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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 07/06/2020 Scarica PDF
Usura e onnicomprensività delle voci di costo del credito
Alessandra Fabiani, AvvocatoCorte d’Appello di Lecce, I sez. civ., Sent. n. 293 del 16 marzo 2020, Pres. R. Mele, Est. P. Evangelista.
Usura – Esclusione delle spese di assicurazione – Obbligatorietà – Non sussiste – Onnicomprensività delle voci economiche da considerare per l’accertamento dell’usura – Subordinazione all’art. 644 c.p. delle istruzioni della Banca d’italia
La centralità sistematica della norma dell’art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, impone la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia.
Ai fini dell’accertamento dell’usura, vale l’impostazione “onnicomprensiva” per la rilevanza delle voci economiche da considerare; unico criterio ammesso dal comma 5 dell’art. 644 c.p., con il limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito.
L’esclusione delle spese di assicurazione, prevista dalle Istruzioni della Banca d’Italia in vigore sino a gennaio 2010, contrasta con il disposto dell’art. 644 c.p., anche se tali spese derivano dall’adempimento di obblighi di legge.
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La decisione della Corte d’Appello di Lecce, sulla questione della inclusione, nel calcolo del complessivo costo economico rilevante ai fini della valutazione dell’usurarietà del prestito, delle spese di assicurazione sopportate dal debitore in connessione con l’ottenimento del credito, si inserisce in un contesto giurisprudenziale di legittimità univoco ed unidirezionale.
Le spese di assicurazione devono essere conteggiate ai fini della valutazione di usurarietà del contratto di mutuo perché collegate alla erogazione del credito. Ciò anche nell’ipotesi in cui la stipula della polizza assicurativa sia prevista come obbligatoria dalla legge (com’è per le cessioni del quinto dello stipendio). Ed anche se e per il tempo in cui le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia escludevano tale tipologia di spesa dal calcolo del TEG ai fini usura.
Su quest’ultimo aspetto, la Corte leccese richiama la recente sentenza dellaCassazione, la n. 22458 del 24 settembre 2018 che si è pronunciata su di un caso in cui il finanziamento era stato “stipulato prima del 2010 e, pertanto, nella vigenza delle Istruzioni della Banca d’Italia che escludevano tale polizza dal calcolo del TEGM, (ed) ha affermato la necessità di includere dette polizze, sulla base del principio, che discende immediatamente dall’art. 644 comma 4 c.p., che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, “deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La Corte di merito richiama la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 22458/18 anche sull’irrilevanza della natura obbligatoria ai fini della verifica usuraria della spesa inerente al contratto. I giudici di legittimità hanno precisato che le polizze assicurative previste nei contratti di cessione del quinto, pur derivando dall’adempimento di obblighi di legge, hanno comunque natura remunerativa e quindi devono essere incluse nella verifica.
Nello stesso senso si era già pronunciata anche con la Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2018, n. 9298, Rel. Fraulini (sempre in tema di considerazione ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. del costo della polizza assicurativa) che aveva confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano 14.3.2014 n. 1070 (la quale a sua volta aveva “confermato la sentenza n. 19/11 con cui il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, aveva dichiarato la nullità del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento n. 7043674 sottoscritto tra le parti in data 30 ottobre 2010. 2. Il giudice di appello ha affermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientrava nel concetto di spesa indicato dall'art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario e che pertanto correttamente era stato conteggiato dal Tribunale, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato; ne derivava la nullità del contratto per superamento del c.d. tasso- soglia”).
Al di là della identità di vedute della Suprema Corte di Cassazione sullo specifico tema delle polizze assicurative, ciò che merita particolare evidenza nella sentenza in commento, è l’aver ribadito l’impostazione “onnicomprensiva” per la rilevanza delle voci economiche da considerare ai fini dell’accertamento dell’usura.
La questione della inclusione o meno delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG, infatti, rientra in quella più complessa, relativa a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato su un contratto di mutuo o finanziamento, al fine di determinare se esso possa essere considerato usurario.
La pronuncia della Corte leccese, sullo specifico punto, desta particolare interesse e si rivela di attualità, stante la rimessione alle Sezioni Unite della questione della rilevanza degli interessi moratori per la verifica di usurarietà del contratto e, soprattutto, delle modalità con cui operare il calcolo di tali interessi nel tasso effettivo globale del contratto e di individuare il tasso soglia usura con il quale raffrontare quest’ultimo.
