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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/09/2022 Scarica PDF

Il CTU deve fatturare al Tribunale

Filippo Chessa, Dottore commercialista e revisore Legale in Brescia


Il Consulente Tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice deve fatturare le proprie prestazioni professionali direttamente al Tribunale anche se il pagamento venga effettuato dalle Parti in giudizio.

Fino a qualche anno fa era prassi consolidata che il CTU emettesse la parcella alla Parte che provvedeva al pagamento.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/E del 07 maggio 2018, in occasione dei chiarimenti circa l’esclusione dal meccanismo dello “split payment” per i compensi erogati ai CTU, individuava:

· nella “parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico” il titolare del rapporto di debito;

· nell’Amministrazione della Giustizia il soggetto committente della prestazione del CTU nonostante non esecutrice del pagamento.

Secondo il documento dell’Agenzia, il CTU “deve ritenersi obbligato (…) ad emettere fattura (…) nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia” avendo cura di evidenziare che “la solutio avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”.

Conseguentemente, il Ministero della Giustizia (Tribunale), ancorchè destinatario del documento fiscale, non deve effettuare alcun pagamento al CTU. 

Sulla base di tale orientamento, i Tribunali hanno provveduto a fornire specifiche istruzioni per la trasmissione delle fatture riconducibili alle prestazioni rese dai CTU nei procedimenti civili.

In particolare, il Tribunale Ordinario di Brescia con la Circolare n. 4137 del 13 dicembre 2018, ha introdotto puntuali istruzioni disponendo che il CTU:

1. a fronte del pagamento, emetta fattura nei confronti dell’Amministrazione avendo cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla Parte e non dall’Amministrazione medesima;

2. trasmetta la fattura elettronica specificando:

a. l’attestazione che il pagamento è stato assolto da soggetti terzi indicandone le generalità;

b. il protocollo (R. G. N.) cui si riferisce il procedimento;

c. il codice SDI del Tribunale (VRMJGR).

La procedura in oggetto necessita, tuttavia, di alcune precisazioni in virtù:

· delle comprensibili perplessità in tema di deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva opposte dalla parte obbligata ad effettuare il pagamento a fronte di un documento fiscale (la parcella del CTU) emessa nei confronti di un soggetto diverso (il Tribunale) da quello che ha effettuato il pagamento;

· degli obblighi tributari quale sostituto di imposta gravanti sulla parte obbligata al pagamento.

A tal fine, è opportuno che, preliminarmente, il CTU trasmetta alla parte onerata dell’adempimento una richiesta di pagamento:

· descrivendo gli elementi essenziali del giudizio (Parti in causa, Tribunale competente, Ruolo Generale, Giudice Istruttore, estremi del decreto di liquidazione, importo totale o pro-quota del compenso addebitato;

· specificando analiticamente gli importi concorrenti alla determinazione della somma da corrispondere a saldo (compenso imponibile, Cassa previdenza 4%, imposta Iva 22%, totale a saldo;

· precisando che:

- la parcella elettronica verrà in ogni caso emessa direttamente al Tribunale;

- la “solutio” è avvenuta con denaro della parte;

- detto documento non costituiste titolo valido ai fini della detraibilità dell’Iva.

In questo modo, la Parte onerata del pagamento dispone di un documento valido ai fini della deducibilità del costo rappresentato dal compenso del CTU e dagli oneri previdenziali di legge di legge nonché pe eventuali somme anticipate. L’Iva addebitata resta, in ogni caso, oggettivamente indetraibile in quanto la richiesta di pagamento non costituisce fattura.

È, altresì, opportuno che la “Richiesta di pagamento” evidenzi gli obblighi gravanti sulla parte obbligata al pagamento quale sostituto di imposta ai fini Irpef in modo da poter provvedere nei termini di legge al versamento della ritenuta d’acconto 20%, al rilascio della Certificazione Unica e alla compilazione del modello 770.

Qui di seguito un esempio di “Richiesta di Pagamento” dove, nella fattispecie, la parte obbligata al pagamento è rappresentata da una società di capitali.

 

[omissis]

 

Solo a pagamento effettuato, il CTU provvederà ad emettere la fattura elettronica direttamente al Tribunale specificando, a pena di respingimento della medesima da parte dell’Ufficio amministrativo, le informazioni già indicate nella richiesta di pagamento [2]. Il CTU, quindi, provvederà ad indicare:

· gli elementi essenziali del giudizio (Parti, Ruolo, Giudice Istruttore, estremi del decreto di liquidazione);

· gli importi concorrenti alla determinazione della somma corrisposte (compenso imponibile, Cassa previdenza 4%, imposta Iva 22%, totale a saldo al netto di eventuali acconti ricevuti);

· la precisazione che la “solutio” è avvenuta da Parte attrice Srl di cui al codice fiscale 00000000000.

La Circ. n. 4137 del 13 dicembre 2018 non prevede l’ipotesi in cui il CTU, sulla base del verbale di nomina, venga autorizzato dal Giudice a richiedere alle Parti acconti o fondi spese. In tal caso è opportuno che la fattura evidenzi tale circostanza ovvero, in caso contrario, che specifichi la mancata corresponsione di acconti con la formula “Si precisa che, diversamente da quanto indicato nel verbale di nomina del ………, non sono stati pagati acconti al CTU”.

Occorre, infine, precisare, che la Circolare n. 4137 del 13 dicembre 2018 si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese dai CTU nei procedimenti civili.

Restano, pertanto, escluse dalla disciplina in oggetto le prestazioni rese:

· dallo stimatore di partecipazioni sociali nelle procedure esecutive mobiliari;

· dal perito commissionario alla vendita di quote/azioni pignorate;

· dal custode giudiziario nelle procedure di sequestro;

· dal curatore fallimentare nelle procedure concorsuali.

In questi casi, pertanto, la parcella dovrà essere emessa direttamente alla Parte.



[1] Gli adempimenti previsti dal DPR n . 600/73 in tema di ritenute d’acconto ut supra evidenziati vengono meno laddove il pagamento venga effettuato da parte di un soggetto privato che non assume la qualità di sostituto di imposta.

[2] Al fine di evitare sovrapposizioni e/o confusioni, è preferibile non allegare la “Richiesta di pagamento” alla fattura emessa al Tribunale.


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