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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/01/2023 Scarica PDF
Indicazioni operative sul protocollo d'intesa in materia di trasferimenti immobiliari nella separazione, nel divorzio e nello scioglimento delle unioni civili
Carmela Perago e Stefano Bardaro, Prof.ssa Carmela Perago, Responsabile scientifico Progetto StartUpp - Università del Salento. Avv. Stefano Bardaro, Assegnista Progetto StartUpp - Università del SalentoSiglato da: Tribunale di Taranto, Ordine avvocati e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento
Sommario: 1. Premessa; 2. Il contenuto del ricorso; 3. Documentazione da produrre; 4. Nomina dell’ausiliario; Allegato: Protocollo.
1. Premessa.
In data 23 gennaio 2023 il Tribunale di Taranto ed il locale Ordine degli Avvocati hanno sottoscritto il protocollo n. 294/2023 per regolamentare l’attuazione dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale, divorzio congiunto o scioglimento su istanza congiunta delle unioni civili. La novità assoluta del protocollo è che lo stesso è stato redatto di concerto con Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento nell’ambito del progetto di ricerca denominato «Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP» - Macroarea 5. Il Progetto - svolto in partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale soggetto Capofila e l’Università della Calabria, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, l’Università di Foggia, il Politecnico di Bari, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università del Salento e l’Università di Salerno, che agiscono in qualità di Partner - si propone di risolvere le criticità che impediscono la ragionevole durata dei processi e lo smaltimento dell’arretrato civile negli uffici giudiziari del distretto, in considerazione del programma di ricerca e delle seguenti linee di intervento: 1. Definizione di moduli operativi per la costituzione e l’implementazione dell’Ufficio per il Processo. 2. Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari. 3. Attivazione e sperimentazione dei modelli e dei piani relativi alle azioni precedenti. 4. Ridefinizione dei modelli formativi e consolidamento dei rapporti tra gli stakeholders.
La definizione del catalogo delle attività, inteso come portafoglio di servizi attivabili, di concerto con i referenti del Tribunale di Taranto e del Consiglio dell’Ordine di Taranto, ha privilegiato l’elaborazione di un protocollo ritenuto necessario alla luce della ritenuta ammissibilità di tali trasferimenti secondo l’insegnamento della Suprema Corte di cassazione a Sezione Unite. Con sentenza del 29 luglio 2021 n. 21761, il Supremo Consesso, infatti, ha risolto i contrasti giurisprudenziali in materia di trasferimenti immobiliari, stabilendo che «Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto agli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».
Evidente la necessità di orientare i procuratori delle parti nella corretta predisposizione dei ricorsi, che necessitano di specifiche competenze tecniche/notarili non sempre comuni alla professione forense, di indicare e precisare tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda nonché precisare gli adempimenti di competenza delle cancellerie. L’obiettivo auspicabile è evitare la proliferazione di contenziosi e contribuire alla deflazione del carico giudiziario, condividendo con gli operatori del settore modalità e tecniche.
Nello specifico, il rispetto del protocollo costituisce presupposto perché il Giudice possa ricevere nel verbale d’udienza le dichiarazioni dei coniugi relative agli accordi, a condizione che la causa dei trasferimenti non sia donativa e sia funzionale alla risoluzione della crisi familiare ovvero alla complessiva definizione dei reciproci rapporti esistenti o potenziali.
