CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/12/2020 Scarica PDF
Covid 19 misure per le imprese in crisi: la moratoria biennale per il salvataggio delle imprese in crisi da pandemia di Covid-19 e i prestiti pubblici subordinati o postergati
Franco Michelotti e Giovanni Casartelli, Franco Michelotti, Dottore commercialista in Pistoia. Giovanni Casartelli, Dottore commercialista in Como1. Introduzione.
E’ opinione diffusa che il nostro paese stia attraversando uno dei periodi peggiori dal dopoguerra, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla crisi epidemiologica innescata a livello mondiale dal COVID-19. Nel 2020 centinaia di migliaia sono le imprese e le famiglie che si trovano ad affrontare una crisi o un’insolvenza a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Per contenere gli effetti della pandemia, sono state adottate dal governo con una serie di decreti legge, convertiti in legge dal parlamento, misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese e delle famiglie per fronteggiare una crisi senza precedenti, forse anche più grave della grande crisi del 2008.
2. La pandemia di COVID 19 e l’impatto sull’economia dell’UE.
La pandemia di COVID-19 è diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione ed ha inferto un durissimo colpo alle economie di tutti i paesi del mondo. Nell’UE vi è stata una crisi dell’offerta a causa della chiusura temporanea delle imprese e dei canali di approvvigionamento, una crisi della domanda a causa della riduzione della domanda da parte dei consumatori, una crisi di liquidità per le imprese a causa del crollo degli incassi e un calo degli investimenti a causa della difficoltà di prevedere gli scenari futuri e della conseguente incertezza nelle decisioni di investimento.
3. Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
Per fronteggiare le gravi perturbazioni dell’economia dell’U.E. innescate dall’emergenza del COVID -19, la Commissione europea ha indicato agli Stati membri una serie di misure temporanee di aiuti di Stato, compatibili a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), riunite nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia», volte a rimuovere l’impatto del COVID-19 sull’economia dell’U.E.. Tali misure sono state adottate con
1. la comunicazione del 19 marzo 2020, n. 1863, recante misure per garantire l’accesso alla liquidità e ai finanziamenti, a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa del COVID-19,
2. la comunicazione del 3 aprile 2020, n. 2215, recante misure per consentire la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, per tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia mediante un sostegno pubblico sotto forma di (i) strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale o (ii) di debito subordinato, a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa del COVID-19,
3. la comunicazione dell’8 maggio 2020, n. 3156, recante ulteriori misure per sostenere l’economia dell’U.E. mediante un sostegno pubblico alla ricapitalizzazione delle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa del COVID-19, sotto forma di (i) strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale o di (ii) debito subordinato,
4. la comunicazione del 29 giugno 2020, n. 4509, recante l’estensione delle misure adottate nel quadro temporaneo anche a favore delle microimprese e piccole imprese, comprese le start up innovative, che erano in difficoltà al 31/12/2019 a condizione che non fossero soggette a procedure concorsuali di insolvenza e che non abbiano avuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
4. L’inadeguatezza degli strumenti e delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza nella legge fallimentare e nel codice della crisi.
Dando un rapido sguardo agli strumenti e alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza attualmente vigenti, si rileva come vi sia in Italia un’unica procedura concorsuale di carattere conservativo, il concordato preventivo con continuità diretta o indiretta, che offra un protezione immediata avverso le aggressioni dei creditori, se utilizzato nella sua forma con riserva o in bianco. Infatti, anche la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, co. 6, l. fall.. ha trovato scarsa applicazione nella pratica per la breve durata della protezione e per l’eccessiva mole di documentazione richiesta. Del pari, nel codice della crisi non vi sono procedure nuove che affrontino l’emergenza scaturita dalla pandemia da COVID-19, se non con i tradizionali strumenti, sia pure aggiornati ed affinati con la più recente esperienza giurisprudenziale.
5. La crisi d’impresa innescata dalla pandemia di COVID 19 e la prognosi sulla sua durata.
La crisi d’impresa innescata dalla pandemia da COVID-19 ha caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle crisi precedenti, in quanto la crisi o l’insolvenza deriva da causa di forza maggiore e la sua durata richiede la formulazione di prognosi di difficile espressione a causa dell’incertezza sull’evoluzione dell’economia in generale e della pandemia in pariticolare. Soltanto con un congruo tempo a disposizione per osservare le evoluzioni della crisi economica (cd. periodo di osservazione), si potrà fondatamente trovare la soluzione per il superamento della crisi.
6. L’insufficienza delle misure adottate nel 2020 dal legislatore per il salvataggio delle imprese in crisi o in stato di insolvenza.
