CrisiImpresa


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 21/02/2019 Scarica PDF

Indici dell'allerta: più piani previsionali che bilanci d'esercizio

Massimo Mastrogiacomo, Dottore Commercialista in Latina


Non si fa impresa senza un’adeguata pianificazione. È questa la regola che ogni aziendalista ben conosce e che ora, con il codice della crisi d’impresa appena pubblicato, conquista una concreta e generalizzata dimensione giuridica.

Entreranno a far parte dei modelli valutativi sulle condotte dell’imprenditore concetti complessi quali “processi di pianificazione” e “adeguata gestione del rischio”, sui quali già ora si gioca la partita delle responsabilità, ma che assumeranno, insieme ad una logica che mette al centro il loro monitoraggio continuato di tipo economico-finanziario, un ruolo decisivo nel nuovo procedimento caratterizzante la riforma e definito di “allerta”.

Il percorso tracciato verso questo obiettivo prende consistenza con la riforma del diritto societario, nella quale si insinua attraverso la riscrittura dei criteri a cui devono ispirarsi gli organi amministrativi durante la gestione delle imprese collettive, che deve, infatti, attuarsi nel rispetto di un principio di corretta amministrazione e con un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato, tale da poter essere assoggettabile ad un monitoraggio costante da parte degli organismi di controllo interno.

Su tali traiettorie si è, poi, sempre più sviluppata la consapevolezza per la quale il solo dato storico (stock) di sintesi contabile, ricavabile dai bilanci d’esercizio, non avrebbe saputo rispondere con pienezza all’esigenza di rispettare i corretti canoni di gestione societaria, ma che occorreva un approccio necessariamente previsionale, orientato alla cultura della pianificazione e controllo e alla salvaguardia della capacità dell’impresa di generare un adeguato flusso di cassa.

Si sono così fatti largo, per mezzo di una riscrittura dei principi contabili, nuove regole di carattere generale, ma con specifici risvolti applicativi, in tema di valutazione di bilancio d’esercizio. Tra i postulati del documento contabile di fine esercizio emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC n. 11) si legge che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nel valutare, poi, le immobilizzazioni, sia materiali che immateriali, è richiesto agli amministratori di determinare il loro valore d’uso sulla base dal valore attuale dei flussi finanziari che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la loro vita utile (OIC n. 9). Si declina così il principio di redazione che vuole che le valutazioni siano eseguite nella prospettiva della continuazione dell’attività. Dovrà essere, poi, oggetto di revisione legale attraverso gli enunciati dei relativi principi che si pongono l’obiettivo di valutare se sussistano rischi che la società oggetto di verifica sia in grado di sostenere l’attività nel prossimo futuro. E tra gli indicatori di tali rischi, descritti dal principio di revisione ISA 570, non potevano mancare dati contabili di tipo prospettico in grado di mostrare l’andamento dei flussi e verificare se essi virano in campo negativo, anche se, va detto, le valutazioni prospettiche risultano più affidabili se hanno coerenza con le serie storiche dei flussi che si propongono di descrivere.

Ma è con il nuovo Codice della crisi d’impresa che la regola del monitoraggio dei flussi acquista una sua organicità normativa e si pone come obiettivo primario ed essenziale per la tutela degli interessi dei creditori. Il dato di partenza è la definizione stessa di crisi, che si radica, nell’art. 2 lettera a) del CCI,  ad un concetto di probabilità di futura insolvenza che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Da qui il dovere dell’imprenditore individuale di assumere misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e dell’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Sul piano più operativo il CCI introduce il procedimento di tipo amministrativo pensato affinché l’imprenditore sia tempestivamente allertato e messo nelle condizioni di agire per affrontare, anticipandola, la sua probabile futura insolvenza.

Entrano così in gioco gli indicatori delle crisi definiti su più livelli dall’art. 13. In primo luogo, la norma esordisce con una definizione generale, suddividendo gli squilibri nelle aree di cui si compone una struttura d’impresa e poi assegna il  ruolo di segnalatore ad appositi indici che dovranno dare evidenza della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per almeno sei mesi successivi al momento in cui si effettua la valutazione. La prospettiva semestrale futura del comma primo evoca la redazione di un piano previsionale che descriva un flusso di dati, di natura prevalentemente economico-finanziaria, che messi in correlazione tra loro secondo determinate formule, evidenzino un particolare risultato (indice), ossia una grandezza che sopra una determinata soglia ha un determinato significato e sotto tale soglia ne ha un altro. Il primo comma termina, infine, con la specifica di significatività per taluni tipi di indicatori che misurano la sostenibilità dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare, l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e più in generale i reiterati ritardi nei pagamenti. Riacquistano così un ruolo previsionale anche dati di stock ricavabili dai bilanci d’esercizio o dalla contabilità. L’impressione che si ricava è che la norma richieda un’interlocuzione tra dati storici e flussi previsionali ricavabili da appositi piani.

Il comma successivo dell’art. 13 demanda al CNDCEC l’elaborazione concreta degli indici, e sembra confermare tale lettura poiché dispone che una volta valutati unitariamente, essi si dovrebbero far carico di far ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. La loro valenza va quindi letta in negativo e ciò sembra porsi in contrasto  con quanto affermato nel comma primo dove gli indici dovrebbero, al contrario, dare evidenza della sostenibilità. Al di là dell’apparente incongruenza, in realtà solo lessicale e comunque tale da non creare un conflitto senza una soluzione interpretativa, il dato che sembra emergere è in linea con la precedente conclusione, ossia che vi sarà predominanza dei flussi.

Con lo stesso approccio vanno letti gli indici che l’impresa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 13, può autodisciplinare per affrancarsi dai rilevatori comuni, applicabili alla generalità dei soggetti coinvolti, in ragione delle caratteristiche peculiari che la differenziano dalle altre. Nel bilancio di esercizio, infatti, l’impresa dovrebbe esporre, con tanto di attestazione, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

Per comprendere appieno come il legislatore abbia immaginato l’operatività e il funzionamento degli indici delle crisi occorre, poi, guardare alla disciplina delle misure premiali, e in particolare ai requisiti che deve avere l’azione dell’imprenditore affinché possa godere degli incentivi previsti in caso di tempestiva emersione della crisi e di accesso agli strumenti di composizione o regolazione per affrontarla. La lettera e) dell’art. 24 dispone, infatti, che l’imprenditore è fuori termine se supera per oltre 3 mesi gli indici dell’art. 13.

Questo significa che non è richiesto di determinare indici che escludono la crisi per i successivi 6 mesi, esonerando l’operatore economico titolare dell’impresa per tale periodo dalla valutazione di concreta applicazione in base ai dati nel frattempo conseguiti, ma di monitorare costantemente l’andamento della sua azienda in relazione agli indici assunti. Torna quindi centrale il dato prospettico del flusso prossimo economico-finanziario, a discapito dei numeri ormai già conseguiti, che possono solo avanzare il sintomo della crisi o conclamare l’insolvenza. Peraltro, se non si vuole incorrere nella perdita dei benefici della tempestività, tale monitoraggio dovrebbe essere eseguito con una cadenza inferiore ai tre mesi. Insomma, tra flussi prospettici e quelli conseguiti nel breve periodo si pone la logica degli indici di allerta e per fare impresa non bastano le sensazioni e l’intuito dell’imprenditore ma  servono piani e programmi puntuali. È questa la sfida più grande che attende le imprese, anche di dimensioni ridotte. 


Scarica Articolo PDF