CrisiImpresa


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 09/09/2020 Scarica PDF

Il sistema dell'allerta e della composizione preventiva della crisi

Lucia De Bernardin, Giudice delegato nel Tribunale di Catania


Sommario: 1. L’OCRI e la composizione assistita come strumenti di allerta. – 2. Le procedure innanzi all’OCRI. – 3. La scommessa del legislatore sull’efficacia dell’azione dell’OCRI.

     

1. L’OCRI e la composizione assistita della crisi come strumenti di allerta

Il codice della crisi pone quale primo presidio per l’emersione tempestiva della crisi gli obblighi di segnalazione a carico dei soggetti di cui agli artt. 14 e 15 del codice e gli obblighi organizzativi a carico dell’imprenditore: se questi strumenti di rilevazione degli indici della crisi e le iniziative intraprese dall’imprenditore non si rivelano (o non appaiono) adeguate al suo superamento, i soggetti qualificati trasmettono lasegnalazione al neo istituito organismo di composizione della crisi (OCRI), costituito presso ciascuna Camera di commercio[2].

Il codice della crisi ha così recepito le indicazioni fornite dall’art. 4 della legge delega n.155/2017 che prescriveva l’istituzione di procedure confidenziali collocate fuori dall’alveo della giurisdizione per la ricerca di una soluzione della crisi[3]. La ragione di una siffatta scelta del legislatore affonda le radici nella convinzione che l’istituzione degli organismi presso il Tribunale avrebbe indotto diffidenza nell’imprenditore connessa al timore che l’accesso alle aule di giustizia significhi sempre e comunque un epilogo giudiziale alla crisi di impresa, segnatamente il fallimento[4].

L’opzione ideologica alla base dell’indicazione del legislatore nazionale appare -ad ogni modo- compatibile con la cd. Direttiva sull’insolvenza[5] che –nell’indicare i possibili modelli di ristrutturazione preventiva- prevede espressamente la possibilità che questi abbiano natura stragiudiziale[6].


2. Le procedure innanzi all’OCRI

Il legislatore delegato ha ritenuto di istituire gli OCRI presso le camere di commercio quali istituzioni destinate –in via prevalente- a gestire il fascio di interessi e di servizi in favore delle imprese[7].

Lo stretto legale fra le Camere di commercio e le imprese ha poi portato a individuare la camera di commercio competente in quella del luogo in cui ha sede legale l’impresa in crisi, con ciò discostandosi dal criterio del COMI, individuato dal codice per incardinare le procedure giudiziali di gestione della crisi di impresa. La scelta -che per un verso potrebbe creare problemi di non coincidenza territoriale fra luogo della camera di commercio e luogo dell’ufficio giudiziario con conseguente disagio per l’accesso ai locali- nondimeno consente di ridurre al massimo i rischi di incertezze legate all’individuazione della camera di commercio cui rivolgere le segnalazioni dell’esistenza di indici di crisi, con conseguente riduzione dei tempi per l’avvio della procedura[8].

L’OCRI opera attraverso i vari soggetti che lo compongono e, segnatamente: il referente (individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato), l’ufficio del referente (ossia l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla camera di commercio) e il collegio degli esperti (nominato di volta in volta per il singolo affare).

Il fulcro del funzionamento dell’OCRI è la composizione di quest’ultimo organo in quanto solo l’adeguata individuazione dei professionisti che l’andranno a comporre e la loro professionalità potranno effettivamente dare l’indispensabile autorevolezza di cui l’organo necessita e riuscire ad individuare una soluzione efficace alla crisi.

Uno dei tre componenti è individuato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa[9], uno dal Presidente della camera di commercio o un suo delegato e uno è: “appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria” (art. 17 co.1 lett. c c.c.i.)[10].

Quanto alle funzioni, il Codice attribuisce all’OCRI la competenza a gestire due diversi (ma potenzialmente connessi) procedimenti: la ricezione della segnalazione dell’allerta e la procedura di composizione assistita della crisi[11].

Previa composizione del collegio, la ricezione della segnalazione dell’allerta e la sua gestione (art. 18 c.c.i.) si articolano: nella convocazione del debitore e dei suoi organi di controllo; nell’acquisizione di dati e informazioni da parte del relatore e –da ultimo- nell’audizione del debitore.

Il procedimento può concludersi con la rilevazione della crisi e l’individuazione –unitamente all’imprenditore- delle possibili misure (tendenzialmente di carattere organizzativo) per porvi rimedio, fissando un termine perché il delegato dal collegio riferisca sulla loro attuazione. All’esito, se il debitore ha posto in essere misure adeguate vi è l’archiviazione del procedimento, mentre se il debitore: “non assume alcuna iniziativa” il collegio riferisce al referente che ne dà notizia ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione. Sempre nell’ipotesi in cui sia rilevata la crisi, il debitore può presentare –all’esito dell’audizione- istanza di composizione assistita della crisi.