Le misure adottate dal legislatore con i decreti legge cd. “cura Italia”, “liquidità”, “rilancio”, “semplificazioni” e “agosto” sono prevalentemente destinate alle imprese che non erano in difficoltà al 31/12/2019 e che lo sono divenute per effetto della pandemia da COVID-19. Pur con le molteplici misure varate dal governo nei decreti legge sopra indicati, tuttavia nessuna norma interviene sulla legge fallimentare e sul codice della crisi per affrontare sistematicamente il salvataggio delle imprese in crisi e dei connessi posti di lavoro, tranne l’art. 9 del decreto legge “liquidità” che si limita a concedere una dilazione di 6 mesi nell’esecuzione dei concordati o degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento o dei piani del consumatore o a modificare i termini di adempimento dei concordati approvati ma non ancora omologati, allungandoli di 6 mesi, o a concedere 90 gg. di tempo in più nei concordati con riserva per la definitiva predisposizione del concordato pieno.
Occorre che il legislatore si occupi non sporadicamente, ma con un intervento sistematico delle imprese che per effetto della pandemia da COVID-19 saranno costrette a chiudere e a licenziare il personale dipendente, anche se erano già in difficoltà al 31/12/2019.
7. L’esigenza indifferibile di una nuova procedura concorsuale di carattere conservativo a tutela dei valori aziendali e dei posti di lavoro: la moratoria biennale.
E’ del tutto evidente che il legislatore italiano debba intervenire immediatamente con misure certe ed efficaci per evitare il fallimento e la chiusura di migliaia di imprese, in gran parte di piccole dimensioni, con la perdita dei posti di lavoro impiegati nelle suddette imprese, a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, che hanno inferto un colpo durissimo al tessuto italiano delle piccole imprese. Occorre introdurre una nuova procedura concorsuale a carattere conservativo, di semplice applicazione, su richiesta del debitore, senza votazioni dei creditori, con un limitato impegno da parte dell’autorità giudiziaria, che duri almeno due anni e che si fondi su un piano di risanamento economico, finanziario e patrimoniale di almeno pari durata e che assicuri nel periodo di osservazione biennale un ombrello protettivo dalle iniziative coattive dei creditori: la moratoria biennale.
8. La subordinazione del principio del miglior soddisfacimento dei creditori a quelli della salvaguardia dei valori aziendali e dell’occupazione: il bilanciamento degli interessi.
La nuova procedura non deve avere come scopo quello del miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori, come l’attuale concordato preventivo, bensì la salvaguardia dei valori aziendali e dei posti di lavoro, come l’attuale amministrazione straordinaria, operando un bilanciamento degli interessi in conflitto a favore della conservazione dei complessi produttivi e dell’occupazione. Per tutelare gli interessi dei creditori, il cui credito non potrà essere azionato per due anni, è prevista una misura a carattere generale, secondo cui i creditori anteriori per prestazioni di servizi e per cessioni di beni potranno emettere all’apertura della procedura la nota di credito agli effetti dell’IVA, portando così in detrazione l’IVA di rivalsa, senza che l’impresa in procedura sia obbligata alla registrazione della nota di credito nei propri registri contabili agli effetti dell’IVA e al relativo versamento, finché è aperta la procedura, per cui al massimo per due anni. Ciò permetterà nel normale dei casi un recupero immediato di circa un quinto del credito “congelato”. Alla chiusura della procedura, il debitore dovrà annotare le note di credito nei registri agli effetti dell’IVA, potendo dilazionare il debito relativo in 72 rate mensili, senza interessi. Inoltre, è prevista una misura selettiva secondo cui i creditori anteriori ccdd. strategici e quelli che sono lavoratori dipendenti dell’impresa potranno ricevere durante la procedura il pagamento dei loro crediti concorsuali e delle retribuzioni anteriori in deroga alla par condicio creditorum, con il parere favorevole del commissario. Analoga misura selettiva è prevista per i debiti ipotecari sugli immobili strumentali all’attività imprenditoriale.
9. Le imprese destinatarie della moratoria: tutte le imprese in crisi da covid-19 e le piccole imprese e le microimprese già in difficoltà al 31/12/2019.
I destinatari della moratoria sono tutti gli imprenditori, commerciali, agricoli, sotto-soglia o minori. Si tratta, dunque, di una procedura che da un punto di vista soggettivo comprende sia le imprese ccdd. fallibili, sia quelle non fallibili, rientranti nel sovraindebitamento.
L’impresa, che chiede la moratoria, deve versare in una situazione di crisi, intesa come rischio o pericolo di insolvenza Nel concetto di crisi è compreso lo stato di insolvenza.
Inoltre, in aderenza alla comunicazione della commissione europea del 29 giugno 2020, n. 4509, potranno accedervi non solo le imprese che sono in crisi a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, ma anche quelle piccole (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro), come pure le microimprese (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), che erano già in crisi al 31/12/2019.
10. L’accesso alla procedura su domanda del debitore.
La procedura, che è una procedura concorsuale, si avvia solo su domanda del debitore; l’apertura della procedura non può avvenire su richiesta di un creditore o del P.M., né può essere aperta d’ufficio. La domanda di apertura della procedura può essere completa oppure semplificata, ossia in questo secondo caso, con riserva di presentazione degli altri documenti entro un termine di 4 mesi fissato dal tribunale, che si pronuncia sulla domanda semplificata. Il progetto di legge si ispira alle norme del concordato con riserva, al fine di assicurare subito degli effetti protettivi al debitore.
