ben precise per la corretta redazione della clausola di capitalizzazione infrannuale da inserire nei contratti di conto corrente bancario e non par dubbio che tale assetto normativo, vuoi per la condizione di reciprocità che all'articolo 2 disciplina la periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, vuoi per il perseguimento di una maggiore trasparenza contrattuale che è la ratio sottesa alla riserva di inefficacia contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, debba necessariamente trovare applicazione anche per quella parte della clausola anatocistica che contiene la pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi che nel contratto di conto corrente sono riconosciuti a credito del correntista.


Queste considerazioni ci rimandano inevitabilmente alla nota differenza tra Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) e Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.), dove con il primo si fa riferimento al tasso di interesse in percentuale e su base annua mentre con il secondo si fa riferimento al tasso di interesse in percentuale che risulta effettivamente applicato in forza della capitalizzazione infrannuale (ad es. trimestrale, semestrale etc.).

In diverse occasioni le corti di merito hanno dichiarato l'inefficacia della clausola di capitalizzazione contenente l'indicazione del solo tasso (debitore) annuo nominale (T.A.N.), e non anche di quello effettivo (T.A.E.), per contrasto con l'articolo 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 (9).

Tuttavia, non di rado ci si trova di fronte contratti di conto corrente accesi dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 nei quali a fronte di una puntuale distinzione tra Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) e Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) per i tassi di interesse a debito del correntista (sia entro l'eventuale apertura di credito che per quelli c.d. "fuori fido"), il tasso di interesse a credito del correntista presenta, di contro, un T.A.N. ed un T.A.E. con percentuali identiche.


La clausola potrebbe presentarsi come quella che qui di seguito si trascrive e che è stata estratta proprio da un contratto di conto corrente sottoscritto in data successiva all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000: tasso annuo di interesse debitore sull'eventuale scoperto consentito in assenza di fido con capitalizzazione trimestrale: SCONF. 14,250% TAE 15,030%; tasso annuo d'interesse creditore con capitalizzazione trimestrale 0,125% TAE 0,125%.

Clausole siffatte non possono ritenersi rispettose dell'assetto normativo previsto dal combinato disposto degli articoli 2, secondo comma, e 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, ancorché in esse sia contenuta una esplicita previsione di un identico regime di capitalizzazione tanto per la banca quanto per il correntista.

Quest'ultima disposizione stabilendo espressamente che Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione si riferisce sia agli interessi a debito che agli interessi a credito del correntista.

Se dunque si muove dal rilievo che un negozio contrastante con una norma imperativa -e tale è pacificamente il dettato dell'articolo 1283 del codice civile che vieta l'anatocismo- è sempre contra legem appare allora fondato ritenere che rispetto a tali clausole è insufficiente la "protezione legale" che alle stesse viene data dalla reciprocità del regime di capitalizzazione previsto dall'articolo 2 della ridetta Delibera, ed appare coerente affermare che le stesse possano essere ricondotte al fenomeno dei negozi in frode alla legge regolato dall'articolo 1344 del codice civile, poiché di fatto conducono ad un risultato equivalente a quello vietato (10).

Detto altrimenti, la capitalizzazione degli interessi annotati in conto corrente può stimarsi legittima e sottratta al generale divieto di cui all'articolo 1283 del codice civile solo se rispettosa di tutte le prescrizioni stabilite dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e tra queste rientra anche la corretta indicazione del tasso annuo effettivo per gli interessi pattuiti a credito del correntista.

Una corretta e puntuale indicazione dei tassi di interesse a credito del correntista trova a ben vedere il suo fondamento negli stessi principi che governano la disciplina di settore in quanto Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario (11).



(1) Tra le decisioni di merito più recenti, senza pretesa di esaustività: Corte di Appello di Ancona, 13 gennaio 2017, n. 65, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 16544 - pubb. 19/01/2017; Corte di Appello di L'Aquila, 2 agosto 2016, n. 836, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 15715 - pubb. 07/09/2016; Tribunale di Macerata, 2 novembre 2016, n. 1233, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 16103 - pubb. 08/11/2016; Tribunale di Treviso, 30 giugno 2016, n. 1775, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 15663 - pubb. 28/07/2016; Tribunale di Pavia, Ord. 21 aprile 2016, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 14860 - pubb. 27/05/2016; Tribunale di Alessandria, 21 febbraio 2015, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 12204 - pubb. 09/03/2015.

(2) Corte di Cassazione, SS. UU., 2 dicembre 2010, n. 24418, in Tidona M., La Prescrizione del diritto del cliente di chiedere la restituzione degli interessi indebiti applicati dalla banca: la sentenza della Cassazione Civile, sez. U., n. 24418, del 2 dicembre 2010, in Magistra Banca e Finanza - Tidona.com - ISSN: 2039-7410, 2010; di recente confermata da Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 20 maggio 2016, n. 10516, in https://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 2016.

(3) Delibera CICR 9 febbraio 2000, articolo 7 (Disposizioni transitorie) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

(4) Tribunale di Ascoli Piceno, 10 giugno 2016, n. 688, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 15247 - pubb. 17/06/2016; Tribunale di Torino, 2 luglio 2015, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 13062 - pubb. 15/07/2015.

(5) Ci si riferisce, in particolare, alle complesse e non ancora pienamente risolte questioni -che non sono oggetto di questo studio- inaugurate dal comma 629 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che così recita: All'art 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

(6) Delibera CICR 9 febbraio 2000, articolo 2, comma secondo: Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

(7) Delibera CICR 9 febbraio 2000, articolo 6: I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

(8) Tribunale di Torino, 20 luglio 2014, in www.dirittobancario.it.

(9) Tribunale di Ascoli Piceno, 29 settembre 2015, n. 1069, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 13455 - pubb. 8/10/2015; Tribunale di Reggio Emilia, 23 aprile 2014, in www.ilcaso.it/Sez. Giurisprudenza, 10414 - pubb. 14/05/2014: entrambe le decisioni hanno ad oggetto rapporti di conto corrente accesi prima della entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 ed affrontano la questione dell'adeguamento del regime di capitalizzazione alla nuova disciplina.

(10) Carraro, Il Negozio in frode alla legge, Padova, 1943, pp. 59 e ss., in G. Mirabelli, Commentario del Codice Civile, Torino, 1961, pag. 111, e ss.

(11) Banca d'Italia Provvedimento del 29 luglio 2009. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Sezione Prima. Disposizioni di carattere generale.



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