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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 16/01/2019 Scarica PDF
Giurisdizione cautelare italiana ante causam e designazione convenzionale di foro svizzero
Ambra De Domenico, Avvocato in BresciaCOMPETENZA TERRITORIALE EX D. LGS. n. 168/2003 e ART. 669-ter, co. 3, c. p. c.
Cenni a commento di Tribunale delle Imprese di Milano, decreto 14 settembre 2018 – Est. Alima Simonetta
1. Il provvedimento in esame afferma la giurisdizione italiana cautelare (nella specie, sequestro conservativo ante causam) anche a tutela di un diritto di credito che presenti elementi di estraneità all’ordinamento italiano (giurisdizione convenzionale a favore di foro svizzero).
L’art. 24[1] della Convenzione di Lugano (concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) del 16. 9. 1988 cui aderiscono sia Italia sia la Svizzera, rende inoperanti, relativamente alle misure cautelari e provvisorie, le regole convenzionali di ripartizione della competenza giurisdizionale, facendo rivivere le regole di attribuzione della giurisdizione dettate dalle singole normative interne. In altri termini, la norma lascia nella disponibilità degli Stati membri la determinazione della competenza giurisdizionale cautelare, così come sono rimessi alla legislazione locale gli altri presupposti e le modalità della cautela.
In tema di sequestro conservativo, l’art. 271 della Legge Federale Svizzera sull’Esecuzione e Fallimento (Debt Enforcement and Bankruptcy Act –‘DEBA’) prevede che ‘per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera’.
Nel caso concreto, l’assenza nel territorio svizzero di beni del debitore, preclude l’esperimento della misura cautelare avanti al giudice (svizzero) pattiziamente competente.
Di contro, in ragione del rinvenimento in territorio italiano di beni aggredibili, si rende possibile richiedere la misura cautelare all’autorità italiana, ove questa sia giurisdizionalmente competente al rilascio in base al proprio diritto nazionale.
In tal senso trova applicazione l’art. 10 L. 218/1995. [2]
Il fatto che il provvedimento debba eseguirsi in Italia, consente dunque di ritenere sussistente la giurisdizione italiana per l’emissione della cautela, anche in presenza di attribuzione pattizia della giurisdizione ad autorità giudiziaria svizzera.
Per un precedente analogo in tema si veda: Tribunale di Rovereto 6. 3. 1998, in Giur Merito 1999, 778, nota di Siracusano.
2. Ex art. 669 ter III° co c. p. c. se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente per materia o valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
Nel caso di sequestro conservativo di partecipazioni in società a responsabilità limitata, il luogo dell’esecuzione[3] è quello dell’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (cfr Cass. 13903/2014), cioè il luogo dove è tenuto il registro delle imprese in cui la società è iscritta.
Nella fattispecie concreta, giudice competente per la richiesta cautelare sarebbe dunque stato il Tribunale Civile Ordinario di Brescia.
Trattasi tuttavia di criterio di competenza concorrente con altro, a carattere speciale, che individua come competente per territorio il Tribunale delle Imprese, segnatamente quello di Milano.
Elementi determinanti in tal senso sono due: (i) che l’obbligo del debitore trova titolo in contratto avente ad oggetto la vendita di partecipazioni di S. r. l. ; (ii) che il debitore è società avente sede all’estero.
L’inserimento dell’obbligo in contratto di cessione di partecipazioni sociali, rende competente ex art. 3 co 2 lett. b Dlgs n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese.
Il fatto che tale sezione specializzata sia istituita anche presso il Tribunale di Brescia, non è peraltro sufficiente a radicare ivi la competenza, ove, come nella fattispecie concreta, la debitrice sia società avente sede all’estero.
Ai sensi dell’art. 4 co 1 bis del Dlgs n. 168/2003, infatti, per le controversie di cui all’art. 3 nelle quali è parte una società con sede all’estero e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate dal Tribunale di Brescia Sezione specializzata in Materia di Impresa, è competente la medesima sezione del Tribunale di Milano.
Con il provvedimento in esame, nel confermare la propria competenza il Tribunale delle Imprese di Milano ha dunque confermato altresì la prevalenza della normativa speciale fissata dal Dlgs 168/2003, rispetto all’art. 669 ter III co c. p. c. (secondo cui competente sarebbe stato il Tribunale Civile Ordinario di Brescia).
[1] ‘I provvedimenti provvisori e cautelari, previsti dalla legge di uno stato contraente possono esser richiesta all’autorità giudiziaria di detto stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere del merito è riconosciuta al giudice di un altro stato contraente’.
[2] ‘In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito. ’
[3] Art. 678 c. p. c. per cui il sequestro si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi; Art. 2471 c. c. per cui il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese
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