11. Gli effetti della domanda sui creditori.
La domanda completa o semplificata va pubblicata subito nel registro delle imprese e dalla pubblicazione si producono immediatamente degli effetti sui crediti dei creditori (cd. automatic stay). I debiti non scaduti si presumono scaduti alla data della pubblicazione, ma non si convertono in debiti pecuniari. I crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda sono prededucibili per legge, compresi quelli sorti prima ma contratti in funzione dell’apertura della procedura, come quelli professionali.
11.1. Le misure protettive automatiche (cd. automatic stay).
Gli effetti processuali consistono nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e di acquisire diritti di prelazione, come per es. ipoteche giudiziali, sul patrimonio del debitore, con lesione della par condicio creditorum. Le prescrizioni dei diritti dei creditori si sospendono e le decadenze non si verificano.
11.2. Gli interessi successivi alla domanda.
I crediti chirografari producono interessi durante la procedura solo in misura legale. Quelli prelatizi producono interessi nella misura convenzionale, se superiore, come di regola, a quella legale. La scadenza del debito per interessi successivi è differita al termine della procedura, come il debito in linea capitale.
12. La nomina del commissario giudiziale e i suoi poteri.
Il Tribunale si pronuncia sulla domanda di moratoria, anche in forma semplificata, nominando in ogni caso un commissario giudiziale, scelto tra i professionisti di cui all’art. 28 l. fall., che nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale. Il commissario ha rilevanti poteri, sia perché vigila sulla gestione, sia perché è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio e vincolante al tribunale circa l’ammissione alla procedura dell’imprenditore istante. Riferisce al tribunale ogni due mesi sulla gestione dell’impresa, osservando che non si aggravi il dissesto e che non siano compiuti atti in frode ai creditori. In tali casi, chiede la revoca della procedura. Autorizza, altresì, le deroghe alla par condicio creditorum necessarie alla continuità della gestione, come il pagamento dei creditori anteriori strategici, compresi i dipendenti e le rate del mutuo a scadere, con ipoteca sull’immobile strumentale all’attività imprenditoriale.
13. Il piano di continuità della gestione per il risanamento dell’impresa nel biennio.
Fulcro della procedura è il piano di risanamento dell’impresa, che va predisposto dall’imprenditore, ma non va attestato da professionisti indipendenti, per esigenze di semplificazione e per contenere i costi della procedura. Il piano deve avere una durata almeno biennale e può prevedere il finanziamento pubblico postergato di cui all’art. 5 e il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, di cui all’art. 6. Nel piano va previsto il pagamento dei debiti anteriori alla scadenza della moratoria, anche grazie all’erogazione del finanziamento postergato e, se del caso, della sovvenzione per i pagamenti ai dipendenti. Il commissario è chiamato ad un compito assai impegnativo, in quanto deve esaminare la veridicità dei dati aziendali, posti alla base del piano e la fattibilità del piano di risanamento, esprimendo un parere obbligatorio e vincolante che, se favorevole, è condizione per l’ammissione alla procedura.
14. L’ammissione alla procedura e i suoi effetti.
L’ammissione alla procedura si ha con decreto del tribunale che produce diversi effetti indicati nell’art. 3. Circa il debitore, occorre rilevare come con l’apertura della procedura non si produca alcuno spossessamento, nemmeno attenuato, mantenendo l’imprenditore il potere di compiere durante la procedura gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, sia pure con la vigilanza del commissario giudiziale, il quale – però – deve essere previamente informato del compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
14.1 La moratoria biennale dei crediti anteriori e degli interessi successivi.
Il primo effetto dell’ammissione alla procedura è il differimento di 24 mesi della scadenza dei debiti anteriori e degli interessi successivi, vale a dire la cd. moratoria biennale.
14.2. Il divieto di pagamento o soddisfazione dei creditori anteriori e le deroghe ammesse: il pagamento dei creditori strategici, dei dipendenti e delle rate del mutuo garantito dall’immobile strumentale.
Il secondo effetto è il divieto di pagamento dei debiti anteriori, salvo le deroghe autorizzate dal commissario giudiziale, già in precedenza illustrate. Qualora i debiti anteriori possano essere soddisfatti prima del biennio, grazie anche all’erogazione dei finanziamento pubblico postergato e della sovvenzione per il pagamento delle retribuzioni, l’impresa potrà uscire dalla procedura anche prima del compimento del biennio, come disciplinato dall’art. 7. Più probabile è che il finanziamento pubblico postergato sia utilizzato per pagare i creditori prededucibili della continuità e quelli anteriori strategici, assicurando il salvataggio dell’impresa e dei posti di lavoro.
