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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 23/03/2018 Scarica PDF
L'influenza dell'innovazione tecnologica in ambito finanziario
Barbara Bandiera, Avvocato in Modena1) Rivoluzione digitale: introduzione e definizioni di
FinTech/RegTech/InsurTech
«Il sistema finanziario mondiale sta attraversando una fase di metamorfosi
digitale»[1].
Le nuove tecnologie stanno rapidamente cambiando la natura dell'infrastruttura
finanziaria a livello globale, offrendo importanti opportunità all'Europa[2].
L'Europa dovrebbe diventare un polo mondiale per le tecnologie finanziarie, e
gli investitori e le imprese dell'Unione europea dovrebbero poter trarre il
massimo beneficio dai vantaggi offerti dal mercato unico in questo settore in
celere evoluzione[3].
La tecnologia finanziaria rappresenta un elemento fondante della società
digitale moderna ed è essenziale per rimanere competitivi a livello
mondiale[4].
La teoria economica ci insegna che la crescita di lungo periodo è profondamente
legata agli avanzamenti della tecnologia; senza innovazione non si può avere
uno sviluppo duraturo[5].
La tecnologia/i servizi digitali sta/stanno trasformando radicalmente le
abitudini dei cittadini e l'attività delle imprese. L'impatto che si registra
nel settore finanziario è parte di un più ampio processo di digitalizzazione
dei consumi e dei processi produttivi che coinvolge l'intera economia. È in un
tale contesto che si parla di "FinTech"[6].
Con il termine "FinTech" ("Financial Technology") si indica
l'«innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica, che può
concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un
effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull'offerta
di servizi»[7]: l'utilizzo della tecnologia costituisce pertanto un elemento
necessario per rendere possibile l'innovazione finanziaria[8].
La Commissione europea ha definito "FinTech" come «la fornitura di
servizi finanziari con l'ausilio della tecnologia, anche da parte di fornitori
alternativi che si avvalgono di sistemi tecnologici per fornire servizi
finanziari direttamente o per rendere il sistema finanziario più
efficiente»[9]. Tale concetto comprende inoltre l'utilizzo delle nuove
tecnologie nel settore assicurativo ("InsurTech") e l'applicazione
delle nuove tecnologie ai fini della conformità normativa
("RegTech"[10])[11].
FinTech, ossia l'innovazione finanziaria nel settore del credito, dei
pagamenti, degli investimenti finanziari:
· investe il mercato del credito, dei servizi di pagamento e delle tecnologie a
supporto dei servizi bancari e finanziari;
· modifica la struttura dei mercati finanziari per l'ingresso di start-up
tecnologiche, dei "giganti" della tecnologia informatica e dei social
media (Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba);
· richiede una risposta strategica da parte delle imprese già presenti[12];
· sta ridisegnando i comportamenti di operatori e risparmiatori e le regole
dell'educazione finanziaria[13].
Le innovazioni considerate in ambito FinTech comprendono sia servizi finanziari
sia tecnologie informatiche e investono tutti i settori dell'intermediazione
bancaria e finanziaria: dal credito (crowdfunding e peer-to-peer lending) ai
servizi di pagamento (instant payment), dalle valute virtuali (Bitcoin) ai
servizi di consulenza (robo-advisor), oltre alle tecnologie di validazione
decentrata delle transazioni (blockchain o DLT - distributed ledger
technology), di identificazione biometrica (impronta digitale, retina o
riconoscimento facciale), di supporto all'erogazione di servizi (cloud
computing e big data)[14].
In data 8 marzo 2018, la Commissione europea ha illustrato un piano d'azione su
come sfruttare le opportunità offerte dall'innovazione nei servizi finanziari
resa possibile dalla tecnologia (FinTech)[15]. Tale piano d'azione intende
consentire al settore finanziario di sfruttare il veloce sviluppo delle nuove
tecnologie (come la blockchain, l'intelligenza artificiale e i servizi di
cloud) e al tempo stesso mira a rendere i mercati più sicuri e di più facile
accesso per i nuovi operatori. Ne conseguiranno benefici per i consumatori, gli
investitori, le banche e i nuovi operatori. Il piano d'azione fa parte degli
sforzi della Commissione europea volti a creare un'Unione dei mercati dei
capitali e un vero mercato unico per i servizi finanziari ai consumatori,
nonché un mercato unico digitale. La Commissione europea si è posta l'obiettivo
di rendere le norme UE più orientate al futuro e in linea con i rapidi
progressi degli sviluppi tecnologici[16].
2) FinTech: fenomeno globale
FinTech non può più essere considerato un fenomeno di nicchia. Il suo
potenziale competitivo è molto elevato[17]. La rivoluzione FinTech a cui stiamo
assistendo è un fenomeno globale.
L'affermarsi e lo svilupparsi della tecnologia finanziaria, legata
essenzialmente alla digitalizzazione dei servizi finanziari, costituisce uno
dei fenomeni più significativi degli ultimi anni, nonché uno dei fattori più
rilevanti per il futuro dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi,
nonché dell'intera economia mondiale[18].
Negli ultimi anni, gli investimenti in tale settore sono aumentati
esponenzialmente in tutto il mondo. La maggior parte degli investimenti è stata
realizzata negli Stati Uniti, con il forte contribuito della Silicon Valley, ma
l'Asia e Israele stanno altresì compiendo progressi significativi in tal senso.
Oltre la metà delle dieci aziende FinTech più grandi del mondo ha sede negli
Stati Uniti, in Cina e in Israele. Se l'Europa vuole continuare a essere
competitiva, l'innovazione in tempi stretti dovrebbe diventare la norma. Ciò
non solo è importante per l'infrastruttura finanziaria europea, ma anche per
l'economia reale, dal momento che un miglioramento dei servizi finanziari giova
ai consumatori e alle imprese[19].
In Italia, in ambito bancario, gli investimenti sono ancora contenuti in
confronto ad altri paesi europei quali Regno Unito, Germania, Francia ed Olanda
in ragione delle modesta presenza di imprese FinTech e di un modello di
business bancario ancora tradizionale, scarsamente automatizzato e imperniato
prevalentemente sulla rete di sportelli[20].
La capacità di cogliere tempestivamente le opportunità offerte dalle tecnologie
digitali rappresenta una leva formidabile per la crescita delle imprese
finanziarie e dell'intera economia. L'innovazione è un punto di forza del
settore finanziario ma l'offerta di servizi finanziari dovrà adattarsi
prontamente alla digitalizzazione dei consumi e dei processi produttivi e le
banche dovranno in ogni caso effettuare investimenti ingenti in tecnologia per
sopravvivere[21].
