CrisiImpresa


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 09/11/2022 Scarica PDF

Le alternative al concordato liquidatorio semplificato. Profili di (in)ammissibilità. Nota a Trib. Siena 9 settembre 2022

Andrea Jonathan Pagano, Cultore della Materia in "Diritto Fallimentare" presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo


Abstract: Il presente elaborato è reso nell’ambito di un decreto interlocutorio emesso a seguito di presentazione di un ricorso per la omologazione del piano di concordato semplificato depositato antecedentemente alla entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (breviter, c.c.i.i.), così come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Il provvedimento in commento esamina, preliminarmente, le eventuali alternative, if any, alla procedura richiesta con la comparazione quantitativa e qualitativa di soddisfazione del ceto creditorio, onerando il ricorrente e, parimenti, l’esperto, di assolvere il compito de quo.

In secondo luogo, la Corte si sofferma sulla legittimità – o meno- della proposta liquidatoria semplificata nell’alveo di un piano ibrido in continuità, se, dunque, sia ammissibile, un piano liquidatorio affetto dal profilo della continuità, pur parziale, e, se effettivamente possa essere valutabile ovvero sindacabile l’aspetto della convenienza per la massa.

 

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La Corte, nell’alveo del dubbio sull’esatto inquadramento della ricorrente - se possa qualificarsi quale imprenditore agricolo, quantomeno con attività primaria prevalente, e, dunque, sottratto ad nutum alla procedura di liquidazione giudiziale - si interroga sulla possibile discrasia teleologica ed ermeneutica afferente alle procedure “coatte” eventualmente scaturenti dalla mancata omologazione del concordato semplificato, evidenziando che, asseritamente, l’alternativa “fallimentare” consentirebbe, in astratto, di esperire la totalità delle eventuali azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie.

Posto che, anche dal nomen, a mente di quanto disposto ex art. 25 sexies c.c.i.i., non possa sussistere una diversa ed ulteriore “alternativa liquidatoria” strictu sensu, essendo, invero, la procedura atta a consentire la liquidazione del patrimonio, appare, invece, opportuno vagliare le procedure liquidatorie, pure coatte, cui soggiacciono le imprese agricole.

All’uopo, nell’alveo della liquidazione controllata, esito liquidatorio principe per i soggetti non fallibili (fu liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012) l’art. 268 co.2 c.c.i.i. prescrive che “la domanda può essere presentata da un creditore” talchè la procedura si atteggi come ibrida ed egualmente esperibile sia dal debitore sia dai di questi creditori, ben potendosi, dunque, inquadrarsi come coatta.

Se, dunque, la società ricorrente fosse correttamente inquadrata quale imprenditore agricolo e la procedura ex art. 25 sexies c.c.i.i. per qualsivoglia motivo, non avesse luogo, al più l’esito liquidatorio alternativo sarebbe - conclamati i limiti quantitativi e qualitativi - rappresentato dal procedimento della liquidazione controllata ex art. 268 c.c.i.i..

In tal senso, il legislatore - previa apertura della liquidazione - ha dotato il nominando liquidatore di amplissimi poteri[1],[2]  volti ex art. 274 c.c.i.i.[3] da, un lato, a “prosegu[ir]e ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti” (comma 1) e, dall’altro, a “prosegu[ir]e le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”, talchè, invero, la statuizione del Tribunale sulla comparazione con l’alternativa liquidatoria fallimentare sia, così svuotata di significato, giusti poteri concessi agli organi - ora fallimentari, ora liquidatori - de facto, sovrapponibili.

L’eccezione sollevata dalla Corte sottende a due distinti profili, l’uno afferente alla legittimità ontologica di un piano essenzialmente liquidatorio compenetrato da un qualche aspetto di continuità aziendale, l’altro alla effettiva convenienza della continuità de qua al fine di meglio tutelare il ceto creditorio.

Prima facie, e non servirebbe nemmeno aggiungere altro, qualora si volesse ricondurre il concordato ex art. 25 sexies c.c.i.i. ad un rapporto genus/species di quello prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 c.c.i.i., un piano in continuità indiretta pur con liquidazione totale degli assets sarebbe ictu oculi legittimo.

Allorquando volessimo ricondurre il piano ad una procedura liquidatoria da sovraindebitamento, basterebbe l’insegnamento del Tribunale di Grosseto[4],[5] che, non solo, ha avallato la possibilità per l’imprenditore di continuare l’attività imprenditoriale, ma ne ha anche riconosciuto l’utilità.

Ed è proprio “l’utilità” che inerisce al secondo profilo eccepito dal Tribunale. Posto che il detrimento delle attrezzature sia fatto naturale, è pur vero che la continuazione dell’attività economica consenta, in astratto, il mantenimento dell’azienda “as a whole” talchè, in fase esecutiva, possa essere potenzialmente più appetibile il compendio aziendale ex se.

All’uopo, soggiunge il combinato disposto di cui agli artt. 25 septies e 114 c.c.i.i., secondo cui, il Liquidatore, pur dovendo seguire per sommi capi il piano redatto dal debitore, non è privato della facoltà di verificare diverse e migliori modalità di cessione degli assets[6].



[1] Andrea Jonathan Pagano, Simone Giugni e Luca Provaroni, "Accesso Al Sovraindebitamento: La Sorte Degli Atti Dispositivi in Frode Ai Creditori" [2022] Altalex.

[2] Cfr. Tribunale Salerno, 20/11/2021, Tribunale Parma, 26/08/2021

[3] Francesco Accettella, ‘La Liquidazione Controllata Del Sovraindebitato: Un Primo Commento’ (2020) 3 Le Nuove Leggi Civili Commentate 657.

[4] Trib. Grosseto, 3/05/2020, con nota di Andrea Jonathan Pagano et al., ‘Il Trattamento Dei Crediti Erariali Nelle Procedure Concorsuali Minori’ [2022] Salvis Juribus.

[5] Trib. Grosseto, 22/06/2021, con nota di Andrea Jonathan Pagano et al., ‘L’Inquadramento Sistematico Della Qualifica Di Consumatore Estesa All’ Imprenditore Individuale Non Cessato’ [2022] Salvis Juribus.

Sul medesimo provvedimento, si veda anche Astorre Mancini, ‘La Definizione Dei Debiti Promiscui Nel Piano Del Consumatore’ [2022] Crisi d’Impresa e Insolvenza.

[6] Si veda, sul tema, Marina Spiotta, ‘Strumenti Di Regolazione Della Crisi’, Lineamenti di Diritto Commerciale (Zanichelli 2022).


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