14.3. L’esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale.
Il terzo effetto è di natura penale e consiste nel dichiarare esenti dai reati di bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti eseguiti in base al piano di risanamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. i, anche se le somme impiegate per eseguire i pagamenti dei debiti anteriori provengono dai finanziamenti postergati di cui all’art. 5 e dalle sovvenzioni di cui all’art. 6. Si tratta delle stesse esenzioni già previste dall’art. 217-bis l. fall. per i pagamenti eseguiti nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa.
14.4. L’esenzione da revocatoria fallimentare.
Il quarto effetto è di natura civilistica e consiste nel non assoggettare a revocatoria nell’eventuale successivo fallimento sia gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di risanamento di cui all’art. 1, comma 2, lett i, sia gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Si tratta di una misura volta a dare stabilità agli atti compiuti durante la procedura, assicurando i contrenti in bonis con l’imprenditore in moratoria che l’atto, il pagamento o la garanzia non verrà poi revocato nel successivo eventuale fallimento.
14.5. L’accesso al finanziamento pubblico postergato ai creditori chirografari concorsuali.
Il quinto effetto è l’accesso al finanziamento pubblico, erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in conformità al Quadro temporaneo di per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia, della Commissione U. E..
Il presente progetto di legge si caratterizza rispetto alle altre proposte, pubblicate sui media, in quanto utilizza il debito subordinato, quale strumento adeguato per sostenere le imprese in difficoltà finanziarie a causa della pandemia da covid-19. Si tratta di uno strumento meno distorsivo rispetto agli strumenti di capitale o agli strumenti ibridi di capitale e debito, dato che non può essere convertito automaticamente in capitale quando l’impresa è in attività. Il debito subordinato è subordinato ai creditori di primo rango in caso di procedure di insolvenza, il che significa che è postergato rispetto ai creditori chirografari.
In base alla comunicazione della Commissione U.E. del 29 giugno 2020, n. 4509, il finanziamento pubblico postergato può essere utilizzato anche per sostenere le piccole imprese e le microimprese che erano già in difficoltà al 31/12/2019, oltreché per tutte le imprese, grandi, medie e piccole, che sono entrate in crisi a causa del Covid-19.
14.6. I finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti all’impresa in procedura di moratoria.
In aderenza agli indirizzi della Commissione europea C (2020)1863 – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, il presente progetto di legge disciplina tre tipi di finanziamento pubblico postergato, la cui erogazione è previsto che sia effettuata dalla Cassa Depositi e prestiti s.p.a. nella forma della sovvenzione diretta.
Tutti i finanziamenti del progetto di legge sono subordinati all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
14.7. La sovvenzione diretta della Cassa Depositi e Prestiti a tassi di mercato.
Il primo tipo di finanziamento è il seguente:
a) il finanziamento per importi limitati, concesso a tassi di mercato, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 5, con un massimale di euro 800.000 per impresa, erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 citata.
14.8. Il finanziamento a tassi agevolati concesso entro i massimali fissati dall’UE.
Il secondo tipo di finanziamento è il seguente:
b) il finanziamento, concesso con tassi agevolati, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5, erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 citata, della durata massima di 6 anni con un massimale non superiore al maggiore tra i due seguenti parametri
a. per le grandi imprese
i. 2/3 del costo annuo del personale dell’impresa del beneficiario per il 2019 o
ii. l’8,33% del fatturato totale dell’impresa del beneficiario per il 2019
b. per le PMI, comprese le microimprese
i. il costo annuo del personale dell’impresa del beneficiario per il 2019 o
ii. il 12,5% del fatturato totale dell’impresa del beneficiario per il 2019.
Se la durata del finanziamento non supera 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le grandi imprese, allora l’importo del finanziamento può superare i suddetti massimali fino a coprire il fabbisogno di liquidità nei suddetti periodi, purché sia previsto nel piano di risanamento.
14.9. Il finanziamento concesso oltre i massimali fissati dall’UE alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione COVID 19.
Il terzo tipo di finanziamento è il seguente:
c) il finanziamento, concesso con tassi agevolati ma crescenti, di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 5, della durata massima di 10 anni, con un massimale che supera entrambi i parametri sopra indicati, erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.11 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 citata, per rispettare la parità di trattamento con la normativa europea in tema di aiuti di Stato relativi alle misure di ricapitalizzazione Covid 19.
In particolare, il prestito è concesso se tra l’altro:
a. senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile del beneficiario o da indicatori analoghi;
b. il beneficiario non sia in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili;
c. le misure esistenti per coprire fabbisogno di liquidità siano insufficienti per garantire la redditività del beneficiario;
d. vi sia un interesse pubblico al salvataggio dell’azienda, per evitare difficoltà di ordine sociale o l’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica o il rischio di perturbazione di un servizio importante per la collettività;
e. che il finanziamento sia previsto nel piano di continuità di cui all’art. 1, co. 2, lett. i e che ne sia previsto il rimborso, secondo prefissate scadenze.
14.10. La sovvenzione per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per evitare i licenziamenti durante al pandemia di COVID 19.
