Societario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/06/2020 Scarica PDF
I finanziamenti dei soci e i limiti all'operatività degli artt. 2447 e 2482-ter
Michele Greggio, Avvocato in PadovaSommario: 1. Premesse; 2. I finanziamenti dei soci e la loro idoneità ad assorbire le perdite rilevanti; 3. La remissione successiva alle perdite rilevanti; 4. Conclusioni.
1. Premesse.
Gli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile prevedono, rispettivamente per S.p.A. e S.r.l., l’obbligo in capo all’organo gestorio di convocare l’Assemblea nel caso in cui, in seguito alla perdita di oltre un terzo del capitale sociale, vi sia la riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. In tali casi, è onere dell’Assemblea deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso o, alternativamente, la trasformazione della società. In sostanza, le norme in esame disciplinano una fattispecie specifica di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, che si distingue da quella disciplinata dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.,per la presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Nella prassi societaria, tuttavia, non è raro imbattersi in società che, per i motivi più vari, si dotano di un capitale sociale costituito nella misura del minimo legale[1]. Tali società si presentano spesso sottocapitalizzate rispetto all’oggetto sociale perseguito, ed i finanziamenti e i versamenti dei soci assumono per questo motivo notevole importanza[2]. Tali versamenti, pur non facendo parte del patrimonio netto, potrebbero scongiurare l’applicazione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., qualora i soci finanziatori rinunciassero alla restituzione dei finanziamenti stessi.[3].
Scopo del presente contributo è proprio quello di verificare se e quando la rinuncia alla restituzione dei finanziamenti erogati dai soci possa evitare l’applicazione della riduzione obbligatoria del capitale sociale (o della delibera di trasformazione) e quali siano le conseguenze di tale rinuncia.
2. I finanziamenti dei soci e la loro idoneità ad assorbire le perdite rilevanti.
Come già precisato, i finanziamenti dei soci non contribuiscono a formare il patrimonio netto della società. Da ciò deriva che essi non possono essere automaticamente utilizzati al fine di assorbire le perdite d’esercizio. Pertanto, la perdita di oltre un terzo del capitale sociale e la conseguente riduzione dello stesso al di sotto del limite legale determinano il sorgere degli obblighi di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., pur in presenza di finanziamenti dei soci particolarmente rilevanti e potenzialmente in grado di assorbire del tutto o in parte le perdite[4].
A questo proposito, i finanziamenti dei soci devono essere distinti dalle riserve sociali, legali e facoltative. Quest’ultime compongono il patrimonio netto, e dunque l’erosione del capitale sociale si realizza solo dopo che esse sono risultate insufficienti ad assorbire le perdite[5]. I finanziamenti dei soci, quindi, non rientrano neppure tra le riserve del patrimonio netto; tuttavia, quando il socio finanziatore rinuncia - mediante un atto da qualificarsi quale remissione del debito ex art. 1236 c.c. - alla restituzione del finanziamento erogato alla società, tale finanziamento è considerato “versamento a fondo perduto”[6]. In questo caso, il credito del socio passa dalla voce del bilancio sociale “Debito verso soci per finanziamenti” alla voce “Altre riserve” del patrimonio netto, contribuendo ad assorbire le eventuali perdite di bilancio[7]. La remissione, infatti, determina l’acquisizione definitiva al patrimonio sociale di quanto finanziato e consente il trasferimento di nuove risorse in favore della società, cioè alla collettività dei soci, indipendentemente dal fatto che il finanziamento stesso fosse stato originariamente disposto solo da alcuni dei soci. In considerazione di ciò, non v’è dubbio che, pur in presenza di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., quest’ultime disposizioni non trovino applicazione laddove vi siano finanziamenti dei soci già qualificabili quali “versamenti a fondo perduto” idonei ad assorbire le perdite entro il limite di un terzo del capitale sociale: in questo caso, infatti, non è rilevabile alcuna perdita rilevante[8].
