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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 12/03/2021 Scarica PDF
Piano di ammortamento alla francese. Anatocismo o regime composto
Daniele Tombesi, Dottore in economiaSommario: 1. Introduzione – 2. Metodo francese o progressivo – 3. Anatocismo - 4. Regime composto - 5. Trasparenza - 6. Criticità - 7. Conclusioni. – Ringraziamenti.
1. Introduzione.
Con questo brevissimo scritto non si vuole individuare il migliore mutuo disponibile e nemmeno ricercare il sistema meno oneroso per il suo rimborso. Lo scopo che mi sono prefisso è stabilire se a priori lo strumento finanziario a rimborso rateale a rata costante è passibile di censura legale. In sostanza, se il mutuo assistito da rimborso rateale a rata costante secondo il piano di ammortamento alla francese incorra, già nel momento della sua costruzione, nella violazione dell’articolo del codice civile che proibisce l’anatocismo. La risposta in breve è no, la risposta elaborata è quella che intendo spiegare nei paragrafi a seguire.
2. Metodo Francese o progressivo
Il piano di ammortamento
alla Francese o piano progressivo muove dal principio, dettato -anche- dalla
necessità del mutuatario, di mantenere costante e conoscere in anticipo
l’entità della rata di rimborso. L’uomo abbisogna di certezze economiche e
questo sistema garantisce le certezze di spesa. La caratteristica distintiva di
questa tipologia di piano è data, quindi, dall’ammontare sempre costante della
rata ovvero di uguale importo. Ciascuna rata è composta da parte del capitale e
parte degli interessi calcolati, nel momento in cui si redige il piano di
ammortamento, sul capitale residuo non ancora restituito. La componente di
capitale rimborsa il prestito, e la parte di interessi lo remunera. Il rimborso
del capitale è l’obbligazione principale, l’obbligazione secondaria è la
remunerazione mediante interessi. Più il tempo passa, minore diventa
l’incidenza della remunerazione e, così, maggiore è il capitale che sarà
restituito ferma restando l’autonomia giuridica dell’uno dagli altri, inteso
che il capitale e gli interessi rivestono natura giuridica separata e
differente. Ricordiamo, sin d’ora che il
tasso di interesse negoziato dal mutuatario con l’istituto di credito è un
tasso annuale. Il piano di ammortamento alla francese non è l’unico in essere
nelle nazioni europee, ma viene scelto principalmente perché accomoda le
opposte esigenze delle parti contrattuali. All’istituto di credito permette di
non perdere denaro nell’operazione -magari anche di guadagnarne più che in
altre forme di prestito- e al fruitore del mutuo di mantenere l’impegno
costante nel tempo ed eventualmente di ridurlo con abbattimenti futuri della
quota capitale. In nazioni vicine, la principale forma di finanziamento a
rimborso rateale con garanzia ipotecaria è il prestito cosiddetto credito
Lombard (in Italia viene anche denominato bullet). Preme sottolineare
che la versione nostrana, quando proposta, prevede che il cliente abbia già
disponibilità di valori mobiliari da offrire a garanzia, mentre altrove è lo
stesso immobile a fungere da garanzia. La costituzione di pegno del credito
Lombard corrisponde all’iscrizione ipotecaria, soprattutto nei casi in cui il
bene è valutato molto più del prestito richiesto. In sostanza, il prestito
prevede il pagamento annuale della sola quota di interessi con il capitale che
non viene intaccato e che verrà, se nel caso, restituito a data posticipata.
Evidenzio che il piano di ammortamento alla francese non deve
obbligatoriamente essere conseguito con regime composto. Lo scopo di rata
costante potrebbe benissimo essere raggiunto implementando il regime semplice
mantenendo comunque l’appeal della rata costante. Il piano più di sovente
proposto comporta la restituzione del capitale più lenta e quindi a) maggiori
interessi, b) un residuo in caso di inadempimento composto in larga parte da
capitale e meno da interessi. Esiste anche la possibilità di erogazione di un
mutuo con un piano di rimborso formulato sulla variante italiana
dell’ammortamento in modo che, e a fronte di una rata la cui quota
capitale rimane costante, la quota di interessi è decrescente.