Negli ultimi tre anni, diverse decisioni delle sezioni semplici della Cassazione, pur generalmente condividendo la rilevanza degli interessi moratori ai fini della normativa antiusura, si contraddistinguono per la loro tendenza a considerare “atomisticamente” tale tipologia di interessi e non come parte dell’intero carico economico del contratto di credito e, soprattutto, riconoscono alle istruzioni dell’Istituto di vigilanza una posizione preminente rispetto alla legge statale nella scala gerarchica delle fonti del diritto (Cass. Civ., sez. III, ord. 30.10.2018 n. 27442; sez. III, ord. 28.06.2019 n. 17447; sez. III, ord. 13.09.2019 n. 22890; sez. III, sent. 17.10.2019 n. 26286; sez. I, ord. 22.10.2019 n. 26946; sez. III, sent. 20.05.2020 n. 9237).
Per il primo aspetto, il riferimento è alla soluzione, adottata in tutte le citate sentenze, del raffronto del tasso di mora nominale (e non del tasso complessivo effettivamente applicato al contratto) con il tasso soglia usura; per il secondo aspetto, il riferimento è all’adozione, in talune delle dette decisioni, del cd. “tasso soglia di mora”, ideato nei provvedimenti di Banca d’Italia a seguito di un’indagine campionaria risalente al lontano 2001, quale termine di raffronto per la verifica di usurarietà del contratto.
Con ciò volendosi limitare al richiamo dei soli profili di tali pronunce della Cassazione, attinenti alla sentenza in commento della Corte d’Appello di Lecce.
Ponendosi in chiara dissonanza con esse e riportando i principi espressi dalla prima e più significativa sentenza della Corte di Cassazione sull’argomento delle spese di assicurazione (Cass. Civ., I sez. civ., sent. n. 8806 del 5 aprile 2017, Rel. Dolmetta), la Corte d’Appello di Lecce ricorda la “necessità di veder ripristinata la gerarchia delle fonti in sede di individuazione dei parametri normativi di riferimento, valorizzando – con impostazione coincidente con quella seguita dal Tribunale di Brindisi nella sentenza impugnata – la centralità sistematica della norma dell’art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa, stabilendo la subordinazione all’art. 644 d.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia”.
E’ utile, a tal riguardo, ricordare anche la successiva pronuncia della I sez. civ. della Corte di Cassazione (ord. n. 15188 del 20.06.2017 – Rel. Dolmetta), con la quale venne rimessa al Primo Presidente la questione della rilevanza delle CMS ai fini della legge antiusura per la trasmissione alle sezioni unite, ove è stata affermata, in maniera ancor più incisiva, l’irrilevanza, ancor più che la subordinazione ad essa, nell’ambito della legge 108/96, delle istruzioni diffuse dalla Banca d’Italia agli intermediari:
“In ogni caso è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria. Le stesse istruzioni della Banca d’Italia - che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell’ambito della normativa di cui alla legge n.108/1996 (l’art. 2 di questa affidando le rilevazioni trimestrali al Ministro dell’economia, «sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi») - sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari (cfr., ad esempio, la «sezione I - istruzioni per la segnalazione», «A. - generalità della rilevazione», «A.2 – soggetti tenuti alla rilevazione» delle istruzioni emanate nell’agosto del 2009).
Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati.
L’indirizzo più recente ritiene che, «quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia ...), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco ...l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione».”
Si è detto, la Corte d’Appello ribadisce l’impostazione “onnicomprensiva” per la rilevanza delle voci economiche da considerare ai fini dell’accertamento dell’usura e lo fa condividendo la stessa sentenza n. 8806/17.
Quest’ultima è chiarissima sul punto: “è opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell'art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4).
La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura …”.
La "centralità sistematica" dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante è messa in risalto anche dalla Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2018 n. 5160, Rel. Pellecchia che, nel riportarsi a Cass. 8806/17, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Bologna 14.10.14 n.2128.
L’impostazione della valutazione del carico economico complessivo secondo il criterio dell’onnicomprensività, in conformità al principio segnato dall’art. 644 c.p. e l’irrilevanza, oltre che la evidente subordinazione, delle istruzioni della Banca d’Italia alla legge 108/96, sono criteri di interpretazione ed applicazione della normativa antiusura alle fattispecie concrete, da sempre ripetutamente condivisi dalla Cassazione penale (tra le altre, cfr., in particolare, le sentenze di Cass. pen., 26 marzo 2010, n. 12028; di Cass. pen., 22 luglio 2010, n. 28743; di Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669; di Cass. pen., 3 luglio2014, n. 28928).
E’ auspicabile, allora, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi sullo specifico argomento della rilevanza usuraria degli interessi moratori, che possa confermare che le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione. E ciò innanzitutto perché tali disposizioni non sono certo suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerare ai fini della determinazione del tasso effettivo globale praticato.
Si auspica, cioè, che sopraggiunga dal Supremo consesso l’ulteriore principio di diritto, che discende immediatamente dall’art. 644 c.p., comma 4, per cui il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base di tale disposizione: "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". Anche con riguardo agli interessi moratori.
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