3) Vantaggi dei servizi FinTech
I servizi FinTech possono apportare vantaggi significativi, quali una riduzione
dei costi, miglioramenti in termini di efficienza e una maggiore trasparenza, e
possono costituire un efficace strumento per l'inclusione finanziaria, rendendo
accessibili servizi di alto livello a chi prima non poteva permetterseli. La
tecnologia finanziaria può inoltre contribuire a migliorare le infrastrutture e
i flussi finanziari transfrontalieri mediante canali alternativi per le
operazioni di prestito e investimento[22].
Va evidenziato altresì che uno dei principali vantaggi di FinTech a breve
termine è la potenziale facilitazione delle relazioni on line con i clienti.
Consentire alle imprese di instaurare relazioni completamente digitali con i
clienti è fondamentale per la creazione di un mercato unico dei servizi
finanziari al dettaglio. La fornitura transfrontaliera di servizi finanziari
non prenderà piede fintantoché i clienti dovranno recarsi presso gli uffici dei
fornitori per essere identificati, ricevere la documentazione informativa
cartacea e firmare i contratti.
Gli innovatori stanno sviluppando nuove modalità di identificazione e
autenticazione dei clienti. Il RegTech potrebbe cambiare i mercati
automatizzando i controlli sulle società, sulle persone e sui documenti di
identificazione per soddisfare i requisiti "know-your-customer"
(conosci il tuo cliente) tramite identificazione a distanza e affrontare i
problemi di frode. L'uso di regimi di identità elettronica di cui all'eIDAS[23]
renderebbe possibile l'apertura di un conto bancario on line soddisfacendo i
solidi requisiti di controllo e verifica dell'identità del cliente ai fini
"know-your-customer" o di adeguata verifica della clientela. La
certezza e la validità giuridica delle firme elettroniche qualificate, secondo
quanto disposto dall'eIDAS, potrebbero inoltre rafforzare la sicurezza delle
transazioni elettroniche. Ciò dovrebbe valere a livello transfrontaliero e in
tutti i settori, e dovrebbe avere gli stessi effetti legali dei tradizionali processi
basati su documentazione cartacea[24].
4) Sicurezza informatica
Ogni giorno gli istituti finanziari europei e di tutto il mondo devono
difendersi da numerosi attacchi informatici (cyber-attacks)[25]. Se da un lato
la tecnologia finanziaria crea nuove opportunità, dall'altro i criminali
informatici creano minacce altrettanto nuove[26].
È nell'interesse strategico dell'Unione europea assicurare che gli strumenti
tecnologici per la cibersicurezza siano sviluppati in modo tale da consentire
all'economia digitale di prosperare, proteggendo nel contempo la nostra
sicurezza, la nostra società e la nostra democrazia. Occorre anche assicurare
la protezione di hardware e software critici[27].
5) Disoccupazione tecnologica
Tratto distintivo delle tecnologie digitali è la velocità con cui esse tendono
a sostituire il fattore lavoro, anche in campi nei quali il contributo
dell'uomo è finora apparso determinante, caratteristica che ha fatto ritornare
al centro del discorso il concetto di "disoccupazione tecnologica" introdotto
da Keynes negli anni trenta del secolo scorso[28].
6) Modalità di interazione con il mercato, caratterizzate da un diverso grado
di coinvolgimento delle autorità nel sostegno all'innovazione
Per favorire l'innovazione finanziaria a livello internazionale si sono
delineati tre approcci (non mutualmente esclusivi) che prevedono il
coinvolgimento con diversi livelli di intensità della stessa autorità di
vigilanza nello sviluppo e/o nella sperimentazione delle innovazioni:
· "innovation hub": costituisce un luogo di incontro istituzionale
con imprese vigilate e non vigilate, nel quale l'autorità competente offre
chiarimenti e indirizzi (ad esempio, la compatibilità della tecnologia
sviluppata con le norme vigenti); non è previsto un impegno formale o un
coinvolgimento diretto del regolatore nello sviluppo della tecnologia. Gli
"innovation hubs" sono finalizzati ad aiutare le imprese con prodotti
ad alto contenuto tecnologico a rispondere ai requisiti della regolamentazione;
· "regulatory sandbox": permette alle imprese FinTech, vigilate e
non, di godere di deroghe normative transitorie, sperimentando su scala ridotta
e per un periodo limitato tecnologia e servizi (ad esempio, attraverso forme di
sperimentazione o testing condotte in cooperazione con il soggetto abilitato
alla partecipazione al sandbox). Le "regulatory sandboxes" sono volte
a facilitare lo sviluppo di attività innovative attenuando i vincoli normativi
entro specifici limiti di tempo e di operatività[29];
· "incubators": l'autorità competente svolge un ruolo maggiormente
attivo, essendo coinvolta direttamente nello sviluppo e nella sperimentazione
dei progetti, anche attraverso forme di partnership e di cofinanziamenti[30].
7) Le attività FinTech
Big data
Con il termine "big data" ci si riferisce a tutti quei dati,
tipicamente non strutturati[31], caratterizzati da elevati volumi, velocità di
aggiornamento elevata (alta frequenza) e varietà di tipologie[32]. Tali dati
sono divenuti essenziali per la crescita economica, l'offerta di servizi
innovativi, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale, ma il loro
uso può comportare anche potenziali rischi per la riservatezza delle
persone[33].
Cloud computing
Con il termine "cloud computing" si indica una modalità di erogazione
mediante un server remoto, attraverso internet, di risorse informatiche
software e hardware quali l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di
dati[34].
Crowdfunding
Il termine "crowdfunding" indica il processo con cui più persone
("folla" o "crowd") conferiscono somme di denaro
("funding"), anche di modesta entità, per finanziare un progetto
imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet
("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio
una ricompensa[35].
Si parla di "equity-based crowdfunding" quando tramite l'investimento
on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società:
in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal
complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla
partecipazione nell'impresa.
È possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di
rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto
il finanziamento.
Vi sono anzitutto piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere
una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (è il c.d.
modello "donation based"): ad esempio, si sostiene la campagna
elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l'elezione.
È poi possibile partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio
un premio o una specifica ricompensa non in denaro (è il c.d. modello
"reward based"): ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in
cambio si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione. Questo
è il modello di crowdfunding ad oggi più diffuso.
Con il crowdfunding inoltre è possibile realizzare prestiti tra privati,
ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per il tramite di
piattaforme on line (c.d. modello di "social lending" o "peer to
peer lending").
Quelli ora descritti peraltro sono modelli esemplificativi e non esauriscono
l'insieme delle forme di crowdfunding esistenti a livello globale (si sta, ad
esempio, diffondendo il nuovo modello "royalty based" nel quale si
finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei
profitti)[36].