Nell’ammortamento alla francese, invece, con la pattuizione del valore della
rata, oltre all’importo del capitale si determina anche l’importo
dell’obbligazione accessoria: gli interessi. Tutti gli esempi cui si è fatto
riferimento, postulano erogazioni a tasso fisso. Esistono possibili
alternative, anche molto valide ed eque, ma prevedono l’approccio Islamico alla
remunerazione del denaro per tempo, argomento affascinante, ma esterno a questo
articolo.
3. Anatocismo.
L’unico significato di anatocismo che assume rilievo in questo articolo è quello giuridico espresso nell’articolo n. 1283 del Codice Civile, con esclusione di ogni altra definizione economico-matematica o etica: Art.1283. Anatocismo - I. In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. L’anatocismo è il fenomeno dell’applicazione di nuovi interessi su interessi già prodotti ed è illegittimo, ove esorbiti dai limiti imposti dalla suddetta norma: altrimenti, la produzione di interessi su interessi è, di per sé, neutra ed è lecita. La ratio della norma, è quella di impedire che gli interessi possano crescere in maniera indiscriminata rispetto al capitale prestato, cosa che nel caso di un mutuo con piano di ammortamento alla francese, ma non solo, non si verifica, sia perché il periodo è determinato dalla durata del mutuo, sia perché il totale ammontare degli interessi è stabilito in via preventiva sin dal giorno della stipula. Se il piano di ammortamento viene regolarmente adempiuto mediante il tempestivo pagamento delle rate, gli interessi non hanno modo di capitalizzarsi e di produrre interessi su interessi, che nel caso sarebbero interessi di mora. Qualsiasi doloso comportamento da parte del mutuatario, atto a generare un eventuale indebito anatocismo, attiene alla fase, eventuale, della patologia del rapporto, ma non riguarda la strutturazione del piano stesso. Infatti, nella formulazione del piano di ammortamento, l’ambito operativo del calcolo rimane entro la sfera del regime composto, ma non sfocia nella produzione di interessi su interessi poiché ciascuna singola rata di rimborso non prevede interessi composti. Si utilizza il regime composto nel momento della stesura del piano di ammortamento per elencare le rate e per suddividere ogni rata in capitale e interessi. Nel momento in cui invece si affronta il pagamento di ogni rata, questa è portatrice di un regime semplice per cui pagata la rata, la successiva non vede l’utilizzo degli interessi presenti nella rata precedente per la creazione di interessi su interessi.
4. Regime composto
Il Regime Composto è il macro ambiente della matematica finanziaria che rappresenta la situazione di coesistenza tra interessi scaduti, che vengono capitalizzati (anziché liquidati) creando anatocismo, ed interessi che maturati sul debito residuo e pagati per tempo non implicano genesi di interessi su interessi. Gli interessi maturati e scaduti, se capitalizzati, possono dare origine ad anatocismo nei casi in cui l’interesse non venga corrisposto alla scadenza prestabilita. Nel regime composto, con pagamento ad ogni scadenza, il calcolo degli interessi maturati sul debito residuo, non comporta alcuna produzione di interessi su interessi: manca, cioè, l’elemento che qualifica l’anatocismo. La criticità si annida nella formulazione contrattuale che non rispecchia la distinzione fra il pagamento anticipato degli interessi maturati, ad ogni scadenza, calcolati sul debito residuo e quello calcolato sulla quota capitale in scadenza. Sinteticamente, si può dire che, impiegando il regime semplice, il monte interessi viene corrisposto congiuntamente alla scadenza del capitale, e non presenta anatocismo. Impiegando il regime composto, se gli interessi vengono calcolati ad ogni scadenza intermedia e immediatamente corrisposti (seconda anima del regime composto), il monte interessi complessivo sarà dato dalla somma dei pagamenti periodici, che risulterà, anticipata nei pagamenti, ma del tutto corrispondente a quella del regime semplice se utilizziamo il sistema all’italiana, in cui il regime finanziario non tocca l’obbligazione principale che è