Civile


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 15/07/2020 Scarica PDF

Urge un cambio di passo nella riforma della giustizia civile. Cominciamo con un atto di onestà intellettuale: lasciamo in pace il processo civile. Appello al legislatore

Andrea Zuliani, Giudice nel Tribunale di Udine


Alle ben note verità che la giustizia civile italiana è troppo lenta e che questa lentezza disincentiva gli investimenti nel nostro Paese si aggiunge l’urgenza di dimostrarsi meritevoli degli aiuti finanziari – siano essi prestiti agevolati o erogazioni a fondo perduto – promessi dall’Unione Europea per affrontare e superare la crisi economica post Covid-19.

La riforma della giustizia civile è, infatti, una delle riforme al cui efficace e monitorato avvio l’Unione Europea condiziona l’erogazione degli aiuti.

 

E lo Stato italiano si appresta a emanare l’ennesima riforma del processo civile (disegno di legge delega n° 1662-Senato), fingendo di ignorare che la modifica della disciplina processuale poco o nulla ha a che fare con la riforma della giustizia civile e con “l’efficienza del processo civile”[1]. È questa una verità tanto condivisa tra gli addetti ai lavori, quanto ormai taciuta, per evitare di passare per pedanti brontoloni o per la lusinga di poter partecipare con un verso al potente spettacolo delle continue riforme del processo civile succedutesi negli ultimi 25 anni.

Non occorre essere esperti per capire che “l’efficienza del processo civile” non può aumentare mediante espedienti quali iniziare il processo con “ricorso”, invece che con “citazione”, o definire “ordinanza”, e non “sentenza”, il provvedimento con cui il processo si chiude.

 

Sempre restando al di fuori delle minute tecnicalità, si può proporre il seguente semplice ragionamento. Se il problema è che il rito ordinario di primo grado è durato mediamente – nei quattro anni dal 2015 al 2018 – circa 1.300 giorni (cioè circa 3 anni e mezzo)[2], e i tempi tecnici del rito civile ordinario impongono mediamente una durata di circa 250 giorni (90 di termine a comparire per il convenuto, 80 per le memorie scritte successive alla prima udienza e 80 per le difese finali, queste ultime, peraltro, non imposte dal rito, potendo il giudice optare per la discussione orale), come si può pensare che la causa della lunghezza del processo si annidi nella disciplina del processo?

 

Stupisce che l’errore di prospettiva venga corroborato con sillogismi la cui fallacia è di disarmante evidenza. Dal 2009 è stato inserito nel codice di procedura civile il “procedimento sommario di cognizione” (manco a dirlo, comincia con ricorso e termina con ordinanza) che può essere scelto da chi agisce in giudizio e viene confermato dal giudice se la causa non richiede un’istruttoria complessa. Quindi, è il rito con cui vengono oggi trattate molte cause “semplici”. La statistica ci dice che il rito sommario di cognizione ha avuto, tra il 2015 e il 2018, una durata media variabile tra i 342 e i 472 giorni, dunque molto inferiore a quella dei processi trattati con il rito civile ordinario. Ebbene, il falso sillogismo accreditato ad alto livello, è che, se tutte le cause fossero trattate con un processo simile al “procedimento sommario di cognizione”, tutte le cause avrebbero durata simile a quella fatta registrare negli ultimi anni da quelle trattate secondo tale procedimento[3]. Ma non sarebbe più logico pensare che le cause semplici durano meno di quelle complesse e quindi prevedere che, una volta che le cause complesse venissero trattate secondo il “procedimento sommario di cognizione”, la durata media di questo tenderebbe ad allinearsi a quella del processo civile ordinario?

 

Poco male, si dirà. La riforma del processo, alla peggio, sarà una riforma del tutto inutile. Ma purtroppo non è così. Ogni riforma del processo ha costi ineliminabili in termini di maggiore incertezza del diritto e maggiori probabilità che la causa si appesantisca di questioni processuali e giunga a una decisione di “rigetto in rito” (inammissibilità, incompetenza, …), che è il contrario dell’efficienza della giustizia civile. Qui il discorso si farebbe più lungo e complesso, ma, per farsene un’idea, invito a dare un’occhiata, anche solo dall’esterno, alle due poderose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, sulle questioni di competenza poste dall’art. 14 del decreto legislativo n° 150 del 2011 (Cass. n° 4485 del 2018 e Cass. n° 4247 del 2020; complessivamente 68 pagine, nel primo caso, con necessità di proseguire la causa davanti al giudice finalmente indicato come competente: niente male per l’interpretazione di un articolo del decreto legislativo contenente “Disposizioni … in materia di … semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, naturalmente presentato, all’epoca, come uno snodo fondamentale della riforma della giustizia civile finalizzata a garantirne l’efficienza).

 

Le riforme – e le riforme del processo in particolare – hanno costi latenti che è giusto pagare solo se sono riforme utili e, occorre ribadirlo, le riforme del processo sono tendenzialmente inutili al fine del miglioramento dell’efficienza della giustizia civile.

Sono anzi doppiamente dannose, perché, oltre a favorire il proliferare di questioni processuali controverse, consentono di distrarre l’attenzione da quelli che sono i veri nodi da sciogliere: investimenti adeguati per assunzioni che coprano i pensionamenti, informatizzazione e formazione del personale all’uso degli strumenti informatici, razionalizzazione della geografia giudiziaria[4].

 

Ma confido che, almeno questa volta, la volontà di badare alla sostanza del problema riesca a prevalere sulla tentazione di seguire la solita scorciatoia, che permette di illudere il pubblico con l’ennesimo roboante (e vuoto) annuncio della “riforma della giustizia civile”.

 



[1] Tale è l’obiettivo indicato nel titolo del citato disegno di legge n° 1662.

[2] Dati tratti dalla relazione preliminare al disegno di legge n° 1662.

[3] “Le evidenze statistiche illustrate, che dimostrano l’eccessiva durata del processo ordinario di cognizione rispetto agli altri riti, inducono a ritenere utile la sostituzione dell’articolato procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato modellato sull’elastico schema procedimentale del rito sommario oggi previsto dall’articolo 702-bis del codice di procedura civile.” Così, testualmente la relazione di presentazione del disegno di legge.

[4] Il disegno di legge più volte citato prevede la delega al governo anche per una “revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, di cui non si vuole qui mettere in dubbio la pertinenza e la rilevanza rispetto all’obiettivo del miglioramento dell’efficienza della giustizia civile.


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