L'8 marzo 2018, la Commissione europea ha presentato nuove norme che
consentiranno alle piattaforme di crowdfunding di crescere in tutto il mercato
unico dell'Unione europea. Attualmente molte piattaforme hanno difficoltà ad
espandersi in altri paesi dell'Unione europea. Per questo motivo il
crowdfunding è poco sviluppato nell'Unione europea rispetto ad altre grandi
economie mondiali; inoltre il mercato dell'Unione europea è frammentato. Uno
dei maggiori ostacoli è la mancanza di norme comuni. Ciò comporta un
considerevole aumento dei costi di conformità e operativi e impedisce alle
piattaforme di crowdfunding di espandersi oltre confine. La proposta presentata
dalla Commissione europea permetterà alle piattaforme di offrire più facilmente
i propri servizi in tutta l'Unione europea e migliorerà l'accesso a questa
forma di finanziamento innovativa per le imprese. Una volta adottato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, il regolamento proposto permetterà alle
piattaforme di presentare domanda per ottenere un marchio UE sulla base di un
unico insieme di norme e di offrire i loro servizi in tutta l'Unione europea.
Gli investitori sulle piattaforme di crowdfunding saranno protetti da norme
chiare in materia di informativa, di governance e di gestione del rischio e da
un approccio coerente alla vigilanza[37].
Distributed ledger technology
La distributed ledger technology (DLT) è uno strumento per la registrazione
della proprietà, ad esempio, di denaro o attività finanziarie, immobiliari,
ecc. Al giorno d'oggi, quando le banche effettuano una transazione, ovvero
quando si verifica un passaggio di proprietà di denaro o attività finanziarie,
questo avviene attraverso sistemi centralizzati, spesso gestiti dalle banche
centrali. Le banche tengono traccia delle proprie transazioni in database
locali; questi vengono aggiornati una volta che un'operazione è stata eseguita
nel sistema centralizzato.
Un distributed ledger è invece un database di operazioni distribuito su una
rete di numerosi computer, anziché custodito presso un nodo centrale. Di
solito, tutti i membri della rete possono leggere le informazioni e, a seconda
dei permessi di cui dispongono, possono anche aggiungerne.
La tipologia più comune di DTL è denominata "blockchain"[38], facendo
riferimento al fatto che le transazioni sono raggruppate in blocchi e questi
sono uniti fra loro in ordine cronologico a formare una catena. L'intera catena
è protetta da complessi algoritmi matematici che hanno lo scopo di garantire
l'integrità e la sicurezza dei dati. Questa catena forma il registro completo
di tutte le transazioni incluse nel database.
La DLT è una tecnologia che è potenzialmente in grado di ridurre il rischio di
frodi, poiché gli algoritmi offrono un elevato livello di sicurezza e di solito
i cambiamenti apportati nel registro sono visibili ai membri della rete.
Inoltre potrebbe consentire guadagni di efficienza attraverso
l'automatizzazione delle registrazioni, potenzialmente eliminando l'errore
umano e semplificando processi che possono altrimenti risultare molto
complessi[39].
Valute virtuali
Le cosiddette "valute virtuali", oggetto di crescente diffusione,
sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate - su base volontaria -
come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi. Esse possono essere
trasferite, conservate e negoziate elettronicamente. Le valute virtuali non
sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono
moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica[40].
Esistono differenti tipologie di valute virtuali. A oggi, nel mondo, ne
risultano oltre 500; la più diffusa è "Bitcoin". Le valute virtuali sono
utilizzate soprattutto nel commercio elettronico e per l'attività di gioco,
specie on line.
L'utilizzo delle valute virtuali può esporre a rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo.
Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line,
fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o
territori a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è
agevolato l'anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali
beneficiari delle transazioni[41].
La moneta virtuale: rappresentazione digitale di unità di conto diversa dalla
moneta legale (fiat money). Le valute virtuali non hanno spendibilità
generalizzata e potere liberatorio garantito dallo Stato. Le valute virtuali
possono essere di due tipi:
· convertibile o aperta: può essere scambiata con moneta avente corso legale,
con un tasso di cambio generalmente stabilito tramite una quotazione che
avviene in tempo reale su piattaforme dedicate;
· non convertibile o chiusa: concepita per l'utilizzo in uno specifico ambito o
dominio virtuale, non può essere convertita in moneta legale[42].
Nel suo discorso "Money in the digital age: what role for central
banks?" del 6 febbraio 2018[43], Agustín Carstens (Direttore Generale
della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI)) ha affermato che le autorità:
(i) devono provvedere alle necessarie predisposizioni per contrastare la
diffusione massiccia delle criptovalute[44] al fine di proteggere i consumatori
e gli investitori; (ii) devono inoltre garantire che le criptovalute non si
consolidino e non rappresentino un rischio per la stabilità finanziaria. Le
forti oscillazioni di prezzo, gli elevati costi di transazione e una mancanza
di protezione dei consumatori e degli investitori rendono le criptovalute
rischiose e inadatte a ricoprire il ruolo della moneta in quanto metodo di
pagamento condiviso, riserva e misura di valore, ha precisato Carstens[45].
Le valute virtuali sono oggetto, tra l'altro[46], della "Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le
frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che
abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"[47]. In relazione a
tale proposta di direttiva, va sottolineato che la legislazione attuale
dell'Unione europea che stabilisce norme minime comuni per punire penalmente le
frodi ai mezzi di pagamento diversi dai contanti è la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni
di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L'Agenda europea sulla
sicurezza[48] riconosce che la decisione quadro non riflette più la realtà
odierna e non è più sufficiente per far fronte alle nuove sfide e agli sviluppi
tecnologici quali le valute virtuali[49] e i pagamenti tramite dispositivi
mobili. Combattere efficacemente le frodi con mezzi di pagamento diversi dai
contanti è importante, perché queste frodi rappresentano una minaccia per la
sicurezza. Esse sono infatti una fonte di entrate per la criminalità
organizzata e quindi rendono possibili altre attività criminali come il
terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani.
Relativamente alle valute virtuali, si rammentano altresì le Initial Coin
Offering (ICO)[50] con cui è possibile raccogliere, in forma digitale, capitale
per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia blockchain. Nello
specifico, nel quadro di un'ICO, gli investitori versano mezzi finanziari
(generalmente sotto forma di criptovalute) all'organizzatore ICO. In cambio,
ottengono "coin" e/o "token" basati sulla tecnologia
blockchain, creati e salvati a livello decentralizzato su una nuova blockchain
sviluppata in questo contesto oppure, mediante un cosiddetto smart
contract[51], su una blockchain esistente[52].
Infine, pare di interesse rilevare che molte parti interessate cominciano a
chiedersi se le banche centrali non dovrebbero emettere proprie
criptovalute[53].