fissa, mentre nell’ammortamento francese il regime semplice determina una maggiore velocità di restituzione del capitale, quindi minore interessi non presentando nella circostanza alcuna produzione di interessi su interessi. Solo se gli interessi vengono calcolati, in regime composto, sulla quota capitale rimborsata ad ogni scadenza, il monte interessi complessivo risulterà maggiore di quello riveniente dal regime semplice; tuttavia, anche in questo caso, non si configura anatocismo e, se la regola è correttamente contrattualizzata, nemmeno una lacuna sotto il profilo della trasparenza. Gli interessi periodicamente maturati rimangano infruttiferi sino al loro pagamento, che nel regime semplice interviene alla scadenza del capitale; nel regime composto il medesimo esito del regime semplice si ha quando gli interessi maturati vengono prontamente corrisposti così che non si realizzi alcuna produzione di interessi su interessi in capo al mutuatario. Il tasso composto non è che una diversa “metrica” per esprimere, nel costo del finanziamento, una sintesi numerica che aggrega, in un’unica aliquota, costo e tempi di pagamento. Nei finanziamenti ordinari a rata costante praticati dagli intermediari, la pattuizione è regolata dal regime composto, con capitalizzazione degli interessi, mentre il pagamento dell’importo, frazionato alle distinte scadenze, è conseguito con il calcolato in regime semplice. Questo è espresso nel piano di ammortamento. Distinguiamo, dunque, le due anime del regime composto, capitalizzazione e pagamento degli interessi maturati alle distinte scadenze. Se, nell’ammortamento alla francese, la pattuizione è informata e trasparente, si indirizza l’accertamento dell’indebito alla tempestività del pagamento, non ravvisando nel calcolo degli interessi sul debito residuo – operato al medesimo tasso del regime composto (quindi non il prezzo ex art. 1284), alcuna produzione di interessi su interessi. Forse un esempio può essere di aiuto: Nel mutuo di durata annuale, l’interesse composto (TAE) calcolato al TAN contrattuale (ad esempio 10%), coincide con l’interesse semplice e quindi con il tasso corrispettivo che deve essere indicato in contratto, nella modalità proporzionale al capitale dettata dall’art. 1284 c.c. Mentre nel finanziamento a tre mesi, ad esempio, se indico il tasso annuo del 10% che, prima ancora del TAN deve esprimere il tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c., gli interessi trimestrali sono pari al 2,50%, non al 2,41% (che capitalizzato 4 volte mi dà 10%); il contratto deve indicare il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., non il TAE: il TAN che copre anche la funzione di tasso ex art. 1284 c.c., non può mai essere quello convertibile 4 volte (9,65% = 2,42% x 4). Se impiegassi il tasso contrattuale in regime composto avrei certamente un interesse di importo inferiore al regime semplice (2,41%), ma avrei disatteso il disposto dell’art. 1284 c.c. Quindi non si può mai verificare che il tasso riportato in contratto sia inteso come TAN impiegato in regime composto per un periodo inferiore all’anno.
5. Trasparenza
Il concetto fondamentale è la libertà delle parti di negoziare un accordo secondo le proprie esigenze, senza transigere criteri di trasparenza -non derogabili-. La trasparenza non significa solo la piena conoscenza delle condizioni contrattuali, ma anche la comprensione delle stesse. Ritengo che il criterio cardine sia la visione e la comprensione, da parte del mutuatario, del piano di ammortamento. Gli importi sono esposti chiaramente, sono isolati i totali degli interessi dovuti, sia per periodo che in totale. In questi casi, si può sicuramente stabilire che la parte contrattualmente più debole era indubbiamente consapevole degli importi che avrebbe dovuto restituire nei tempi e nei modi pattuiti. Non sembra possa essere taciuto il regime composto, né tanto meno il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile conseguire un’univoca determinazione del prezzo e delle imputazioni a rimborso dell’obbligazione principale e, quindi, un consapevole consenso dell’impegno assunto. Se