Per tentare di limitare il numero delle imprese coinvolte dall’allerta e consapevole delle difficoltà che gli imprenditori hanno nell’ottenere i pagamenti dalle Pubbliche amministrazioni, il legislatore ha anche previsto che il procedimento possa concludersi con un’archiviazione ove: non venga ritenuto sussistente uno stato di crisi ovvero non si tratti di impresa soggetta alla procedura di allerta ovvero, ancora, nell’ipotesi in cui -anche a fronte di indici di crisi- l’organo di controllo ovvero un professionista indipendente attesti: “l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c)” (art. 18 co.2 c.c.i.).

Su altro versante, nell’ipotesi di avvio del diverso procedimento di composizione assistita della crisi ai sensi dell’art. 19 c.c.i. (vuoi all’esito dell’audizione da parte del collegio vuoi a seguito di spontanea richiesta da parte del debitore), il collegio fissa termine non superiore a tre mesi (prorogabile sino a un massimo di ulteriori tre mesi: “solo in caso di positivo riscontro delle trattative”) per la ricerca di una soluzione concordata della crisi con coinvolgimento dei creditori.

Possibili esiti della procedura di composizione sono: il raggiungimento di un accordo (che deve avere forma scritta; non è ostensibile a soggetti diversi da quelli che lo hanno sottoscritto; produce i medesimi effetti del piano attestato di risanamento, segnatamente l’esenzione da azioni revocatore ordinarie; iscrivibile al registro delle imprese solo su richiesta del debitore e col consenso dei creditori) ovvero l’accesso a una procedura giudiziale di soluzione della crisi (omologazione di accordo di ristrutturazione o apertura di concordato preventivo): in questo caso, a richiesta del debitore, il collegio provvede ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

Il legislatore ha poi previsto che -a fronte di mancata individuazione di una soluzione della crisi ovvero se il debitore non compare all’audizione ovvero non deposita domanda di accesso a composizione assistita o a una procedura di regolazione della crisi- il collegio effettui la segnalazione dell’eventuale insolvenza rilevata al referente. Questi, a sua volta, ne dà notizia al Pubblico ministero che dispone di sessanta giorni per la proposizione dell’eventuale istanza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 22 c.c.i.).

Nel corso della procedura di composizione assistita della crisi il debitore può chiedere alla Sezione specializzata in materia di imprese: vuoi: “le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative”; vuoi la sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione a fronte delle perdite sul capitale[12].

 

3) La scommessa del legislatore sull’efficacia dell’azione dell’OCRI

Plurime sono le perplessità già palesate degli operatori dell’impresa e del diritto rispetto all’OCRI e ai procedimenti da questo governati, in relazione a cui –tuttavia- allo stato pur sempre teorico della riflessione, paiono potersi opporre considerazioni di segno contrario di egual peso.

Sono stati espressi dubbi sulla reale capacità degli OCRI di individuare le problematiche della ragione della crisi dell’impresa e –soprattutto- una loro possibile soluzione in maniera più efficiente ed efficace dell’imprenditore[13]. L’idea del legislatore è, tuttavia, quella per cui sin dalla sua audizione l’imprenditore sia attivamente coinvolto nell’individuazione di una soluzione alla crisi ed egli ne resta pertanto escluso solo ove ritenga di non partecipare al dialogo con il collegio dell’OCRI.

Sono state, poi, espresse perplessità circa la reale professionalità dei componenti dell’OCRI nell’ambito della ristrutturazione aziendale, segnatamente in relazione ai soggetti appartenenti alle categorie professionali di riferimento dell’imprenditore. Sul punto, deve rilevarsi che –come ricordato- col decreto correttivo è stato previsto che anche il componente del collegio individuato sulla scorta della terna indicata dal debitore (componente: “amico”) sia individuato nell’ambito dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 356 cci. Peraltro, il collegio è stato deliberatamente immaginato come espressione di diverse professionalità di tal che è questo nel suo complesso –e non i suoi singoli membri- che dovrebbe esprimere la capacità di individuare la soluzione della crisi più adeguata nel caso di specie.