Fermo quanto detto, maggiori problemi interpretativi sorgono nel caso in cui i finanziamenti dei soci, pur preesistendo alle perdite rilevanti, si qualifichino quali “versamenti a fondo perduto” solo dopo l’accertamento delle perdite stesse. In sostanza, è da capire se le perdite previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. comportino inderogabilmente il sorgere degli obblighi ivi previsti, oppure se permanga in capo ai soci finanziatori la facoltà di rinunciare ex post al proprio credito verso la società, consentendo il sorgere di sopravvenienze attive tali da ricondurre le perdite entro il terzo del capitale sociale, così da evitare l’adozione della delibera di riduzione con contestuale aumento o la delibera di trasformazione della società[9].
3. La remissione successiva alle perdite rilevanti.
L’individuazione della risposta al quesito di cui al paragrafo che precede prende le mosse dalla disciplina prevista dal terzo comma dell’art. 2484 c.c.; quest’ultimo stabilisce che gli effetti dello scioglimento di S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.per riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale si determinano solo alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento. Pertanto, la riduzione del capitale al disotto del minimo legale non opera automaticamente come causa “istantanea” di scioglimento della società: affinché lo scioglimento si realizzi, è richiesto l’adempimento degli opportuni obblighi pubblicitari a carico degli amministratori o, in caso di loro inerzia, del tribunale[10].
Argomentando conformemente a quanto previsto dall’art. 2484 c.c., è possibile sostenere che eventuali sopravvenienze attive - quale, appunto, una remissione del debito rappresentato dal finanziamento del socio in favore della società - che precedano la delibera di riduzione e contemporaneo aumento del capitale sociale, la delibera di trasformazione o quella di liquidazione, ben possano essere utilizzate al fine di assorbire perdite anteriori alle sopravvenienze stesse, evitando così l’adozione delle suddette delibere. Infatti, pur costituendo causa di scioglimento della società, non operando la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite di oltre un terzo, come detto, in via automatica, prima di provvedere alla convocazione dell’Assemblea a norma degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., l’organo gestorio dovrà valutare se vi sia stata effettivamente la perdita di oltre un terzo del capitale sociale o se, in forza della rinuncia da parte di una o più soci ad un credito verso la società intervenuta dopo la perdita rilevante, quest’ultima non sia stata del tutto o in parte assorbita, sì da non integrare la fattispecie di cui alle disposizioni in esame. Parimenti, in caso di convocazione, la stessa Assemblea dovrà tenere conto di tutti gli eventi migliorativi della situazione patrimoniale della società, compresi quelli “atipici”, eventualmente intercorsi tra la data di convocazione e l’Assemblea stessa, tra i quali rientra di certo l’estinzione di debiti sociali tramite rinuncia dei creditori e il conseguente assorbimento, mediante detta rinuncia, delle perdite accertate[11]. In questo modo è concesso, ad organo gestorio ed Assemblea, di “attualizzare” le proprie decisioni, conformandole alle effettive condizioni economiche della società[12].
Tale soluzione, favorevole ad una “attualizzazione” della decisione di organo gestorio ed Assemblea, non è però pacifica in dottrina e giurisprudenza. In particolare, un orientamento più risalente, ma autorevole, nega l’ammissibilità di mezzi “atipici” di risanamento, alternativi rispetto a quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.,e ciò sulla base di tre distinti argomenti[13].
In primo luogo, l’orientamento che nega l’ammissibilità di soluzioni diverse a quelle previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c sostiene che operazioni “atipiche”, riferibili al patrimonio netto, non consentirebbero ai terzi di conoscere l’esatta misura del capitale sociale ottenuto mediante la riduzione, con ciò ledendo la stessa funzione di garanzia del capitale nei confronti dei creditori. Per tale motivo, dopo il sorgere di perdite rilevanti, sarebbe precluso ai soci ridurre le stesse mediante ulteriori apporti di patrimonio, dovendosi procedere all’operazione di riduzione del capitale sociale. Quest’argomentazione non convince appieno: pur volendo ammettere senza riserve una funzione del capitale sociale ancorata alla tutela dell’interesse dei creditori[14], non si comprende la ratio di differenziare il trattamento riservato agli apporti di patrimonio eseguiti antecedentemente alle perdite e finalizzati ad assorbire le stesse, da quello riservato agli apporti di patrimonio successivi alle perdite, specie nel caso in cui i primi abbiano luogo proprio in vista di perdite preannunciate o comunque ritenute altamente probabili. In entrambi i casi, infatti, ai terzi creditori risulterebbe preclusa, secondo l’argomentazione qui presa in esame, l’individuazione dell’esatta misura del capitale sociale. Peraltro, si deve rilevare come la corretta informazione dei terzi sarebbe comunque garantita dalla nota integrativa, nella quale gli amministratori hanno il dovere di indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio[15].