Intelligenza artificiale
Sistemi hardware e/o software atti a svolgere compiti che sono tipicamente
associati all'intelligenza umana. Tra le principali applicazioni vi è il c.d.
machine learning, ovverosia l'attività di sviluppo di algoritmi[54] e di
processi di apprendimento di un sistema informativo per la realizzazione di
applicazioni le cui prestazioni migliorano automaticamente con il tempo grazie
all'elaborazione di nuovi dati. Per la sua realizzazione esistono diverse
tecniche adatte a seconda del caso d'uso (ad es. regressione lineare,
classificazione, alberi decisionali, reti neurali, ecc.)[55].
Robo-advisory
Servizi on line di gestione automatizzata del portafoglio finanziario che
integrano ovvero sostituiscono l'operato di un consulente finanziario[56].
8) L'educazione finanziaria[57]
Sia l'alfabetizzazione finanziaria che quella digitale sono fattori cruciali
per un utilizzo efficiente della tecnologia finanziaria e un minor rischio
nell'ambiente FinTech[58].
L'adeguata educazione finanziaria dei consumatori al dettaglio e degli
investitori è necessaria affinché la tecnologia finanziaria possa diventare uno
strumento concreto per l'inclusione finanziaria e consentire ai consumatori e
agli investitori che sono sempre più esposti a prodotti e servizi di
investimenti finanziari personalizzati immediatamente accessibili di adottare
autonomamente valide decisioni finanziarie in merito a tali offerte e di
cogliere appieno tutti i rischi derivanti dall'utilizzo di tali tecnologie
innovative[59].
Occorre accrescere l'educazione e le competenze digitali nel settore finanziario,
all'interno degli organismi di regolamentazione e della società in generale,
ivi inclusa la formazione professionale[60].
9) Conclusioni
L'innovazione in campo finanziario rappresenta un'opportunità per l'intera
economia: per i consumatori, che potranno ottenere servizi di alta qualità a
basso costo; per le imprese, che potranno innalzare la produttività integrando
i propri sistemi gestionali con servizi bancari e di pagamento più efficienti;
per gli stessi intermediari tradizionali, che, attraverso il ricorso alla
tecnologia, potranno accrescere l'efficienza e offrire prodotti digitali
innovativi[61].
I benefici della trasformazione digitale e dell'innovazione per i cittadini
possono essere conseguiti soltanto grazie alla piena cooperazione[62] di tutte
le parti coinvolte e mediante un quadro di regolamentazione appropriato che
stimoli l'innovazione[63].
* Relazione tenuta al seminario "Le nuove frontiere del diritto: dalle
criptovalute al blockchain" organizzato dalla Sezione Milanese dell'UIA presso
l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano in data 20 marzo 2018.
[1] Si veda F. Pagani e S. Scalera (MEF), "Banche e finanza, istruzioni
per la rivoluzione tecnologica", 3 gennaio 2018.
[2] Per quanto concerne le innovazioni tecnologiche in ambito finanziario
europeo, si veda il pacchetto MiFID 2. Con riguardo a quanto precede, occorre
innanzitutto ricordare che la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID), in
vigore dal novembre 2007, ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali
dell'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione europea.
In seguito alla crisi finanziaria, è accresciuta la richiesta di una vigilanza
rafforzata e più rigorosa. Inoltre, sono state messe a nudo le lacune esistenti
nella tutela degli investitori e le carenze sul piano del funzionamento e della
trasparenza dei mercati finanziari. Si è dovuto altresì tenere conto di una
serie di nuovi sviluppi tecnici sul mercato, riguardanti in particolare la
negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza. Si precisa che:
· la "negoziazione algoritmica" è «la negoziazione di strumenti
finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i
tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua
presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi
utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione,
per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di
trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione
delle operazioni eseguite»;
· la "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" è
«qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro
genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico
dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto
a velocità elevata;
b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione,
trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo
ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini,
quotazioni o cancellazioni».
Le suddette circostanze hanno portato a rivedere e rafforzare il quadro
normativo in vigore. Tale operazione è stata realizzata nel 2014 con la
direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) e l'introduzione del regolamento (UE) n.
600/2014 (MiFIR) a essa associato. Questi due atti sostituiscono la direttiva
MiFID a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'obiettivo perseguito dal pacchetto
MiFID 2 è quello di aumentare l'efficienza e la trasparenza dei mercati
finanziari europei e di migliorare la tutela degli investitori.
Il regime MiFID 2 è applicabile a una più ampia gamma di strumenti finanziari e
garantisce che la negoziazione si svolga su piattaforme regolamentate. Il nuovo
quadro normativo migliora la trasparenza e la vigilanza dei mercati finanziari
come anche le condizioni di concorrenza nel settore della negoziazione e della
compensazione degli strumenti finanziari. Le norme MiFID rivedute rafforzano
anche la tutela degli investitori introducendo requisiti rigorosi in materia di
organizzazione e di conduzione delle attività.
Si veda altresì il considerando n. 68 della direttiva MiFID 2 in cui si legge
che «al fine di garantire il mantenimento dell'integrità del mercato in seguito
agli sviluppi tecnologici nei mercati finanziari, l'ESMA dovrebbe
periodicamente avvalersi dei contributi degli esperti nazionali sugli sviluppi
relativi alla tecnologia di negoziazione, compresa la negoziazione ad alta
frequenza e le nuove pratiche suscettibili di costituire abusi di mercato, per
identificare e promuovere strategie efficaci di prevenzione e trattamento di
tali abusi».
[3] Si veda il comunicato della Commissione europea recante "FinTech: la
Commissione interviene per rendere più competitivo e innovativo il mercato
finanziario" dell'8 marzo 2018.
[4] Si veda la "Relazione sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della
tecnologia sul futuro del settore finanziario" a cura della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 28 aprile 2017.
[5] Si veda l'indirizzo di saluto di Ignazio Visco (Banca d'Italia), "La
tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari",
Convegno su "La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari",
Roma, 21 giugno 2016.
[6] Si veda l'Audizione di Fabio Panetta (Banca d'Italia), "Indagine
conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria
sul settore finanziario, creditizio e assicurativo", Camera dei Deputati -
VI Commissione (Finanze), Roma, 29 novembre 2017.
[7] Si veda il documento "Fintech credit - Market structure: business
models and financial stability implications" (report prepared by a Working
Group established by the Committee on the Global Financial System (CGFS) and
the Financial Stability Board (FSB)), 22 maggio 2017, in cui si legge quanto
segue: «"FinTech" can be broadly defined as technologically enabled
financial innovation that could result in new business models, applications, processes
or products with an associated material effect on financial markets, financial
institutions and the provision of financial services».
[8] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017.