Si tratta di un aiuto di Stato, previsto all’art. 6 del presente progetto di legge, per il salvataggio dei posti di lavoro, già utilizzato dal legislatore italiano con il decreto legge n. 34/2020, conv. con mod. nella legge n. 77/2020 (art. 60) nella forma della sovvenzione diretta, volto ad evitare i licenziamenti dei dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.
Tale misura è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 » e successive modifiche e integrazioni.
E’ riservata alle imprese che sono in difficoltà a causa del Covid-19.
15. La chiusura della procedura in caso di risanamento: il rientro in bonis dell’impresa.
In caso di successo del piano di risanamento, anche prima dello scadere del biennio, la procedura può essere dichiarata chiusa, con il conseguente rientro in bonis del debitore.
16. Il rimborso del finanziamento pubblico postergato.
In caso di successo del piano di risanamento, con il rientro in bonis del debitore, il rimborso del finanziamento postergato può essere eseguito secondo il piano di ammortamento previsto al momento della concessione del prestito.
17. La conversione in concordato preventivo o in fallimento in caso di crisi o di insolvenza al termine del biennio. Gli effetti sul finanziamento postergato.
Qualora, invece, al termine del biennio l’impresa non sia ancora risanata e versi in stato di crisi o di insolvenza, allora potranno essere utilizzati gli odierni strumenti di risoluzione delle crisi d’impresa, previsti nella legge fallimentare o nel codice della crisi, che – a quell’epoca - dovrebbe essere entrato in vigore, rebus sic stantibus. Se è consigliabile l’adozione di uno strumento conservativo, si potrà far ricorso al concordato preventivo (o al concordato minore) con continuità, procedendo al deposito al termine della procedura di moratoria di una proposta piena di concordato.
Se, viceversa, non vi saranno prospettive di recupero dell’efficienza aziendale e l’impresa non risulterà risanabile, allora a seconda dei casi potranno essere utilizzate le procedure concorsuali di liquidazione giudiziale (oggi fallimento) o di liquidazione controllata (oggi liquidazione del patrimonio) oppure di concordato preventivo liquidatorio o di concordato minore liquidatorio (oggi accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento).
Si avrà, dunque, una conversione della procedura di moratoria in altra procedura concorsuale conservativa o liquidatoria, a seconda dei casi, con conservazione degli effetti della moratoria.
Il finanziamento postergato in tal casi difficilmente potrà essere rimborsato, per cui da un punto di vista economico di trasformerà in un contributo a fondo perduto.
18. La chiusura della procedura con l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., anche con efficacia estesa ex art. 182-septies l. fall..
Qualora, invece, sia possibile depositare al termine della moratoria una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche con efficacia estesa, la procedura verrà dichiarata chiusa dal tribunale, pur potendo conservare gli effetti della moratoria nell’accordo da omologare.
In tal caso, il debito postergato subirà il trattamento previsto nell’accordo.
19. Il piano di risanamento attestato ex art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. al termine della moratoria.
Da ultimo, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, alla chiusura della procedura, il debitore potrà depositare il piano attestato di risanamento, ex art. 67 co. 3, lett. d) l. fall. nell’ambito di un accordo con i creditori, pubblicando sul registro delle imprese il suddetto piano.
20. Conclusioni e prospettive di riforma.
Il presente progetto di legge si propone di colmare una lacuna dell’ordinamento concorsuale italiano, resa evidente dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha portato e porterà per cause di forza maggiore migliaia di imprese alla crisi e all’insolvenza. I provvedimenti adottati dal governo, pur fronteggiando con centinaia di misure temporanee e straordinarie le esigenze, che via via si sono rese urgenti ed indifferibili, delle imprese, dei professionisti, degli enti non profit, degli enti pubblici, dei consumatori e delle famiglie, tuttavia non hanno affrontato sistematicamente la crisi delle imprese, lasciando a disposizione di queste ultime, per superare le difficoltà in cui sono cadute, i soli strumenti e le procedure di regolazione della crisi, attualmente vigenti, che sono inidonei a risolvere lo tsunami di crisi che si profila all’orizzonte a partire dal 2021.
Qualora il legislatore non provvedesse urgentemente a colmare tale lacuna, vi è il concreto pericolo che tali imprese siano costrette alla chiusura e al fallimento, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro e una distruzione di ricchezza nazionale, senza precedenti, dato che verrebbe gravemente perturbato soprattutto il tessuto delle piccole imprese italiane.
Il presente progetto di legge è stato redatto in conformità alle indicazioni della Commissione europea sulle misure di sostegno all’economia che non siano configurabili come aiuti di Stato.
In questo quadro, anzitutto, il progetto di legge valorizza e disciplina una opzione che la Commissione europea ha indicato tra le misure adeguate per sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dopo la pandemia da COVID-19: il debito pubblico subordinato o postergato. Si tratta di una opzione che il governo italiano ha fino ad oggi irragionevolmente ignorato.