Il secondo argomento addotto dalla dottrina di cui sopra è di natura, per così dire, “formale”. Più precisamente, poiché le fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter prevedono una causa di scioglimento della societàidonea a provocare una modificazione del contratto sociale, si è sostenuto che il venir meno della causa di scioglimento dovrebbe essere necessariamente deciso (rectius accertato) nella sede e con le procedure previste per la modificazione dell’atto costitutivo. Se è vero che gli artt. 2447 e 2482-ter prevedono una causa di scioglimento della societàidonea ad incidere sul contratto sociale e il conseguente obbligo per i soci di deliberare la trasformazione o la riduzione del capitale con contestuale aumento, è altrettanto vero che, presupposto per l’applicazione delle disposizioni in esame è la sussistenza di perdite rilevanti; pertanto, qualora tale presupposto – di natura oggettiva – venga meno, non si comprende perché il mero accertamento circa la sussistenza di tale presupposto oggettivo (la perdita di oltre un terzo del capitale sociale con contestuale riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale) dovrebbe essere demandato ad una scelta soggettiva (e per ciò stessa arbitraria) dei soci con le maggioranza richieste per la modifica dell’atto costitutivo[16].
Infine, il terzo argomento avvalorato dalla dottrina che nega l’ammissibilità di soluzioni “atipiche” rispetto a quelle previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., è di tipo letterale. Secondo tale orientamento, poiché la disciplina in esame, a differenza dell’art. 2446 c.c.[17], non lascerebbe alcuna alternativa tra la riduzione del capitale con contestuale aumento e la trasformazione della società all’Assemblea, quest’ultima non potrebbe limitarsi ad accertare il venir meno dei presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. Tale impostazione sembrerebbe però peccare di eccessivo formalismo laddove prevede l’obbligo dei soci di prendere una decisione di assoluto rilievo per la società (cioè la riduzione del capitale sociale con contestuale aumento o la trasformazione), indipendentemente dall’effettiva sussistenza al momento della decisione del presupposto (la perdita di oltre un terzo del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale) da cui quel medesimo obbligo dipende.
4. Conclusioni.
A conclusione di quanto fin qui rappresentato, si ribadisce l’adesione all’opinione, predominante in dottrina e giurisprudenza, secondo cui la rinuncia dei soci ai propri crediti verso la società[18], successiva al sorgere delle passività (e tale da ricondurre le stesse almeno entro il terzo del capitale sociale), consente di evitare l’adozione di una delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale o di trasformazione della società ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.
La soluzione proposta è preferibile non solo perché consente, come già precisato, di “attualizzare” le decisioni degli organi sociali alle effettive condizioni economiche della società, ma anche perché sembra garantire maggiore tutela allo stesso capitale sociale, evitando inutili riduzioni in presenza di un incremento del patrimonio netto. In effetti, gli apporti di patrimonio successivi al sorgere di passività ed atti ad assorbire le stesse risultano ad oggi invalsi nella prassi societaria come confermato dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, laddove tra le “Altre riserve”, alla voce “Riserve per versamenti effettuati dai soci” sono incluse anche i “Versamenti a copertura perdite” «effettuati dopo che si sia manifestata una perdita»[19].
D’altro canto, gli apporti di patrimonio effettuati dai soci a copertura di perdite, tra i quali rientrano anche le rinunce a crediti verso la società, rispondono ad esigenze di maggiore efficienza, consentendo di evitare operazioni sul capitale inevitabilmente più complesse. Peraltro, non sembra che tali operazioni possano incidere sul diritto dei terzi ad assumere informazioni chiare e trasparenti sulla società, poiché il bilancio di fine esercizio e la nota informativa risultano idonei ad indicare la presenza di perdite superiori al capitale sociale e la loro copertura mediante apporti di patrimonio.