nella redazione di un piano di ammortamento si utilizza il regime composto, c'è calcolo di interessi su interessi (non scaduti, ma maturandi) e che è proprio questo che determina una rata maggiore (e quindi nel complesso un'obbligazione accessoria maggiore) in regime composto. Ma questo non pare essere qualificabile come anatocismo. Da qui la dimostrazione -numeri alla mano- di quanto dovrà essere rimborsato sia per sorte capitale che per interessi, nella rata e nell’intero periodo secondo la formula della rata costante (che equivale a scrivere ammortamento alla francese). Risulta scontato che si possa, e si voglia, identificare nella costanza della rata, in termini esaustivi, la caratterizzazione del piano di ammortamento. L’operatore retail non è tenuto, né potrebbe arguire dal testo del contratto che, oltre alla rata costante, tra le varianti possibili, si utilizzi il regime composto, nonché, per il criterio di imputazione delle rate, il calcolo degli interessi su tutto il debito residuo in essere a ciascuna scadenza: per giunta, con l’unica indicazione in contratto del valore della rata costante è indotto a ritenere che non vi siano alternative e sia univocamente determinato il piano di ammortamento secondo i principi di proporzionalità temporale. Qualche mutuatario si sarà sorpreso che a metà del proprio piano di rimborso non aveva ancora raggiunto il rimborso di metà del capitale malgrado una accurata analisi del piano di ammortamento lo avrebbe evidenziato. Questo, però, attiene all’etica finanziaria e alle potenziali carenze informative. Potrei sbagliare, ma esplicitare il regime composto utilizzato nella formulazione del piano di ammortamento non sarebbe discriminante nell’accettazione o meno di un mutuo, risultando imprescindibile l’importo dovuto e non il metodo con cui è stato calcolato. Il portato dell’art. 1283 c.c. va inteso anche di concerto con l’art. 1284 c.c. dove è previsto il tasso convenzionale rispondente alla proporzionalità dell’obbligazione accessoria (gli interessi) al capitale. Per un finanziamento a scadenza di 10 anni, tipo Zero coupon, non si può esprimere il TAN del 10%, in funzione anche di prezzo ex art. 1284 c.c., e poi impiegare il regime composto richiedendo al mutuatario una obbligazione accessoria di 154 corrispondente, proporzionalmente al capitale, al 15,4%. L’ordinamento prescrive che venga indicato il tasso proporzionale del 15,4%, corrispondente al TAN del regime semplice, così che il mutuatario abbia esatta consapevolezza di quanto deve pagare e distintamente devono essere chiaramente indicate le modalità di pagamento. Vedremoa breve come vi siano criticità anche nella trasparenza del costo. Lo stesso principio va applicato nei finanziamenti ad ammortamento alla francese dove, se si presta la dovuta attenzione alla modalità di costruzione, si riscontra nella pattuizione l’applicazione del regime composto tipo Zero coupon, e solo dopo, per l’obbligazione così ottenuta nel valore maggiorato, il pagamento assume la veste di una struttura Bullet. Ma ciò che è determinante, anzidirimente per l’accertamento dell’anatocismo ex art. 1283 c.c. e per la proporzionalità dell’art. 1284 c.c., è la pattuizione, non il pagamento, nei vizi connessi al prezzo indicato in contratto, perché quel prezzo nel regime semplice corrisponde un’altra restituzione, più favorevole al mutuatario. Come si calcoli nei pagamenti il monte interessi convenuto nella pattuizione, non ha alcuna importanza: l’importante è che nella pattuizione l’intermediario esprima il prezzo ex art. 1284 c.c. nella corretta modalità proporzionale del regime semplice, indipendentemente dai tempi e modalità di pagamento: nei pagamenti può anche impiegare il regime composto, ma l’esito economico posto a carico del cliente deve esprimere il valore pattuito, espresso dal tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c. A mio modo di vedere è nel concetto di prezzo pattuito che si annida una delle criticità analizzata nel prossimo punto. Probabilmente, non basta dire TAN 10% se non si specifica il regime applicato per essere perfettamente determinabili.