Si ritiene, infatti, che lo strumento ideale per superare la crisi di liquidità dopo l’emergenza sanitaria sia l’erogazione di un finanziamento pubblico postergato nell’ambito di una procedura concorsuale conservativa, sotto la vigilanza di un professionista esperto come il commissario giudiziale, di nomina giudiziale. Infatti, si ritiene che non risolva la situazione di indebitamento quel finanziamento che sia prededucibile, in quanto ad un debito pregresso si sostituisce un debito successivo di rango superiore. Anzi, è più probabile che il dissesto di aggravi per effetto degli interessi successivi. Del pari, il finanziamento chirografario, una volta erogato, se il suo netto ricavo viene utilizzato per il pagamento dei crediti parimenti chirografari, produce solo la sostituzione di un creditore nuovo ad uno vecchio, ma la situazione non cambia. Nemmeno il contributo a fondo perduto, erogato senza condizioni, è da ritenere che sia uno strumento idoneo a risolvere le crisi d’impresa, perché non esige che il beneficiario adotti comportamenti virtuosi, volti a risanare l’azienda, finendo per essere un semplice aiuto “a pioggia”. Anche l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese nel momento in cui sono in crisi, modificando gli assetti proprietari, è soggetto ai limiti indicati nell’art. 5, comma 6 e mal si adatta alle piccole imprese. Ecco allora che il finanziamento pubblico postergato, previsto in un piano di risanamento biennale, può consentire ai creditori anteriori di ricevere il pagamento, anche parziale delle loro ragioni creditorie, specialmente se si tratta di creditori strategici, assicurando la continuità della gestione, mentre per il debitore il nuovo debito ha un rango inferiore rispetto al debito precedente pagato, per cui la sua situazione patrimoniale e finanziaria nettamente migliora. Nell’arco biennale del piano di risanamento, collocato in un ambiente protetto come una procedura concorsuale conservativa, se il risanamento avrà successo, allora il finanziamento potrà essere rimborsato secondo le previsioni del piano di ammortamento, mentre se il risanamento non avrà successo, allora la postergazione avrà l’effetto economico di trasformare un debito in un contributo a fondo perduto o se si vuole in capitale.
Infine, per le piccole imprese e le microimprese, come definite dalla legislazione eurounitaria, gli aiuti di Stato possono essere concessi anche alle imprese che già erano in difficoltà al 31/12/2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale. Orbene, nel diritto italiano le procedure di insolvenza sono le seguenti, come individuate dall’allegato A del regolamento UE 2015/848 del 20 maggio 2015: Fallimento, Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria, Accordi di ristrutturazione, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), Liquidazione dei beni. Pertanto, occorre introdurre una procedura conservativa nuova, che abbia come presupposto oggettivo non l’insolvenza, ma solo la crisi, da intendersi anche come temporanea difficoltà ad adempiere, che era, come noto, il presupposto oggettivo della abrogata procedura di amministrazione controllata, come la moratoria di cui al presente progetto di legge, altrimenti il finanziamento pubblico postergato non potrà essere erogato alle piccole imprese.
Progetto di legge di iniziativa parlamentare
LA MORATORIA BIENNALE PER IL SALVATAGGIO DELLE IMPRESE IN CRISI DA PANDEMIA DI COVID-19
Art. 1. Domanda di ammissione alla procedura.
TITOLO IV
DELLA MORATORIA
(art. 187 legge fallimentare)
1. L’imprenditore, commerciale o agricolo, anche se minore, compreso il titolare di una start up innovativa, che si trova in stato di crisi anche a causa della emergenza sanitaria da Covid 19, può chiedere al Tribunale l’ammissione alla procedura concorsuale di moratoria per il salvataggio dell’azienda e la conservazione dei posti di lavoro per un periodo non superiore a due anni.
2. L’imprenditore deposita presso il tribunale: a. le scritture contabili e fiscali obbligatorie, b. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, c. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, d. in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, e. uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, f. l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, g. l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, h. un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, i. il piano di continuità della gestione per il risanamento dell’impresa entro il biennio.
3. L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di moratoria, riservandosi di presentare il piano di continuità della gestione entro 4 mesi e i documenti di cui al precedente comma alle lettere d. e. f. g. h.
4. La domanda è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere entro il giorno successivo ed è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno precedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
5. Il tribunale delega un giudice alla procedura, nominando un commissario giudiziale, scelto tra i professionisti di cui all’art. 28 della legge fall., che vigila sulla gestione e, nel caso di domanda semplificata di cui al comma 3, concede il termine di 4 mesi per la presentazione del piano di risanamento e della restante documentazione mancante.
6. Al commissario giudiziale si applicano gli articoli 165, comma 1 e 2, in quanto compatibili. Il compenso è determinato secondo i parametri previsti per il concordato preventivo senza forme di liquidazione dei beni, con una riduzione del quaranta per cento.
Art. 2 Effetti della domanda.
(art. 188 legge fallimentare)
1. Dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
2. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, a meno che non siano autorizzati dal giudice.
3. I debiti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della pubblicazione della domanda sul registro delle imprese.