[9] Si veda la Comunicazione della Commissione europea recante "Piano
d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti
migliori, maggiore scelta" (COM(2017) 139 final) del 23 marzo 2017.
[10] "RegTech" sta per "Regulatory Technology" (tecnologia
applicata alla regolamentazione), un modello imprenditoriale in cui la
tecnologia consente alle imprese un migliore rispetto della normativa; il
RegTech può inoltre consentire agli organismi governativi di attuare,
monitorare o applicare la normativa in modo più efficiente ed efficace, o in
modo più semplice (fonte: Comunicazione della Commissione europea recante
"Piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori:
prodotti migliori, maggiore scelta" (COM(2017) 139 final) del 23 marzo
2017).
[11] Si veda "Ravi Menon: Financial regulation - the forward agenda"
(keynote address by Mr Ravi Menon, Managing Director of the Monetary Authority
of Singapore, at the Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Annual Forum 2017, Singapore, 20 March 2017) in tema di "Supervisory
Technology" ("SupTech"): «Well, why should regulated entities
have a monopoly over the use of technology? Regulators too can harness
technology to enhance the efficiency and effectiveness of supervision and
surveillance. We have started using techniques such as clustering and
network analysis in our supervision of the financial markets and monitoring of
AML/CFT risks». Su SupTech, si veda altresì Basel Committee on Banking
Supervision, "Sound Practices - Implications of fintech developments for
banks and bank supervisors", February 2018, in cui si evidenzia quanto
segue: «Safety and soundness and financial stability could be enhanced by
supervisors investigating and exploring the potential of new technologies to
improve their methods and processes, and they may wish to share with each other
their practices and experiences».
[12] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017.
[13] Si veda la lectio magistralis di Giuseppe Vegas (Consob) sul tema
"Innovazione tecnologica e mercati finanziari. L'investimento nei
talenti" (Università di Trieste, 19 maggio 2017).
[14] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017.
[15] Si veda il comunicato del MEF recante "Istituito il Comitato di
coordinamento per il FinTech" del 17 marzo 2018: «Allo scopo di favorire
l'introduzione di servizi e modelli operativi innovativi nel settore
finanziario e assicurativo basati sulle tecnologie digitali è stato istituito
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato di coordinamento
per il FinTech.
Il Comitato è nato con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Consob, Ivass, AGCM,
Garante per la Protezione dei dati personali, Agenzia per l'Italia Digitale e
Agenzia delle Entrate. L'iniziativa consolida il processo di collaborazione già
in atto tra le autorità e le amministrazioni pubbliche nell'ambito del tavolo
di lavoro dedicato al FinTech, avviato a luglio dello scorso anno, orientato al
confronto diretto con gli operatori del comparto delle tecnologie e del settore
finanziario e assicurativo.
Il Comitato ha lo scopo di sviluppare una visione complessiva del settore al fine
di favorirne la crescita e di garantire adeguati livelli di tutela dei
consumatori, della stabilità e della concorrenza, fermi restando i compiti di
carattere amministrativo o autorizzativo delle singole Amministrazioni aderenti
al protocollo.
Con l'istituzione del Comitato si dà attuazione anche in Italia al Piano
d'azione FinTech della Commissione europea, che prevede iniziative dei singoli
Stati membri per facilitare l'innovazione attraverso pratiche di coordinamento
tra i supervisori, di disseminazione dell'informazione sulle tecnologie
innovative e di definizione di regole che facilitino l'affermazione del
comparto».
[16] Si veda il comunicato della Commissione europea recante "FinTech: la
Commissione interviene per rendere più competitivo e innovativo il mercato
finanziario" dell'8 marzo 2018 in cui si legge quanto segue in merito al
piano d'azione FinTech:
«Il settore finanziario è il principale utilizzatore delle tecnologie digitali
e un importante motore della trasformazione digitale dell'economia. Il piano
d'azione presentato oggi prevede 23 iniziative per consentire ai modelli di
business innovativi di espandersi, promuovere la diffusione delle nuove
tecnologie e rafforzare la cibersicurezza e l'integrità del sistema
finanziario. Di seguito sono elencate alcune di queste iniziative.
· La Commissione ospiterà un laboratorio UE sulle tecnologie finanziarie,
grazie al quale le autorità europee e nazionali potranno collaborare con i
fornitori di tecnologia, in modo neutrale e in uno spazio non commerciale.
· La Commissione ha già creato un Osservatorio e forum dell'UE sulla
blockchain, che riferirà in merito alle sfide e alle opportunità delle
criptovalute nel corso del 2018 e sta lavorando a una strategia globale sulla
tecnologia di registro distribuito e sulla blockchain per tutti i settori
dell'economia. Un registro distribuito è una banca dati condivisa attraverso
una rete. Il tipo di registro distribuito più conosciuto è la blockchain.
· La Commissione avvierà consultazioni sul modo migliore per promuovere la
digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa,
anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative per realizzare
l'interconnessione delle banche dati nazionali. Ciò permetterà agli investitori
di accedere più facilmente a informazioni fondamentali per prendere decisioni
consapevoli sui propri investimenti.
· La Commissione intende organizzare seminari per migliorare lo scambio di
informazioni sulla cibersicurezza.
· La Commissione presenterà un programma con migliori prassi sugli spazi di
sperimentazione normativa, sulla base degli orientamenti forniti dalle autorità
europee di vigilanza. Uno spazio di sperimentazione normativa è un quadro
elaborato dalle autorità di regolamentazione che consente alle start-up nel
settore delle tecnologie finanziarie e ad altri innovatori di effettuare
sperimentazioni dal vivo in un ambiente controllato, sotto la vigilanza di
un'autorità di regolamentazione. Gli spazi di sperimentazione normativa stanno
acquistando popolarità, soprattutto nei mercati finanziari più sviluppati».
[17] Si veda il comunicato della Consob recante "FinTech: presentati i
risultati preliminari della prima ricognizione di Consob e mondo
accademico" del 5 dicembre 2017.
[18] Si veda l'"Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto
della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e
assicurativo" (Camera dei Deputati - VI Commissione permanente (Finanze),
25 luglio 2017).
[19] Si veda la "Relazione sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della
tecnologia sul futuro del settore finanziario" a cura della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 28 aprile 2017.
[20] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017. Si veda l'intervento di Ignazio Visco (Banca
d'Italia) tenuto il 10 febbraio 2018 al 24° Congresso degli operatori dei
mercati finanziari, organizzato a Verona da ASSIOM FOREX, in cui si legge
quanto segue: «Gli intermediari devono quindi agire su più fronti per
recuperare redditività e capacità competitiva: comprimere ulteriormente i
costi; realizzare operazioni di aggregazione o iniziative di tipo consortile
che consentano di sfruttare sinergie di costo e di ricavo; investire per
cogliere efficacemente sfide e opportunità connesse con gli sviluppi del
comparto FinTech».
