Societario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/07/2020 Scarica PDF

La responsabilità dei soci limitatamente responsabili per i debiti della società estinta

Stefano Ricchello, Dottore in giurisprudenza


(Tribunale Roma, 14 Aprile 2020, n. 5960)

     

Sommario: 1. La questione posta all’attenzione del Tribunale capitolino; - 2. L’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo ai soci; - 3. La responsabilità del liquidatore.

     

“Ai sensi dell’art. 2495 co. 2 c.c., i soci limitatamente responsabili di una società estinta rispondono per le obbligazioni sociali non sodisfatte limitatamente a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Sarà onere del creditore, nel rispetto della regola generale posta dall’art. 2697 c.c., fornire prova della distribuzione e riscossione dell’attivo da parte dei soci nei cui confronti agisce.” (massima non ufficiale)

 

1. La questione posta all’attenzione del Tribunale capitolino.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza che si annota, è chiamato in particolare ad esprimersi sulla delicata questione della sopravvivenza della responsabilità dei soci di una s.r.l. dopo cancellazione dal registro delle imprese.

Premesso, infatti, che la cancellazione dal registro delle imprese determina, per giurisprudenza ormai costante, l’estinzione della società (sia di capitali, che di persone), ci si interroga su quale sia la sorte delle passività sociali rimaste insoddisfatte al momento della sua cancellazione.

Soccorre in aiuto innanzitutto l’art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla riforma del 2003, il quale con riguardo alle società di capitali dispone che “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

Per le società di persone con soci illimitatamente responsabili, invece, l’art. 2312 c.c. prevede che “Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”.

Al riguardo, il Tribunale di Roma ricorda come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, «qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (così Cass. civ., Sez. Unite, 12.03.2013, n. 6070).

Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato si ricava in modo

chiaro il principio per cui, nel caso di soci limitatamente responsabili (come quelli della s.r.l.), qualora la società si estingua i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto hanno riscosso a seguito della liquidazione.

Pertanto, mentre i soci illimitatamente responsabili della società di persone cancellata continuano a rispondere in maniera illimitata, così come rispondevano “manente societate”, quelli limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata rispondono nei limiti delle somme riscosse in sede di liquidazione.

Il Tribunale capitolino, quindi, si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale (da ultimo cfr. Cass., 22/01/2020, n. 1392), secondo il quale «[c]ome le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito con la sentenza n. 6070 del 2013, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, che ha in particolare modificato l’art. 2495 cod. civ., qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Ed ancora «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con l’eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso».

 

2. L’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo ai soci.

Una volta chiarito che i soci della s.r.l. cancellata dal registro delle imprese continuano a rispondere nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti nei limiti di quanto hanno percepito in sede di liquidazione, il Tribunale di Roma afferma che in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere della prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte dei soci nei cui confronti agisce, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.

Sul punto la sentenza annotata non si discosta dall’orientamento già tracciato dalla Suprema Corte secondo la quale «E’ evidente, infatti, che la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio» (in tal senso cfr. Cass., 6/12/2019, n. 31933; già prima Cass., 22/06/2017, n. 15474).

Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Tribunale ha rigettato la domanda non avendo parte attrice fornito alcuna prova in merito alla riscossione di somme da parte dei soci della società estinta.

 

3. La responsabilità del liquidatore.

Da ultimo, il Tribunale di Roma si sofferma sulla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti al momento della cancellazione della società prevista dall’art. 2495, comma 2, c.c.

Nella specie, il Tribunale reputa la domanda proposta nei riguardi del liquidatore, non solo infondata, perché non adeguatamente documentata, ma prima ancora inammissibile, perché formulata tardivamente ed estranea al thema decidendum del giudizio.

Sul punto, giova rilevare come secondo la giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cass., 15.01.2020, n. 521) la responsabilità dei liquidatori ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società ed è inerente alla carica rivestita e, dunque, non può confondersi con l’obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore.

Pertanto, ricade in capo al creditore, che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore, l’onere di allegare in maniera specifica e di provare non solo l’esistenza e consistenza del credito inadempiuto da parte della società, ma anche – e soprattutto – la condotta dolosa o colposa del liquidatore nonché il nesso eziologico tra la stessa ed il mancato soddisfacimento del credito. In altri termini, il creditore sociale rimasto insoddisfatto, che intenda agire nei confronti del liquidatore, ha l’onere di provare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, è stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore, cui sia imputabile la mancanza di attivo.

In particolare, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa allorquando il mancato pagamento del debito sociale, ben lungi dall’essere mera conseguenza dell’omesso inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale di liquidazione, sia, invece, il portato della indisponibilità delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei creditori della società.

Pertanto, ai fini dell’affermazione della responsabilità del liquidatore, ex art. 2495, secondo comma, c.c., non è sufficiente l’allegazione e prova della sussistenza e persistenza di ragioni di credito nei confronti della società estinta non soddisfatte durante la liquidazione, occorrendo, invece, l’ulteriore prospettazione e prova che il mancato pagamento dei debiti sociali sia eziologicamente riconducibile al comportamento doloso o colposo del medesimo liquidatore (in tal senso, cfr. Trib. Roma, 16.2.2016).


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