4. Dalla data pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, gli interessi sui crediti chirografari maturano nella misura legale fino alla chiusura della procedura. Gli interessi sui crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio maturano nella misura convenzionale, se superiore a quella legale. Il debito per interessi successivi scade alla chiusura della procedura.
5. Dalla data pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e per tutta la procedura l’imprenditore compie gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione sotto la vigilanza del commissario giudiziale, al quale devono essere comunicati prima del loro compimento solo quelli di straordinaria amministrazione.
6. I crediti di terzi, compresi quelli professionali per il superamento della crisi, sorti in funzione o in occasione della presente procedura, anche a partire dalla domanda con riserva, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili per legge.
Art. 3 Ammissione alla procedura.
(art. 189 legge fallimentare)
1. Il tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette l’imprenditore al beneficio della moratoria, con decreto non soggetto a reclamo.
2. Per effetto del decreto di ammissione
- a) la scadenza dei debiti concorsuali è differita al termine della procedura, la cui durata massima è di due anni dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di cui all’art. 1, comma 4;
- b) l’imprenditore ha accesso al finanziamento pubblico postergato di cui all’art. 5 seguente;
- c) l’imprenditore ha accesso alle sovvenzioni dirette al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID 19, di cui all’art. 6 seguente;
- d) si applica l’art. 217-bis l. fall. ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento effettuate in esecuzione del piano di risanamento cui all’art. 1, comma 2, lett. i;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di risanamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. i, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo la pubblicazione della domanda con riserva di cui all’art. 1, comma 3, non sono soggetti all’azione revocatoria nell’eventuale successivo fallimento;
- f) i creditori concorsuali per cessioni di beni e prestazioni di servizi, che hanno addebitato l’IVA di rivalsa all’imprenditore in moratoria, possono emettere la nota di credito di cui all’art. 26 del d.p.r. n. 633/72 e succ. mod. ed int., recuperando l’IVA relativa; l’imprenditore in moratoria non è obbligato ad annotare nei registri agli effetti dell’IVA tali note di credito e a versare l’IVA relativa, finchè è aperta la procedura di moratoria.
Art. 4 Poteri del commissario giudiziale.
(art. 190 legge fallimentare)
1. Il commissario riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull’andamento della gestione.
2. L’imprenditore può essere autorizzato dal commissario giudiziale a pagare debiti anteriori per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa. Alle medesime condizioni può essere autorizzato a pagare le retribuzioni anteriori ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica, in deroga al disposto dell’articolo 2, comma 3, l. al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di moratoria, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il commissario lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, a condizione che il credito garantito possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.
4. Il commissario giudiziale, quando viene a conoscenza di fatti che consigliano la revoca della moratoria, relaziona il giudice delegato.
5. Il giudice delegato promuove dal tribunale la revoca della moratoria se i fatti denunciati hanno notevolmente aggravato il dissesto o sono diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Art. 5. Finanziamento pubblico agevolato, postergato ai creditori chirografari.
(art. 191 legge fallimentare)
1. Il finanziamento di cui all’art. 3, comma 2, postergato ai creditori anteriori chirografari, è erogato sotto forma di sovvenzione diretta all’impresa, ammessa alla moratoria, dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., inconformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
a. che l’importo non superi 800.000 euro;
b. che sia previsto nel piano di continuità di cui all’art. 1, co. 2, lett. i per coprire il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;
c. che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
d. che sia concesso entro il 31 dicembre 2020;
e. che sia concesso a tassi di mercato.
2. Per le piccole imprese e le microimprese (ai sensi dell’allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria) non si applica la condizione di cui alla precedente lettera c, purché l’impresa beneficiaria non sia soggetta al 31 dicembre 2019 a fallimento, concordato preventivo liquidatorio per insolvenza, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione del patrimonio e non abbia ricevuto aiuti di Stato per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
3. La concessione finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final– «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
4. Il finanziamento di cui all’art. 3, comma 2, postergato ai creditori anteriori chirografari, è erogato sotto forma di tasso d’interesse agevolato all’impresa, ammessa alla moratoria, dalla Cassa Depositi e Prestiti, s.p.a. inconformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
a. che il tasso di interesse agevolato non sia superiore al tasso di base IBOR a 1 anno, più i margini per il rischio di credito, indicati nella tabella seguente
Tipo di beneficiario |
Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno |
Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni |
Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni |
PMI |
25 punti base |
50 punti base |
100 punti base |
Grandi imprese |
50 punti base |
100 punti base |
200 punti base |
oltre una maggiorazione pari a 150 punti base per le PMI e 200 punti base per le grandi imprese;
b. che la durata del finanziamento non superi i 6 anni;
c. che l’importo non superi il maggiore dei seguenti massimali
a. per le grandi imprese
i. 2/3 del costo annuo del personale dell’impresa del beneficiario per il 2019 o
ii. l’8,33% del fatturato totale dell’impresa del beneficiario per il 2019
b. per le PMI, comprese le microimprese
i. il costo annuo del personale dell’impresa del beneficiario per il 2019 o
ii. il 12,5% del fatturato totale dell’impresa del beneficiario per il 2019
d. se l’importo del prestito, previsto nel piano di continuità, supera il maggiore dei massimali di cui alla lettera c, tale importo può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità al momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità va autocertificato dall’imprenditore.