[21] Si veda l'intervento di Fabio Panetta (Banca d'Italia),
"L'innovazione digitale nell'industria finanziaria italiana",
Inaugurazione del FinTech District, Milano, 26 settembre 2017 (intervento
pubblicato anche su Bancaria - mensile dell'Associazione Bancaria Italiana,
ottobre 2017, n. 10).
[22] Si veda la "Relazione sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della
tecnologia sul futuro del settore finanziario" a cura della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 28 aprile 2017.
[23] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE.
[24] Si veda la Comunicazione della Commissione europea recante "Piano
d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti
migliori, maggiore scelta" (COM(2017) 139 final) del 23 marzo 2017.
[25] La DLT può dimostrarsi resiliente ai cyberattacchi in quanto il ledger - o
registro delle transazioni - esiste in molteplici copie.
[26] Si veda la "Relazione sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della
tecnologia sul futuro del settore finanziario" a cura della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 28 aprile 2017.
[27] Si veda il comunicato della Commissione europea "Stato dell'Unione
2017 - Cibersicurezza: la Commissione intensifica la risposta dell'UE ai
ciberattacchi" del 19 settembre 2017.
[28] Si veda l'indirizzo di saluto di Ignazio Visco (Banca d'Italia), "La
tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari",
Convegno su "La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati
finanziari", Roma, 21 giugno 2016. Si veda altresì il documento "The
EBA's FinTech Roadmap" del 15 marzo 2018 in cui si evidenzia che gli
"innovation hub" e le "regulatory sandboxes" rappresentano
una priorità in ambito FinTech per il periodo 2018-2019. Con tale documento,
l'EBA ha reso nota la costituzione di un "FinTech Knowledge Hub", il
quale garantirà che le Autorità di Vigilanza europee condividano best practices
e adottino un approccio tecnologicamente neutrale all'applicazione di nuove
tecnologie nel settore finanziario.
[29] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017, in cui, a pag. 12 (nota n. 12), si legge
quanto segue: «L'FCA (UK) fornisce l'opportunità ad imprese bancarie e
finanziarie di testare nuovi prodotti o servizi per un periodo di tempo
limitato (6 mesi), godendo di alcune deroghe regolamentari, pur nel rispetto di
norme a tutela dei consumatori e alcune salvaguardie (vedi: https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox). Al
termine dei 6 mesi, se la fase di test si è completata in modo positivo, le
imprese devono procedere con il processo autorizzativo standard Per la
partecipazione al sandbox, le aziende possono presentare domanda in particolari
finestre temporali (cohort), alla scadenza del termine l'FCA ha 10 settimane
per condurre approfondimenti (anche con colloqui diretti con le aziende) per
valutare la maturità del business case che viene presentato e la completezza
dei test che si vogliono condurre (ad es. numero di client che si vogliono
coinvolgere, esplicita assunzione di responsabilità di eventuali danni, etc).
Al termine delle 10 settimane, alle aziende che hanno superato i criteri di
eligibilità viene concessa l'autorizzazione "restricted" per 6 mesi
per la conduzione dei test».
[30] Si vedano: (i) "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva
sull'adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi
finanziari" a cura della Banca d'Italia, 21 dicembre 2017; e (ii)
l'Audizione di Fabio Panetta (Banca d'Italia), "Indagine conoscitiva sulle
tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore
finanziario, creditizio e assicurativo", Camera dei Deputati - VI
Commissione (Finanze), Roma, 29 novembre 2017.
[31] I big data comprendono anche dati semi-strutturati o non strutturati (ad
esempio, dati che provengono dal web come i commenti sui social media,
documenti di testo, audio, video disponibili in diversi formati, ecc.). Sul
punto, si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione
delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura
della Banca d'Italia, 21 dicembre 2017.
Sui big data, si veda l'ESAs "Joint Committee Final Report on Big
Data" del 15 marzo 2018.
[32] Fonte: Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria 2016
(maggio 2017).
[33] Fonte: "Big Data: Agcom, Antitrust e Garante privacy avviano indagine
conoscitiva", 1° giugno 2017.
[34] Si veda l'Audizione di Fabio Panetta (Banca d'Italia), "Indagine
conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria
sul settore finanziario, creditizio e assicurativo", Camera dei Deputati -
VI Commissione (Finanze), Roma, 29 novembre 2017.
[35] Il 1° luglio 2015, l'ESMA ha pubblicato le "Questions and Answers -
Investment-based crowdfunding: money laundering/terrorist financing"
concernenti i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati al
crowdfunding. Sul crowdfunding, si veda anche la Comunicazione della UIF per
l'Italia sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale del
18 aprile 2016 in cui si legge quanto segue: «Le opportunità offerte
dall'innovazione tecnologica, in particolare dal web, possono essere utilizzate
per finalità di finanziamento del terrorismo. In tale ambito emergono la
possibilità di raccogliere fondi on line, anche attraverso piattaforme di
crowdfunding; l'utilizzo di strumenti di pagamento, anche in valuta, sempre più
veloci ed economici; il ricorso a valute virtuali».
[36] Fonte: Consob.
[37] Si veda il comunicato della Commissione europea recante "FinTech: la
Commissione interviene per rendere più competitivo e innovativo il mercato
finanziario" dell'8 marzo 2018.
[38] Si vedano: (i) il "Discussion Paper - The Distributed Ledger
Technology Applied to Securities Markets" dell'ESMA del 2 giugno 2016 in
cui si legge quanto segue:«"Distributed ledgers" and
"Blockchain" are often used interchangeably when discussing the
technology. However, the Blockchain is a particular type of distributed ledger
originally designed and used for Bitcoins»; e (ii) l'Audizione di Fabio Panetta
(Banca d'Italia), "Indagine conoscitiva sulle tematiche relative
all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e
assicurativo", Camera dei Deputati - VI Commissione (Finanze), Roma, 29
novembre 2017, in cui si specifica quanto segue: «La DLT è la tecnologia
sottostante le transazioni di valute virtuali. Essa si basa su uno schema
decentrato che prevede lo scambio diretto di messaggi tra i nodi della rete e
la registrazione delle transazioni in un univoco registro informatico
("distributed ledger") distribuito tra i nodi stessi». Si veda anche
l'indirizzo di saluto di Ignazio Visco (Banca d'Italia), "La tecnologia
blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari", Convegno su
"La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati
finanziari", Roma, 21 giugno 2016, in cui si precisa quanto segue: «Oggi,
lo sviluppo delle applicazioni della tecnologia blockchain ai mercati finanziari
è ancora in fieri. Siamo quindi in una fase in cui l'interazione tra regolatore
e innovatore può essere altamente produttiva».
