Deontologia


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/12/2018 Scarica PDF

Contributo integrativo società di ingegneria

Giorgio Seminara, Avvocato in Siracusa


Sommario: 1. La massima. - 2. Il fatto e le doglianze della ricorrente. - 3. La posizione della Cassa. - 4. La sentenza del Giudice del Lavoro. - 5. Osservazioni conclusive.


     

1. La massima

E’ legittimo il provvedimento adottato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri che ha provveduto all’iscrizione di ufficio della società di ingegneria e ha conseguentemente richiesto il contributo integrativo in proporzione alla quota di partecipazione del socio (nel caso di specie, geometra).

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1080 emessa il 20/11/2018, ha stabilito che il regolamento della Cassa può costituire fondamento per indirizzare la materia dei contributi a favore della CIPAG e per imputarli alla società.

 

2. Il fatto e le doglianze della ricorrente

La controversia trae origine da un provvedimento adottato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri con cui la stessa ha dichiarato d’ufficio l’iscrizione di una s.r.l., ritenendo sussistenti i requisiti di cui all’art. 90, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006.

Nel proprio ricorso, la società contestava la sussistenza del presupposto per l’iscrizione, da individuare nello svolgimento di attività libero professionale, mentre l’attività svolta dal geometra per conto della società dovrebbe essere qualificata come attività imprenditoriale, essendosi egli limitato a un mero apporto di capitale alla società senza alcun contributo all’attività professionale dalla medesima svolta.

La società ricorrente deduceva, poi, come il reddito del geometra fosse già gravato dal contributo versato alla CIPAG, con conseguente inammissibilità della duplicazione contributiva.

 

3. La posizione della Cassa

Di contrario avviso si mostrava la difesa della CIPAG che, invece, opponeva il rispetto delle regole di iscrizione alla Cassa in virtù dell’autonomia regolamentare derivata dal processo di privatizzazioni compiuto con il d.lgs. n. 509/1994 e l’obbligo contributivo imposto alle associazioni e società di professionisti dall’art. 2 del regolamento contributivo.

In pratica, secondo la prospettazione della CIPAG, il presupposto impositivo non si basa sull’effettivo apporto del singolo socio/professionista, quanto piuttosto sulla presunzione assoluta che la società tecnico-ingegneristica sia - per l’oggettivo e incontestabile collegamento del proprio oggetto sociale primario con le attività tipiche dei geometri - un modello (alternativo) di esercizio della professione, in forma imprenditoriale.

 

4. La sentenza del Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, nel respingere il ricorso, ha valutato corretta l’iscrizione d’ufficio operata dalla CIPAG nei confronti della società, in quanto la Cassa ha esercitato tale potere con l’adozione del Regolamento sulla contribuzione che all’art. 2 nell’individuare i soggetti obbligati al versamento dei contributi, alla lettera c) indica “Le società di ingegneria di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e le società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche nella cui compagine sociale siano presenti geometri iscritti alla Cassa”. Continua il Giudicante, “Il successivo art. 4, nel disciplinare il contributo integrativo, al comma 3 prevede: “4.3 Le persone giuridiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) sono tenute ad applicare a titolo di contributo integrativo obbligatorio la maggiorazione di cui al comma 1 sull’attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla cassa, indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo”.

In buona sostanza, ad avviso del Giudice del Lavoro, si tratta di attività che la legge presume rientrare in quella libera professionale dei geometri.

Punto nevralgico del deliberato è la motivazione che il Giudice del Lavoro pone a fondamento del rigetto di uno dei motivi di ricorso della società, con cui quest’ultima eccepiva la mancanza del presupposto impositivo.

Secondo il Giudice adito, invece, è irrilevante che il geometra, pacificamente facente parte del consesso sociale, svolga o meno personalmente attività libero professionale quale socio della società, perché il reddito che viene assoggettato a contribuzione non è quello personale del geometra, ma quello della società di ingegneria della quale egli è socio in forza delle previsioni del regolamento sulla contribuzione dei geometri adottato in forza della delegificazione riconosciuta dalla legge (e ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale). 

Nel corpo finale della sentenza, il giudice del lavoro ha occasione di chiarire che anche la duplicazione contributiva è da escludere, essendo la società assoggettata al contributo integrativo e non a quello soggettivo dovuto dal geometra.

 

5. Osservazioni conclusive

La vertenza in questione dimostra come l’apporto presuntivo libero professionale del geometra, alla base del provvedimento contestato alla società di ingegneria, possa emergere dalle previsioni del regolamento sulla contribuzione dei geometri adottato in forza della delegificazione riconosciuta dalla legge.

Sul piano formale, infatti, l’obbligo di versare il contributo integrativo da parte della s.r.l., quale società tecnico-ingegneristica, discende dal combinato disposto dell’art. 90, co. 2 del Codice dei Contratti Pubblici e degli artt. 2.2. e 2.3 reg. contr; regolamento che - secondo quanto sopra rappresentato - è la fonte abilitata a definire le specifiche regole iscrittive. 

Sul piano sostanziale, tale obbligo contributivo non contravviene al principio generale del collegamento tra iscrizione previdenziale ed esercizio dell’attività professionale, né al divieto di doppia imposizione contributiva. Ciò in quanto, da un lato, la prestazione in forma associata di atti che presentano un nesso oggettivo con le competenze tipiche dei geometri (come l’attività primaria della società ricorrente) costituisce una modalità di esercizio della professione. Dall’altro, come già illustrato, non v’è sovrapposizione tra la base imponibile del contributo integrativo ex artt. 2.2. e 2.3 reg. contr., imposto direttamente alle persone giuridiche, e la base imponibile dei contributi dovuti dal geometra/socio ex artt. 1.3 e 2.4 reg. contr.

In definitiva, è legittima l’iscrizione d’ufficio della società alla CIPAG con conseguente obbligo della stessa di versare il contributo integrativo, nella misura fissata dalla disciplina regolamentare dell’Ente.


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