[1] Sul punto A. Baltrunaite ed A., Assetti proprietari e di governance delle imprese italiane: nuove evidenze e effetti sulla performance delle imprese, in Questioni di economia e finanza – Banca d’Italia, n. 514, ottobre 2019, p. 15. Ove si analizzano le conseguenze delle riforme (Decreto-legge n. 1/2012; Decreto-legge n. 83/2012; Decreto-legge n. 76/2013; Decreto-legge n. 91/2014) che hanno portato all’abbassamento della soglia di capitale sociale minimo di S.p.A. e S.r.l. a fini costitutivi rispettivamente ad Euro 50.000 ed Euro 1.In particolare, in base ai dati raccolti, gli Autori evidenziano come «le s.r.l. di dimensioni medie (quelle con un capitale sociale prossimo alla soglia di 10.000 euro) si sono significativamente ridotte in termini sia assoluti sia relativi […]. Prima degli interventi del 2012, esse rappresentavano circa il 90% delle nuove nate, mentre dopo la riforma tale valore si è più che dimezzato, suggerendo che una quota consistente di società, che sarebbero nate comunque, si sono costituite come s.r.l. semplificate o ordinarie “piccole”. Analogamente, un effetto sostituzione è visibile anche per le s.p.a. […], l’abbassamento della soglia ha favorito uno spostamento, nella distribuzione dell’equity delle società di capitali di nuova nascita, verso valori più bassi». Per un’analisi sul rapporto tra tipo societario e capitale minimo richiesto, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, si rinvia a L. Salamone, Funzione del capitale e funzionamento del netto nella società a responsabilità limitata, oggi, in Giurisprudenza commerciale, n. 1/2008, p. 128.
[2] G.B. Portale, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Rivista delle società, 1991, parla di “sottocapitalizzazione nominale” con riferimento alle società che perseguono il proprio oggetto sociale solo grazie alla somma tra i finanziamenti e i versamenti dei soci, da una parte, e il capitale sociale, dall’altra.
[3]Espressione della nota regola del “ricapitalizza o liquida”. Ex multis, v. M. Miola, Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali, in Rivista delle società, 2005, p. 1217. Si noti come tale formula resti ampiamente criticata e molte siano le proposte di “sostituzione” con formule più aderenti al dato letterale. Cfr. R. Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria, in Giurisprudenza commerciale, n. 2/2014, laddove l’Autore suggerisce la formula “risana, ricapitalizza o liquida”, e L. Salamone, op. cit., il quale propone la formula “riorganizza o sarai liquidato”.
[4] È stato osservato che l’elemento qualificante le erogazioni dei soci a favore della società come finanziamenti è quello della sussistenza e identificabilità del diritto alla restituzione delle stesse, così L. De Angelis, I versamenti dei soci: tra finanziamenti e conferimenti di patrimonio, in Le Società, n. 2/2018, pp. 137 e ss. In ogni caso, nella prassi la distinzione tra finanziamento e conferimenti di patrimonio non è sempre agevole, come sottolineato da G. Tantini, I versamenti dei soci alla società, in Trattato delle società per azioni, G.E. Colombo e G.B. Portale (diretto da), V. 1, T. 3, 2004, p. 746. Secondo la migliore dottrina, numerosi sono gli elementi, ulteriori rispetto al nomen iuris, idonei ad escludere la natura di finanziamento dell’erogazione del socio alla società, ad esempio: la circostanza che la società sia talmente sottocapitalizzata da escludere che l’attività d’impresa possa proseguire qualora i soci chiedessero il rimborso del sedicente finanziamento; la spontaneità dell’erogazione; l’“anormalità” del prestito rispetto a quelli applicati nel mercato (mancanza di previsione di una remunerazione, mancanza di fissazione di un termine per la restituzione, mancanza infine di prestazione di garanzie). Sul punto cfr. M. Rubino De Ritis, I versamenti «non titolati» dei soci, Nota a: Corte d’Appello di Milano, 16 febbraio 2009, in Giurisprudenza di merito, n. 4/2010, p. 1021 e ss.; L. Parrella, Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nella società di capitali, Milano, 2000, p. 167; D. Cenni, I “versamenti fuori capitale” dei soci e la tutela dei creditori sociali, in Contratto e impresa, 1995, p. 1162. Per la giurisprudenza si veda, da ultimo, Cassazione, 29 luglio 2015, n. 16049, per cui mentre i finanziamenti «sono mutui ex art. 1813 ss. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci», i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) «sono certamente privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di qualsiasi credito alla restituzione delle somme». In senso conforme anche Cassazione, 13 luglio 2012, n. 12003; Cassazione, 13 agosto 2008, n. 21563; Cassazione, 30 marzo 2007, n. 7980. ss.