In data 1° febbraio 2018, la Commissione europea ha inaugurato l'Osservatorio e
forum dell'UE sulla blockchain, che si occuperà di evidenziare gli sviluppi più
importanti di tale tecnologia, di promuoverne i protagonisti europei e di
rafforzare l'impegno assunto a livello europeo con i diversi soggetti
interessati coinvolti nel settore della blockchain. Le tecnologie blockchain
registrano blocchi di informazioni distribuiti in tutta la rete e sono
considerate una grande innovazione, in quanto offrono elevati livelli di
tracciabilità e sicurezza nelle transazioni economiche on line. Si prevede che
tali tecnologie influiranno sui servizi digitali e trasformeranno i modelli
aziendali in molteplici settori, ad esempio, in ambito sanitario, assicurativo,
finanziario, energetico, logistico e nel settore della gestione dei diritti di
proprietà intellettuale o dei servizi pubblici. Sul punto, si veda il comunicato
della Commissione europea recante "Inaugurato l'Osservatorio e forum
dell'UE sulla blockchain" del 1° febbraio 2018.
[39] Fonte: Banca centrale europea.
[40] La Czech National Bank ritiene che la valuta virtuale sia una commodity.
[41] Fonte: Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
recante "Utilizzo anomalo di valute virtuali" del 30 gennaio 2015.
[42] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017.
[43] Lecture by Mr Agustín Carstens, General Manager of the BIS, at the House
of Finance, Goethe University, Frankfurt, 6 February 2018 («Reviewing the
economic functions and historical foundations of money, this lecture asks
whether new technology fundamentally alters the advantages of central banks
being the ultimate issuer. The inquiry sheds light on current policy questions
surrounding cryptocurrencies. It concludes that authorities should focus on the
ties linking cryptocurrencies to the conventional financial system and apply
the level playing field principle of "same risk, same regulation"»).
Si segnala che Carstens ha spiegato che «nuove tecnologie non significa per
forza tecnologie migliori o economia migliore». «Lo si vede chiaramente con il
Bitcoin: sebbene sia stato forse concepito come un sistema di pagamento
alternativo che non necessita dell'intervento del governo, si è ora trasformato
in una bolla, uno schema Ponzi e un disastro ambientale». «Le banche centrali e
le autorità finanziarie dovrebbero prestare particolare attenzione ai legami
tra le valute reali e le criptovalute e assicurarsi che queste ultime non
diventino parassiti dell'infrastruttura istituzionale dell'intero sistema finanziario».
[44] Le criptovalute sono state oggetto di trattazione del G20 tenutosi a
Buenos Aires (Argentina) nei giorni 19 e 20 marzo 2018.
[45] Sui rischi connessi alle criptovalute, si veda "ESMA, EBA and EIOPA
warn consumers on the risks of Virtual Currencies" (12 febbraio 2018).
Nello specifico, con un avviso, le tre autorità europee di supervisione sui
mercati finanziari, ESMA, EBA ed EIOPA (ESAs) hanno messo in guardia i
risparmiatori sui rischi connessi all'acquisto di valute virtuali; non solo
Bitcoin, ma anche altre virtual currencies che utilizzano la tecnologia
distribuita blockchain. L'avviso, come segnalato da Consob (Cfr. "Consob
Informa - Anno XXIV - N. 7 - 19 febbraio 2018"), segue precedenti
interventi pubblici sia dell'ESMA (novembre 2017) che dell'EBA (dicembre 2013,
luglio 2014 e agosto 2016) sulla stessa materia. Il documento rileva che molti
risparmiatori si trovano ad effettuare acquisti di valute virtuali in mancanza
di una preventiva valutazione di rischi quali la volatilità dei prezzi,
eventuali bolle speculative o la possibilità di perdere il capitale investito.
Si sottolinea poi che gli scambi di tali valute, in quanto esterni all'ambito
di applicazione della regolamentazione UE, appaiono ulteriormente rischiosi per
i risparmiatori, anche per effetto della mancanza di tutela in caso di
cyberattacchi, che possono portare alla sparizione dell'investimento. In merito
al suddetto avviso della ESAs, Cfr. anche l'"Avvertenza per i consumatori
sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee"
pubblicata dalla Banca d'Italia il 19 marzo 2018. Si veda, inoltre, il
documento della Banca centrale europea "What is bitcoin?" pubblicato
in data 13 febbraio 2018.
[46] Si veda il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante "Attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006".
[47] COM(2017) 489 final del 13 settembre 2017.
[48] COM(2015) 185 final del 28 aprile 2015.
[49] La proposta di direttiva COM(2017) 489 final del 13 settembre 2017
comprende disposizioni volte ad ampliare la portata dei reati per includere, ad
esempio, le transazioni mediante valute virtuali.
[50] «Initial Coin Offerings (ICOs, also known as token sales or coin sales),
typically involve the creation of digital tokens - using distributed ledger
technology - and their sale to investors by auction or through subscription, in
return for a crypto-currency such as Bitcoin or Ether (or more rarely for
government-backed or official fiat currency (such as the US Dollar or the
Euro)). These offerings are not standardized, and their legal and regulatory
status is likely to depend on the circumstances of the individual ICO» (fonte:
IOSCO).
[51] Gli "smart contracts" sono contratti scritti in linguaggio
informatico intellegibile da appositi software e in grado di entrare in
esecuzione e fare rispettare le proprie clausole in automatico e senza
l'intervento umano. Frequentemente utilizzati nell'ambito delle tecnologie
distributed ledger o per l'esecuzione di transazioni aventi ad oggetto valute
virtuali (fonte: "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione
delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura
della Banca d'Italia, 21 dicembre 2017).
[52] Sulle ICO, si veda la guida pratica pubblicata in data 16 febbraio 2018
con cui l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esplica
in che modo gestirà le richieste di assoggettamento relative alle ICO sulla
base del diritto dei mercati finanziari vigente. Nel documento, la FINMA
definisce le informazioni minime necessarie per il trattamento di tali
richieste e i principi in base ai quali fornirà una risposta. In questo modo,
la FINMA crea trasparenza per i partecipanti al mercato interessati.
[53] Si veda il report "Central bank digital currencies" del
Committee on Payments and Market Infrastructures e del Markets Committee (Bank
for International Settlements) del 12 marzo 2018. Cfr. il comunicato della
Banca d'Italia recante "Rapporto sull'emissione di moneta legale in forma
digitale" del 16 marzo 2018: «Il Committee on Payments and Market
Infrastructure (CPMI) e il Markets Committee (MC) della Banca dei Regolamenti
Internazionali (BRI) hanno pubblicato un rapporto congiunto sul tema
dell'emissione della moneta legale in forma digitale: "Central Bank
Digital Currency (CBDC)".