Sono stati avanzati timori sulla reale possibilità che le procedure innanzi all’OCRI restino confidenziali, segnatamente per via della fibrillazione che il loro avvio ingenererebbe nei creditori che dovessero essere coinvolti nell’ambito della procedura di composizione assistita. Tuttavia, non solo le attuali modalità di designazione del collegio appaiono idonee a contenere al massimo il rischio di individuazione dell’impresa se si considera –peraltro- l’area territoriale di competenza dell’OCRI[14], ma i componenti dell’OCRI sono tenuti al segreto e non possono essere tenuti a deporre sui fatti appresi nell’ambito delle proprie funzioni (art. 5 co.1 e 4 c.c.i.)[15].

Preoccupazioni sono state poi avanzate in relazione alle possibili reazioni degli operatori rispetto alla notizia della procedura[16], preoccupazioni che –tuttavia-: da un lato, sembrano essere state già considerate dal legislatore che ha espressamente preso posizione in ordine alle sorti dei contratti pendenti[17]; dall’altro, sembrano potersi fugare dovendosi assumere l’esistenza di operatori economici razionali che, se coinvolti in un serio e concreto progetto di ristrutturazione del debito, non possono che avere interesse al proseguimento dell’attività d’impresa del proprio debitore che ne consenta la realizzazione piuttosto che al suo affossamento.

E ancora, critiche sono state mosse al mancato riconoscimento della prededuzione ai professionisti di cui dovesse avvalersi l’imprenditore nell’ambito delle procedure innanzi all’OCRI (art. 6 co. 3 c.c.i.), circostanza che gli precluderebbe la possibilità di avvalersi di professionisti di sua fiducia. A riguardo, deve tuttavia rilevarsi uno dei componenti dell’OCRI sarà individuato nella terna proposta dal debitore (cd. “componente amico”) e che non valgono per tale componente le limitazioni previste per le nomine nelle procedure giudiziali relative ai pregressi rapporti con l’imprenditore.

L’aspetto –tuttavia- che appare maggiormente critico nell’ottica del buon funzionamento dell’OCRI attiene alle già prospettate numerose ipotesi di contestazioni circa le decisioni adottate dai suoi organi[18] e in relazione a cui hanno già iniziato a prospettarsi defaticanti contenziosi amministrativi[19].

Un approccio nell’ottica del “contenzioso” non appare tuttavia in linea con la volontà del legislatore che –prediligendo un luogo non contenzioso per le procedure di allerta- ha dato dimostrazione di voler rendere queste procedure quanto più possibile agili e, soprattutto, rapide nella piena consapevolezza che una tempistica celere è spesso l’unica possibilità per individuare una soluzione prima che la crisi si tramuti in insolvenza. Pare, di contro, potersi ritenere che eventuali doglianze in ordine ad assunte irregolarità nel procedimento innanzi all’OCRI ovvero illegittimità delle scelte adottate possano -ove necessario- essere oggetto di valutazione in via incidentale nell’ambito dei procedimenti giudiziari che dovessero seguire la fase dell’allerta[20].

A fronte delle indicate possibili criticità delle procedure di allerta, il legislatore ha -di contro- voluto scommettere una ampia serie di misure atte a incentivare il ricorso alle procedure di allerta.

Oltre alle misure premiali di cui all’art. 24 c.c.i.[21], non deve –infatti- essere sottovalutata la portata della possibilità di godere delle misure protettive di cui all’art. 20 c.c.i. con deroga importante ai principi di cui agli artt. 2740 e 2741 cc pur in difetto di procedimento giudiziario, unicum nel panorama giuridico italiano. Deroga, quella della possibile sospensione ovvero divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari, che richiederà cautela nell’individuazione degli operatori che ne possono realmente beneficiare per evitare un’interpretazione in contrasto con la direttiva europea che si premura di circoscrivere le misure protettive per l’imprenditore in crisi a quello che abbia prospettive di una reale ristrutturazione[22].

Parimenti, appare potenzialmente dirompente rispetto alle attuali dinamiche che governano la crisi di impresa l’obbligo che grava sui creditori di cooperazione nella fase di ricerca di una soluzione concordata della crisi[23]. Il preciso dovere di collaborare con gli organi dell’OCRI sembra astrattamente idoneo a superare l’impasse in cui spesso si vengono a trovare i debitori che –pur attivandosi per la ricerca di un dialogo con i propri creditori- incontravano resistenze e diffidenze tali da non riuscire nemmeno ad avviare eventuali trattative per la ristrutturazione del debito[24].

In sintesi, non può che prendersi atto che -pur avendo il legislatore inteso scommettere sull’allerta quale chiave di volta della soluzione alla crisi di impresa-, continuano a registrarsi resistenze degli operatori economici all’entrata in vigore delle relative disposizioni, oltre che continue battaglie per il restringimento del loro ambito di applicazione.