2. Il contenuto del ricorso
Il ricorso dovrà contenere, oltre alla volontà delle parti di procedere al trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale e alla relativa accettazione, i seguenti dati:
- le generalità, il codice fiscale, la residenza anagrafica delle parti e dei terzi in favore dei quali vengono trasferiti i diritti immobiliari o costituiti diritti reali di godimento;
- l’indicazione del regime patrimoniale dei coniugi;
- i dati dell’atto di provenienza dell’immobile, con indicazione del notaio, della data dell’atto e degli estremi della registrazione e trascrizione;
- la corretta identificazione dell’immobile con la specificazione del foglio, del mappale/particella e subalterno, con l’indicazione di almeno tre confini e della rendita catastale;
- la specificazione che il trasferimento è eseguito a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
- la precisazione, con i riferimenti di legge, se l’immobile è stato edificato prima del giorno 1° settembre 1967 e, in caso affermativo, l’indicazione di tutte le pratiche edilizie successive. Se la costruzione è successiva, l’indicazione della licenza, concessione edilizie o permesso di costruire o titolo in sanatoria con i relativi specifici estremi;
- qualora il procedimento di sanatoria non sia definito è necessario indicare: gli estremi della domanda di concessione in sanatoria, la menzione di avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione o di contributo concessorio con i relativi mezzi di pagamento;
- il riferimento all’abitabilità dell’immobile; nel caso non sia presente o sia irreperibile, la manleva dal/i coniuge/i cessionario/i;
- la dichiarazione degli intestatari in ordine alla regolarità urbanistica dell’immobile ceduto, all’identificazione catastale e alla verifica della corrispondenza tra le planimetrie depositate presso il catasto e la situazione reale dell’immobile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52. Tale ultima dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità (giurata o asseverata) rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastali;
- la specificazione se l’immobile sia gravato o meno da ipoteca; se vi è un residuo mutuo e, in caso positivo, la regolamentazione tra i coniugi del pagamento del mutuo residuo;
- l’eventuale rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale;
- l’indicazione del valore del bene ceduto (importante ai fini fiscali);
- la dichiarazione circa la regolamentazione delle spese condominiali e dei benefici fiscali per spese straordinarie già deliberate (che in mancanza di diverso accordo saranno a beneficio dell’acquirente);
- l’impegno dei difensori o di loro incaricati o delle parti a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell’atto e alla voltura catastale, esonerando il Cancelliere/funzionario dalle responsabilità relative a tale incombente nonché il Conservatore dei RR.II. competente;
- qualora sia previsto un trasferimento a titolo oneroso, l’indicazione del prezzo di vendita e il numero di assegno circolare o gli estremi del bonifico bancario;
- la dichiarazione che il trasferimento immobiliare è esente da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 poiché funzionale alla risoluzione della crisi familiare;
- nel caso di alloggio ricadente nel regime di edilizia agevolata e/o convenzionata, l’indicazione delle eventuali autorizzazioni previste dalla convenzione o dalla delibera di ammissione al contributo pubblico e, se prevista, la certificazione rilasciata dal Comune in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al cessionario e in ordine al prezzo massimo di cessione;
- quanto altro sarà richiesto e/o necessario dalla normativa successivamente introdotta o da legislazione speciale (es. trasferimento di immobili sottoposti a vincoli ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è necessario fornire la prova della notifica (preventiva) alla Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio competente ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione ex art. 60 e 61).
3. Documentazione da produrre
- Ispezioni ipotecarie, visure catastali e relative planimetrie rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio, sottoscritte e aggiornate;
- Attestato di certificazione energetica, salvo i casi di esenzione ex lege, rilasciata da un tecnico (ingegnere, architetto o geometra) abilitato alla professione, salvo il caso di cessione della sola quota di comproprietà di un coniuge;
- Copia dell'atto di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferimento o costituzione di diritto reale;
- Certificato di destinazione urbanistica risalente a non più di un anno prima della data del ricorso (in caso di cessione di terreno non pertinenziale ovvero di pertinenza dell’immobile ma superiore a 5.000 mq);
- Autorizzazione del G.T. in caso di acquisto in favore di figli minori (art. 320 c.c.)
- Autorizzazione del Tribunale in caso di trasferimento di beni ereditari (art. 747 c.p.c.).
4. Nomina dell’ausiliario
Il protocollo prevede che, al fine di evitare ab initio spese ulteriori per le parti che costituirebbero deterrente alla proposizione di siffatti ricorsi, solo nell’ipotesi di mancata esecuzione delle formalità nei tempi previsti e indicati il Tribunale «potrà provvedere, tramite incarico conferito ad un ausiliario iscritto nell’apposito elenco, alla trascrizione dell’accordo di separazione/divorzio/scioglimento di unioni civili con addebito delle spese e delle competenze professionali a carico delle parti in solido fra loro». Le parti nel ricorso si devono impegnare, unitamente ai procuratori, a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell’atto e alla voltura catastale, esonerando il Cancelliere/funzionario dalle responsabilità relative a tale incombente nonché il Conservatore dei RR.II. competente; devono depositare la richiesta presso la Cancelleria del Tribunale, entro 30 giorni dall’omologa dell’accordo. Si devono impegnare a depositare telematicamente, nei 15 giorni successivi all’indicato termine, il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità. Nell’ipotesi di trasferimento o costituzione di diritto reale dei/sui beni di provenienza ereditaria le parti devono, inoltre, curare preventivamente la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in ossequio al principio disposto dall’art. 2650 c.c..
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