5. La concessione finanziamento di cui al comma 3 del presente articolo è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final– «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
6. Se l’importo del finanziamento di cui all’art. 3, comma 2, previsto nel piano di continuità, supera entrambi i massimali seguenti
a. per le grandi imprese
i. 2/3 del costo annuo del personale dell’impresa del beneficiario per il 2019 o
ii. l’8,33% del fatturato totale dell’impresa del beneficiario per il 2019
b. per le PMI, comprese le microimprese
i. il costo annuo del personale dell’impresa del beneficiario per il 2019 o
ii. il 12,5% del fatturato totale dell’impresa del beneficiario per il 2019
allora il finanziamento di cui all’art. 3, comma 2, è erogato, se si verificano le seguenti condizioni, poste per rispettare la parità di trattamento con la normativa europea in tema di aiuti di Stato relativi alle misure di ricapitalizzazione Covid 19:
a. che senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile del beneficiario o da indicatori analoghi;
b. che il beneficiario non sia in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili;
c. che le misure orizzontali esistenti per coprire fabbisogno di liquidità siano insufficienti per garantire la redditività del beneficiario;
d. che vi sia un interesse pubblico al salvataggio dell’azienda, per evitare difficoltà di ordine sociale o l’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica o il rischio di perturbazione di un servizio importante per la collettività;
e. che l’importo del prestito non superi il minimo necessario per assicurare la redditività del beneficiario e il ripristino della situazione patrimoniale del beneficiario al 31/12/2019;
f. che la remunerazione minima del prestito sia almeno pari al tasso di base (IBOR a 1 anno), più il premio indicato di seguito
Tipo di destinatario |
1o anno |
2o e 3o anno |
4o e 5o anno |
6o e 7o anno |
8o anno e successivi |
PMI |
225 punti base |
325 punti base |
450 punti base |
600 punti base |
800 punti base |
Grandi imprese |
250 punti base |
350 punti base |
500 punti base |
700 punti base |
950 punti base |
g. che il finanziamento sia previsto nel piano di continuità di cui all’art. 1, co. 2, lett. i e che ne sia previsto il rimborso, secondo prefissate scadenze;
h. che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
i. che la concessione del finanziamento avvenga entro il 30 giugno 2021;
j. che la durata del finanziamento non superi 10 anni.
7. Per le piccole imprese e le microimprese (ai sensi dell’allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria) non si applica la condizione di cui alle precedenti lettere e ed h, purché l’impresa beneficiaria non sia soggetta al 31 dicembre 2019 a fallimento, concordato preventivo liquidatorio per insolvenza, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione del patrimonio e non abbia ricevuto aiuti di Stato per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
8. La concessione del finanziamento di cui al comma 6 del presente articolo è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.11 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final– «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6. La sovvenzione diretta per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
(art. 192 legge fallimentare)
1. La sovvenzione diretta per il pagamento delle retribuzioni dei dipendentiviene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di moratoria ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concessa la sovvenzione. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
2. La sovvenzione mensile per il pagamento delle retribuzioni non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
3. La sovvenzione per il pagamento delle retribuzioni può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
4. La sovvenzione di cui al presente articolo non può in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
5. La sovvenzione di cui al presente articolo spetta se al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
6. La sovvenzione di cui al presente articolo è concessa entro il 31 dicembre 2020.
7. La concessione della sovvenzione di cui al presente articolo è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final– «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7. Chiusura della moratoria e conversione in altra procedura.
(art. 193 legge fallimentare)
1. L’imprenditore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale, anche prima del termine stabilito, la cessazione della procedura. In tal caso, il tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario, provvede con decreto pubblicato a norma dell’art.17 l. fall..
2. In qualunque momento durante la procedura, l’imprenditore che non ha risanato la propria posizione debitoria può depositare in base alla normativa attualmente vigente.
(i) una domanda di concordato preventivo o di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o di fallimento in proprio o di liquidazione del patrimonio, conservando gli effetti di cui all’art. 2 e 3, (ii) una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della l. fall.., anche con efficacia estesa ex art. 182-septies della l. fall. o un piano di risanamento, attestato ex art. 67, co. 3, lett. d) della l. fall..
3. Se al termine della moratoria risulta che l’impresa non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il comma 2.
4. Con la pubblicazione del decreto di cui al comma 1 o con il deposito di cui al comma 2 o comunque alla cessazione della procedura di moratoria per scadenza del termine biennale di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), l’imprenditore ha l’obbligo di annotare nei registri agli effetti dell’IVA le note di credito, emesse dai creditori a norma dell’art. 3, lett. f), e di versare l’IVA a debito relativa, anche dilazionando il pagamento mediante rate costanti, senza addebito di interessi, fino ad un massimo di 72 mesi.
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