Come è stato icasticamente descritto: “Si tratta, ancora una volta, di terreno di conflitto fra una visione più privatistica ed una più pubblicistica della crisi d’impresa (con classica evocazione del confronto fra ruolo etico dell’impresa e spirito liberale) ma il vero ostacolo ad una pacificazione che nessuna regola potrà portare è costituito da una endemica contrapposizione fondata su reciproche diffidenze che ove non rimosse continueranno a rappresentare la zavorra delle soluzioni delle crisi[25].



[1] Il presente contributo costituisce parziale revisione dell’intervento svolto all’incontro IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E I NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI tenutosi a Catania il 24 e 25 gennaio 2020 organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Scuola superiore della magistratura, Corte di appello di Catania. Il contributo orale non voleva essere uno studio di dettaglio degli articoli del codice della crisi e dell’impresa che interessano l’OCRI e si prefiggeva –invece- di offrire una chiave di lettura dell’istituto che fornisse riferimenti di sistema per affrontare l’applicazione e la lettura di disposizioni assolutamente nuove nel panorama della soluzione della crisi di impresa. Le pur molteplici questioni interpretative delle disposizioni che si stanno ponendo con riferimento al concreto funzionamento di questi organismi –pur assunti a fondamento di alcune delle riflessioni esposte- restano pertanto sullo sfondo delle presenti note. 

[2]L’OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III” (art.16 co.1 c.c.i.)

[3]Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi

[4] La relazione illustrativa spiega che: “Si è, quindi, previsto che siano contrassegnate da confidenzialità e si è preferito collocarle al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l’intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi quasi come l’anticamera di una successiva procedura concorsuale d’insolvenza”.

[5] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante: “I quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

[6] L’art.4 prevede che: “5. Il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti salvi altri eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale (…) 6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi”.

[7] Sul punto è stato rilevato che: “Questa funzione esponenziale degli interessi delle imprese ha condotto e conduce tuttora a configurare le camere di commercio quale autonomia funzionale, espressione di una comunità differenziata, capace di autogovernarsi sotto alcuni profili. A ciò si aggiunga la recente tendenza ad attribuire alle camere di commercio, in un’ottica di sussidiarietà, il compito di erogare servizi a tutela della collettività generale” (G. D’Attorre, Gli Ocri: compiti, composizione e funzionamento nel procedimento di allerta, in Il fallimento, 2019, 1429)

[8] Si legge nella relazione illustrativa al codice che: “La competenza territoriale dell’OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell’impresa, senza che rilevi l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell’intervento, ogni dilazione dovuta all’eventuale incertezza sulla competenza”.

[9] Nella relazione illustrativa si spiega che la scelta di individuare la sezione specializzata in materia di impresa quale articolazione dell’organo giurisdizionale deputato alla nomina del componente dell’OCRI è stata effettuata: “proprio a sottolineare che l’istituto è diretto ad agevolare l’imprenditore e non è un’anticipazione dell’apertura di una procedura concorsuale”.

[10] L’attuale formulazione del codice non sembra aver rispettato –quanto al novero dei professionisti potenzialmente nominabili su indicazione del debitore- il criterio direttivo della legge delega secondo cui i professionisti avrebbero dovuto essere individuati attingendo agli elenchi di cui all’art.356 c.c.i. Il testo del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020 sembrerebbe aver emendato tale difformità prevedendo che il terzo componente sia designato: “dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente” e –se ne deve inferire- quindi sempre nell’ambito dei soggetti presenti negli elenchi di cui all’art.356 c.c.i.

[11] Cfr. Art.2 u) c.c.i.: “gli organismi di composizione della crisi d’impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi”. Il testo del decreto correttivo ha precisato che il procedimento di composizione assistita è di competenza dell’OCRI solo in relazione alle imprese non minori, e ciò in quanto per le imprese minori la competenza per la composizione assistita da sovraindebitamento e degli OCC.

[12] Il decreto correttivo deliberato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020 ha previsto che questi provvedimenti siano adottati dal giudice monocratico e nella relativa relazione illustrativa si legge: “L’opzione regolatoria prescelta è diretta a rendere il procedimento più celere e snello; la sottrazione della competenza al collegio è adeguatamente compensata dall’elevata specializzazione dei giudici addetti alla sezione specializzata in materia di imprese e dalla tendenziale tipicità dei provvedimenti che in questa fase possono essere adottati”.