6. Criticità
La doglianza principale è che all’interno di un siffatto mutuo vi sia insidiosamente nascosto un presidio matematico che aggiri la ratio dell’articolo n. 1283 c.c. Non si tratta di alcun artificio matematico nascosto e non si tratta nemmeno di occultare le verità. Se il contratto che le parti hanno liberamente stipulato e sottoscritto ha come oggetto un mutuo ipotecario a rimborso rateale a rata costante, con allegato un piano di ammortamento che dimostra l’importo che nel tempo il mutuatario dovrà corrispondere, ed il prezzo indicato è correttamente indicativo dell’impegno economico richiesto, nulla è più trasparente. Il piano di ammortamento è stato calcolato per mezzo dell’interesse composto, in luogo di quello semplice? Bene. Quindi? Non ci sono stati fraintendimenti, non c’è stato inganno, il prezzo indicato per l’operazione è stato correttamente esplicitato, il mutuatario non ha subito coercizione, il totale dovuto per l’intera operazione è stato esposto chiaramente, non vi sono profili di indebito perché, da una parte, si è dimostrato documentalmente cosa veniva offerto e a quali condizioni, senza il sospetto di indeterminatezza, dall’altra, le stesse condizioni venivano accettate; con la possibilità da parte del potenziale mutuatario di rifiutare la proposta. Nemmeno menzionare la scarsa possibilità di scelte alternative ha molto senso poiché l’analisi va rapportata all’illecito potenziale, non alla disponibilità del mondo creditizio ad offrire prodotti alternativi. Tutti i mutui offerti vengono comunque acquistati e nessun istituto, nemmeno le banche etiche hanno ritenuto fattibile una alternativa sostenibile nel lungo periodo. Sgombriamo il campo anche dalla nozione che l’interesse debba maturare in maniera lineare (matematica) invece che composta (geometrica): la necessità è che il metodo sia conosciuto poiché non vi sono rimandi giuridici ad alcun sistema piuttosto che adaltro, salvo esprimere correttamente il prezzo dell’operazione. Non appare vi siano dispositivi di legge che vietino la maturazione geometrica fatto salvo il rispetto dell’art. 1283 c.c. Non vi è spazio, in un riassunto intenzionalmente succinto, per prevedere l’analisi della discrasia fra il tasso pattuito, espressivo del prezzo ex art. 1284 c.c. e il tasso (TAN) -parametro di calcolo impiegato nei distinti pagamenti- dato dal parametro di calcolo che differisce a causa sia della periodicità dei pagamenti, sia della collocazione temporale del pagamento (anticipato o posticipato), sia, ovviamente, del regime di rimborso del capitale alla scadenza, che appare essere un punto dolente nella redazione dei contratti di mutuo, ma non attiene alla violazione dell’art. n. 1283 c.c. Di nuovo, esattamente cosa dovrebbero esplicitare i contratti stipulati: alla francese è sufficiente, o servirebbe anche specificare alla francese in regime composto.
7. Conclusioni.
Le conclusioni sono relativamente banali: se le condizioni di trasparenza e comunicazione sono state rispettate, il mutuo con piano di ammortamento alla francese non incorre aprioristicamente nell’indebito tutelato dall’art. 1283 c.c. perché, alla stipula, non è possibile avere interessi già scaduti o, tantomeno, maturati. Nella forma e nella sostanza il mutuo è stato elaborato mediante l’utilizzo dell’interesse composto, ma questo non costituisce indebito sanzionabile dall’art. 1283 c.c., posto che il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisce la sola condizione, sine qua non, di producibilità degli interessi su interessi ex art. 1283 c.c.
L’anatocismo non è equivalente al regime composto.