Il rapporto offre ai lettori un'analisi preliminare delle possibili diverse
forme di CBDC e delle loro potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria,
per il sistema dei pagamenti e per la politica monetaria.
Gli impatti sul sistema finanziario dipendono strettamente dalle
caratteristiche di una possibile emissione di valuta legale digitale; ad
esempio, una CBDC detenibile da singoli individui potrebbe avere riflessi
rilevanti sull'attuale struttura del sistema finanziario.
Il rapporto sottolinea quindi la necessità di una attenta valutazione delle
implicazioni di una moneta legale digitale allorquando si esamina l'opportunità
della sua emissione».
[54] Gli algoritmi sono una serie di passi o istruzioni che si usano per
risolvere un determinato problema. In informatica queste istruzioni o passi
sono espressi in codice. Gli algoritmi hanno moltissimi campi di applicazione,
dalla sanità al lavoro/all'informazione. L'algoritmo dice alla macchina come
comportarsi in una determinata situazione, ad esempio, quali notizie presentare
a un particolare utente di un social media. In pratica è il modo in cui le
macchine compiono azioni, secondo una serie definita ma - in molti casi -
estremante complicata di istruzioni che dipendono da diversi fattori (fonte:
Parlamento europeo).
[55] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017. Sull'intelligenza artificiale, si veda lo
"Statement on Artificial Intelligence, Robotics and 'Autonomous'
Systems" del 9 marzo 2018 a cura dello European Group on Ethics in Science
and New Technologies (EGE) (independent advisory body to the European
Commission) in cui si legge quanto segue: «Advances in AI, robotics and
so-called 'autonomous' technologies1 have ushered in a range of increasingly
urgent and complex moral questions. Current efforts to find answers to the
ethical, societal and legal challenges that they pose and to orient them for
the common good represent a patchwork of disparate initiatives. This underlines
the need for a collective, wide-ranging and inclusive process of reflection and
dialogue, a dialogue that focuses on the values around which we want to
organise society and on the role that technologies should play in it.
This statement calls for the launch of a process that would pave the way
towards a common, internationally recognised ethical and legal framework for
the design, production, use and governance of artificial intelligence,
robotics, and 'autonomous' systems. The statement also proposes a set of
fundamental ethical principles, based on the values laid down in the EU
Treaties and the EU Charter of Fundamental Rights, that can guide its
development».
[56] Si veda "FINTECH IN ITALIA - Indagine conoscitiva sull'adozione delle
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari" a cura della
Banca d'Italia, 21 dicembre 2017.
[57] In tema di formazione del personale degli enti creditizi e degli istituti
finanziari, invece, si veda quanto scritto da ESMA, EBA ed EIOPA (ESAs)
nell'"Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial
institutions in the customer due diligence process" del 23 gennaio 2018:
(i) «Are sufficient controls in place to ensure that staff using the innovative
solutions are sufficiently trained? It is the ESA's expectation that competent
authorities ensure that all relevant staff employed by firms, and also staff at
the external provider, are provided with regular training which specifically
focuses on the practical application of the innovative solution and its
technical abilities as well as on the detection and escalation of potentially
suspicious transactions arising from the use of the innovative solution. Such
training should be provided in addition to ongoing general AML/ CFT training»;
(ii) «the ESAs are committed to working with competent authorities and
providing relevant training, where required, and to issuing updated guidance on
risk factors associated with innovative technologies and solutions».
[58] Si veda il Quaderno di finanza della Consob (n. 84 - ottobre 2017)
"Le sfide dell'educazione finanziaria" a cura di N. Linciano e P.
Soccorso, in cui si specifica che: (i) «non si possono trascurare, infine, gli
sviluppi tecnologici più recenti e le relative applicazioni alla finanza
(cosiddetto FinTech) anche con riguardo alle opportunità che ne possono
scaturire per la definizione di iniziative di educazione finanziaria più
efficaci per l'empowerment degli investitori»; (ii) «i recenti sviluppi
tecnologici sollevano ulteriori criticità per la tutela degli investitori. La
diffusione di servizi di consulenza automatizzata può amplificare gli errori
connessi alla percezione e all'assunzione di rischio da parte di investitori
con un basso livello di cultura finanziaria»; (iii) «settori come quello
bancario hanno aumentato il coinvolgimento dei consumatori, pilotando vari progetti
FinTech e usando la tecnologia per aumentare la facilità e l'efficienza della
gestione della finanza personale. Il settore pensionistico è stato
relativamente lento nell'abbracciare il FinTech, a discapito di gestori e di
risparmiatori». Si veda altresì l'"EBA financial education report"
pubblicato il 1° marzo 2018.
[59] Si ricorda che, in Italia, in data 6 settembre 2017, si è tenuto il primo
incontro del "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria". Sotto la direzione della Prof.ssa
Annamaria Lusardi nella suddetta data è ufficialmente partita l'attività del
Comitato per l'educazione finanziaria, nel quale siedono i dieci membri
designati da amministrazioni centrali (Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), da
autorità finanziarie (Banca d'Italia, Consob, Ivass, Covip), dall'Organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.
[60] Si veda la "Relazione sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della
tecnologia sul futuro del settore finanziario" a cura della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 28 aprile 2017.
[61] Si vedano: (i) l'intervento di Fabio Panetta (Banca d'Italia),
"L'innovazione digitale nell'industria finanziaria italiana",
Inaugurazione del FinTech District, Milano, 26 settembre 2017 (intervento
pubblicato anche su Bancaria - mensile dell'Associazione Bancaria Italiana,
ottobre 2017, n. 10); e (ii) l'Audizione di Fabio Panetta (Banca d'Italia),
"Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della
tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e
assicurativo", Camera dei Deputati - VI Commissione (Finanze), Roma, 29
novembre 2017.
[62] In tema di cooperazione, si vedano i "San Jose Principles"
adottati dal Financial Action Task Force (Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale - GAFI) nel maggio 2017 e aventi ad oggetto le modalità con cui
il settore pubblico e quello privato possono cooperare per supportare
l'innovazione e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Cfr. altresì la "FATF FinTech & RegTech Initiative
Platform" (8 marzo 2018): «To support financial innovation that is
resiliant to money laundering and terrorist financing, the FATF has launched a
new platform to share initiatives and developments for the benefit of
governments and the private sector more broadly».
[63] Si veda "La trasformazione digitale dell'ecosistema dei pagamenti al
dettaglio", intervento introduttivo di Yves Mersch, membro del Comitato
esecutivo della Banca centrale europea, in occasione della Conferenza congiunta
Banca centrale europea - Banca d'Italia, Roma, 30 novembre 2017.
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