[13] E’ stato evidenziato a riguardo che: “L’OCRI è credibile solo se dimostra di avere svolto un effettivo vaglio critico delle azioni che il debitore intende attuare; lo è molto meno se il piano è un suo prodotto, in quanto esso risentirebbe di una conoscenza comunque sommaria dell’impresa da parte dell’estensore e non sarebbe veramente interiorizzato e fatto proprio dal debitore che dovrà eseguirlo” (R. Ranalli, Le misure di allerta ed il correttivo: un dettaglio che rischia di fare naufragare uno strumento sulla carta efficace, in www.ilfallimentarista.it, 13.01.2020).

[14] L’area di competenza che delle Camere di commercio si è infatti andata estendendo a seguito della rivisitazione delle camere di commercio (Cfr. elenchi di cui al DECRETO 16 febbraio 2018 Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale. (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018) in attuazione del Decreto legislativo del 25/11/2016 - N. 219 Gazzetta Uff. 25/11/2016 n. 276 Art. 3 - (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale).

[15] Questa disposizione che accomuna l’OCRI al difensore evidenzia che: “il ruolo dell’OCRI, pur imprentato a rigorosa obiettività anche a tutela dei creditori e nell’interesse pubblico alla risoluzione tempestiva della crisi, non sia asettica valutazione delle difese e delle proposte del debitore, ma caratterizzata dalla propositiva ricerca della migliore soluzione delle finalità della legge” (V. Zanichelli, Il ruolo dell’OCRI, in Commento al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in quaderni di ineXecutivis, 3/2019, 103).

[16] Nella CIRCOLARE N. 19 DEL 2 AGOSTO 2019 Assonime si legge: “Gli obblighi di segnalazione su fondati indizi di crisi effettuata verso un organismo esterno all’impresa può dar luogo alla diffusione di indiscrezioni sullo stato di salute dell’impresa, che generano un clima di sfiducia verso l’impresa stessa da parte di finanziatori, clienti, fornitori, rendendo difficile la prosecuzione dell’attività e accentuando rapidamente le condizioni di crisi dell’impresa (revoca degli affidamenti, perdita di clienti e fornitori strategici, ecc.)” (pag.8).

[17] L’art.12 co.3 c.c.i. ha infatti previsto che: “L’attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari”.

[18] Ad esempio: tardiva nomina del componente del collegio a fronte della già intervenuta attivazione del potere sostitutivo del referente, erronea esclusione o inclusione di un’impresa dal novero dei soggetti sottoposti alla procedura di allerta, erronea valutazione circa l’adozione –da parte dell’imprenditore- di misure adeguata alla soluzione della crisi ovvero circa il suo attenersi alle indicazioni impartite dall’OCRI, solo per citarne alcuni.

[19] Prospetta l’impugnazione delle deliberazioni del referente dell’OCRI davanti al Tribunale amministrativo regionale: M. Fabiani, La fase dell’allerta non volontaria e il ruolo dell’ocri, in www.ilcaso.it; 09.10.2019.

[20] Si pensi, ad esempio: all’azione di responsabilità ex art.146 l.f. in cui l’imprenditore potrebbe sostenere l’irragionevolezza delle misure indicate dall’OCRI per il superamento della crisi, ovvero alla concessione della proroga del termine per il deposito della proposta di concordato maggiore in cui l’imprenditore potrebbe sostenere di essere stato illegittimamente escluso dalla procedura di allerta per erronea valutazione del referente.

[21] Che sono in sintesi: i. riduzione degli interessi su tributi nella misura legale per tutto il corso del procedimento; ii. riduzione al minimo delle sanzioni tributarie; iii. Riduzione di interessi e sanzioni tributari della metà nella successiva procedura di regolazione della crisi; iv. raddoppio del termine prorogato per il deposito dell’accordo o del concordato; v. preclusione alla presentazione di proposta di concordato con continuità concorrente; vi. causa di non punibilità per le ipotesi meno gravi di bancarotta;

[22] Sul punto, invero: “va segnalato il confronto critico con il Considerando n. (16) della citata Raccomandazione, ove richiede che le difficoltà finanziarie del debitore comportino con tutta probabilità l’insolvenza e il piano di ristrutturazione sia tale da impedirla e garantire la redditività dell’impresa: così da scongiurare potenziali rischi di abuso della procedura. Sono obiettivi ora ripresi nella proposta di direttiva UE del 17 dicembre 2018 (considerando 2, art. 1 lett. a, 4 1.b)”, M. Ferro, Allerta e composizione assistita della crisi nel D.Lgs. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva, in Il Fallimento, 2019, 420.

[23] Art.4 co.3: “I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite”.

[24] Segnala il problema, diffusissimo nella pratica: M. Cataldo, La soggezione dell’impresa in crisi al regime di allerta e composizione assistita della crisi, in Il Fallimento, 2016, 1030.

[25] M. Fabiani, op. cit.


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