D’altra parte, ciò che risulta dirimente per il rispetto del presidio di legge è l’evoluzione che subisce nel tempo l’obbligazione accessoria (gli interessi) pattuita: nella forma contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari creditizi, alla pattuizione della rata costante determinata in regime composto corrisponde nei valori assunti dall’obbligazione accessoria l’evidenza dell’evoluzione esponenziale, in contrapposizione a quella proporzionale, al capitale e al tempo, del regime semplice. Una sentenza cita “la capitalizzazione composta” è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso fra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.Ritengo utile sottolineare che, alla stipula di un mutuo a rata costante, correttamente pattuito e con il cliente debitamente informato, gli interessi non sono scaduti, anzi, non sono nemmeno maturati, quindi anche il disposto dell’art. 120 TUB rivisto nel 2016 e a mio modo di vedere riferito alla pattuizione, che estende il divieto anche agli interessi maturati, sembra essere tutelato. Nel contratto di finanziamento, al prezzo espresso dall’art. 1284 c.c. corrisponde univocamente l’obbligazione accessoria (interessi) nel valore dato dal rapporto proporzionale all’obbligazione principale, espresso nel regime semplice, altrimenti conseguibile nel regime composto quando il pagamento anticipato degli interessi, prima della scadenza del capitale, ne lascia immutato l’importo definito nel regime semplice. La variabile indipendente posta ad oggetto del contratto è data dalla rata, quindi, implicitamente, dall’obbligazione accessoria (in particolare, l’ammortamento alla francese). Al valore iniziale dell’obbligazione principale, con il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. pari al TAN indicato in contratto, la matematica esprime nel rapporto proporzionale del regime semplice una rata e un valore dell’obbligazione accessoria inferiori a quelle riportate in contratto. Per ottenere il valore della rata e dell’obbligazione accessoria riportate in contratto occorre far ricorso al regime composto, ma in questa circostanza il TAN riportato in contratto non è più significativo del prezzo ex art. 1284 c.c. Peraltro, quest’ultimo, per la medesima obbligazione accessoria, verrebbe a dipendere dal criterio di imputazione adottato nei pagamenti alle distinte scadenze. In parole povere, il tasso riportato in contratto varia al variare della periodicità dei pagamenti. Mantenendo invariate le condizioni, se la frequenza dei pagamenti cambia, cambia anche il tasso effettivo che il mutuatario deve corrispondere. Presumo che vedremo richieste di rielaborare piani di ammortamento in cui le condizioni chiusura si manifestino con l’implementazione del tasso effettivamente pattuito, considerando ben identificata la natura del regime composto, ma non soddisfatte le esigenze di trasparenza rispetto al tasso pubblicizzato e quello risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento. In altre parole se il Giudicante riterrà che il prezzo esposto in contratto non è quello che il cliente effettivamente paga perché il regime composto esprime un tasso effettivo più elevato, vedremo la richiesta di ricalcolo al tasso effettivamente pattuito, fermo restando la capitalizzazione composta. In alternativa, potremmo vedere riconosciuta la mancata esplicitazione dell’esistenza del regime composto (magari verrà stabilito che: rata costante oppure ammortamento alla francese non sono termini sufficientemente descrittivi, soprattutto perché l’ammortamento alla francese potrebbe anche essere sviluppato in regime semplice) e, quindi, la richiesta sarà di un ricalcolo al tasso pattuito con sviluppo del piano di ammortamento a rata costante ma a regime semplice. Le contestazioni e i ricorsi in materia di finanziamenti a rimborso graduale soffrono le criticità che insorgono quando le regole della matematica finanziaria vengono ad interagire con i principi che governano il diritto. Cito i difetti di comprensione riguardo a TAN e TAG e la funzione di tasso ex art. 1284 c.c. e del rispetto dello stesso nella comunicazione contrattuale. Non credo che la giurisprudenza debba inseguire concetti matematici, ma attenersi rigorosamente al codice e alle eventuali finalità elusive dei contratti mal redatti. Ragione per cui, personalmente trovo che le maggiori criticità si annidino nell’ambito della opaca trasparenza frutto della stessa incapacità da parte degli operatori che si trovano a non saper spiegare perché nel tempo o nel caso di estinzione anticipata, l’evidenza che i versamenti effettuati - risultando per lo più rivolti al pagamento degli interessi maturati, preordinatamente definiti in regime composto - lasciano il capitale finanziato in buona parte da ripianare. Bisognerebbe penetrare meglio i rapporti matematici del piano di ammortamento, distinguendo le variabili dipendenti che discendono dalle condizioni di chiusura dalle variabili indipendenti fissate nella pattuizione che dettano le condizioni di chiusura.
Tratteremmo di matematica finanziaria o di giurisprudenza?
I ringraziamenti vanno a chi, prima di me, ha sviscerato questi concetti e redatto gli scritti a cui ho attinto liberamente. Principalmente il Dott. Roberto Marcelli per la tecnica e il Dott. Pastore per i chiarimenti. Ringrazio la Prima Sezione Civile del Tribunale di Monza presieduta dal Dott. Buratti per tutte le occasioni di confronto.
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