[5] Chiara in questo senso è Cassazione, 2 aprile 2007, n. 8221 per cui «Le disponibilità delle società in caso di perdite devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; pertanto devono essere utilizzate, nell’ordine, prima le risene facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo il capitale. Si tratta di una modalità inderogabile, tant’è che non si potrebbe neppure parlare correttamente di perdite se non nella misura in cui queste ultime eccedano l’ammontare delle riserve. La violazione di tale modalità, strumentale alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi, comporta la nullità della delibera di riduzione del capitale sociale assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve».
[6] In questo senso D. Fico, Qualificazione del versamento in conto capitale ed insinuazione al passivo,Nota a: Cassazione civile, 27 ottobre 2017, n. 25643, in Ilsocietario.it; Id., Il finanziamento delle società di capitali, Milano, 2005, p. 89; C. Bolognesi, L’ampliamento dell’autonomia privata in tema di scioglimento delle società di capitali, Nota a Corte d’Appello di Bari, 6 settembre 2006, in Giurisprudenza Commerciale, n. 1/2008, p. 128; M. T. Brodasca, Copertura di perdite tramite versamento in conto capitale, Nota a Tribunale di Genova 12 febbraio 2002, in Società, 2003, p. 624. In particolare, la dottrina, con riferimento ai versamenti dei soci in favore della società per cui non sia prevista la restituzione, parla alternativamente di “quasi capitale”, “conferimenti atipici”, “apporti di patrimonio” o “conferimenti di patrimonio”: usa il termine “quasi capitale” M. Maugeri, Finanziamenti «anomali» dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 2005; il termine “conferimenti atipici” appare in M. Miola, I conferimenti in natura, in Trattato delle società per azioni, G.E. Colombo e G.B. Portale (diretto da), V. 1, T. 3, 2004; di “apporto di patrimonio” tratta M. Rubino De Ritis, Gli apporti «spontanei» in società di capitali, Torino, 2002; infine, P. Abbadessa, Il problema dei prestiti dei soci nelle società di capitali: una proposta di soluzione, in Giurisprudenza commerciale, 1/1988, parla di “conferimenti di patrimonio”. Nell’ambito degli apporti di patrimonio si usa poi distinguere traversamenti in conto capitale destinati ad incrementare la produttività della società e versamenti a fondo perduto, erogati alla società per il ripianamento delle perdite. Per una distinzione approfondita si rinvia a G. F. Ferrante, Natura giuridica e vicende dei versamenti in conto capitale e a fondo perduto (o a copertura di perdite), inRivista del notariato, n. 4/2010, p. 995 e ss.
[7] Cfr. Principio contabile Nazionale O.I.C. n. 28, Patrimonio Netto, aggiornato al 28 gennaio 2019, paragrafo 36, per cui «La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto». Sul punto anche L. De Angelis, op. cit., per cui rientrano nella voce “Altre riserve” i contributi erogati dai soci, comunque denominati, comprese le rinunce a crediti.
[8] Così, L. Parrella, op. cit.; M. Irrera, I «prestiti» dei soci alla società, Padova, 1992.
[9] La medesima questione, invero, si pone anche in assenza di finanziamenti soci, quando i soci stessi decidano di destinare a fondo perduto delle somme in favore della società al fine di ripianare le perdite.
[10] In senso conforme, M. Varia, Commento all’articolo 2484 c.c., in Il nuovo diritto societario, G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti (a cura di), Bologna, 2004, p. 2036 ss.
[11] Si tratta di opinione largamente condivisa in dottrina e giurisprudenza, sul punto si veda G. Tantini, op. cit.; M. Irrera, op. cit.; C. Marchetti, Commento Sub. Art. 2482-ter, in S.r.l. commentario, A. Dolmetta e G. Presti (a cura di), Milano, 2011, p. 983; D. Cenni, op. cit.; M. Rubino De Ritis, op. ult. cit.; T. M. Brodasca, op. cit.; G. E. Colombo, Pretesa inammissibilità di copertura di perdite “senza operare sul capitale”, in Società, 1999, p. 339; R. Nobili, La riduzione del capitale, in Il nuovo diritto delle società, P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto da),p. 319. Per la giurisprudenza Cassazione, 23 marzo 2004, n. 5740; Tribunale di Verona, 21 marzo 2013; Tribunale di Avezzano, 2 dicembre 2004; Tribunale di Genova, 12 febbraio 2002 e, seppur indirettamente, Tribunale di Milano, 25 marzo 2014, n. 4078.
[12] Di “attualizzazione” parla espressamente C. Bolognesi, op. cit., riprendendo C. A. Busi, Le novità in materia di aumento e di riduzione del capitale, in Studi sulla riforma del diritto societario, Consiglio Nazionale del notariato (a cura di), supplemento n. 1/2004, Milano, che utilizza detto termine in riferimento all’obbligo in capo agli amministratori di dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui all’art. 2446, c.c.
[13] P. Spada, Reintegrazione del capitale reale senza operare sul nominale, in Giurisprudenza Commerciale, n. 1/1978, p. 41; C. A. Busi, Azzeramento e ricostituzione del capitale nelle s.p.a., Padova, 1998. Per la giurisprudenza, Consiglio di Stato, 18 marzo 2004, n. 1414; Corte d’Appello di Bari, 6 settembre 2006; T.A.R. Torino, 14 aprile 2003, n. 597; Corte d’Appello di Bari, 24 maggio 1961.
[14] Ma si veda sul punto L. Salamone, op. cit., per cui l’unico beneficio (indiretto) per i creditori sarebbe dato dalla funzione del capitale di misurare e discernere le perdite, costringendo la società a ripensare le proprie basi patrimoniali od organizzative in senso più efficiente, a pena di scioglimento.
[15] Cfr. art. 2427, n. 22-quater, c.c., introdotto ex art. 6, comma nono, lett. i), Decreto Legislativo 8 agosto 2015, n. 139.
[16] In questo senso, preme ancora una volta rilevare come gli apporti dei soci a copertura delle perdite si realizzino quando lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2484, terzo comma, c.c., non si è ancora realizzato, né si realizzerà in forza dei versamenti stessi. Pertanto, l’Assemblea eventualmente convocata a norma degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., in caso di copertura delle perdite mediante apporti di patrimonio dei soci, potrà limitarsi a prendere atto degli stessi, senza la necessità di deliberare con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo. Dello stesso avviso anche R. Nobili e M. S. Spolidoro, La riduzione di capitale, in Trattato delle società per azioni, G.E. Colombo e G.B. Portale (diretto da), V. 6, T. 1, Torino, 1993, p. 262 e ss. Tuttavia, G. F. Ferrante, op. cit. ritiene che anche in tal caso siano necessarie le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo.
[17] Ai sensi del primo comma dell’art. 2446, c.c. l’Assemblea adotta “gli opportuni provvedimenti”.
[18] Ciò vale, però, anche per gli altri apporti di capitale a copertura delle perdite successivi all’accertamento delle perdite stesse.
[19] Cfr. Principio contabile Nazionale O.I.C. 28, Patrimonio Netto, aggiornato al 28 gennaio 2019, p. 15. Si tratta di impostazione confermata dalla stessa dottrina economica, come si evince da G. Trinchese, La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili, documento CNDCEC, 2017e da M. Caratozzolo, Il Bilancio d’esercizio, Milano, 2006.
Scarica Articolo PDF