Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 14/12/2019 Scarica PDF
Rimborso anticipato del credito ai consumatori
Roberto Marcelli e Antonio Giulio Pastore, Consulenti FinanziariLe indicazioni della Banca d'Italia del 4/12/19 e il disposto della Corte di Giustizia Europea dell'11/9/19.
Con sentenza dell'11/9/19 la Corte di Giustizia Europea, con una chiara ed ineludibile interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, ha espresso un principio di diritto che rimuove interamente, nei rimborsi anticipati dei finanziamenti ai consumatori, la differenziazione fra costi upfront e recurring introdotta dalla Banca d'Italia nella regolamentazione delle cessioni del quinto dello stipendio. Detta Corte ha infatti stabilito: 'L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.' L'obiettivo della Direttiva 2008/48/CE, espressamente perseguito nella sentenza in parola, è quello di garantire un'elevata protezione del consumatore, prevenendo e limitando 'margini di manovra' che possano accrescere costi impropri, non funzionali al credito.
Successivamente alla sentenza, autorevole dottrina aveva avuto modo di precisare che 'secondo la ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia possiede «efficacia vincolante» per il giudice nazionale: efficacia «erga omnes», anzi - così anzi si dichiara - «nell'ambito della Comunità» (cfr., in specie, Cass. 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577. Tra le altre in materia, v., in particolare, la pronuncia di Cass., 16 giugno 2017 n. 15041). Così come è da ritenere nulla (con disciplina orientata dal paradigma della nullità di protezione), posta l'indicazione della Corte di Giustizia, qualunque clausola di autonomia del predisponente che venga, al proposito, fare differenze tra costi detti upfront e costi detti invece recurring'[1]; si auspicava nel contempo un pronto intervento di modifica delle istruzioni dell'Organo di Vigilanza al fine di temperare il già 'imponente' contenzioso riversatosi negli anni sull'ABF.
Con nota del 4 dicembre 2019 (Alleg. 1), l'Organo di Vigilanza, a parte l'esclusione delle imposte, si è conformato al disposto della Corte di Giustizia modificando le 'linee orientative' espresse nelle precedenti comunicazioni. Con la proverbiale attenzione alla stabilità dell'intermediario, tuttavia, nella citata nota non si è mancato di lasciare spazi di grigiore dispositivo che, se da un lato continueranno ad alimentare il contenzioso, dall'altro offriranno al sistema bancario margini per ammortizzare gradualmente, ed a costi inferiori, il radicale e drastico cambiamento indotto dalla Corte di Giustizia.
Nella nota si opera una distinzione fra i nuovi contratti e i contratti in essere.
Per i nuovi contratti di credito ai consumatori (lettera a), si prevede, in termini non propriamente coercitivi, che gli intermediari potranno fa riferimento anche alle buone prassi, previste per l'ambito più ristretto delle cessioni del quinto dello stipendio, dal precedente orientamento n. 145/18, con richiamo circoscritto agli schemi tariffari previsti ai nn. 16 e 44.[2] Considerato il rigoroso ed onnicomprensivo criterio di rimborso disposto dalla Corte di Giustizia, appare, prima facie, alquanto singolare e pleonastica l'indicazione che 'i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa ai clienti', preordinate per altro a consentire 'il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato'; la sentenza della Corte di Giustizia prevede un uniforme criterio di rimborsabilità proporzionale di tutti i costi, che appare direttamente riferita al 'pro rata temporis'.
Per i contratti in essere (lettera b) - risultando parimenti incontestabile l'applicazione del principio di diritto disposto dalla Corte di Giustizia Europea anche ai rapporti precedenti la sentenza (Cfr. Cassazione n. 17993/15) - la Banca d'Italia si rimette al prudente apprezzamento dell'intermediario per la determinazione dei criteri di rimborso, richiamando - questa volta esplicitamente - come criterio proporzionale rispetto alla durata, l'esempio del criterio 'lineare oppure costo ammortizzato'.
Nella nota si menziona l'attività di controllo dell'organo di vigilanza che viene riferita esclusivamente all'informativa precontrattuale e contrattuale, senza alcuna menzione a forme di verifica del prudente apprezzamento dei criteri di rimborso adottati dall'intermediario. Appare evidente che l'apertura concessa nella scelta del criterio di rimborso rimessa all'intermediario presta il fianco a margini di depotenziamento del presidio posto dalla sentenza della Corte di Giustizia a tutela dell'operatore retail.[3]
Per finanziamenti per lo più realizzati con piano di ammortamento a rata costante (alla francese), nei quali maggiore è inizialmente l'incidenza degli interessi, un rigoroso e onnicomprensivo criterio pro-rata temporis sospingerebbe gli intermediari ad incorporare nel tasso nominale annuo (TAN) buona parte degli oneri connessi al credito, aspetto suggerito negli orientamenti proposti nel 2018 e largamente disatteso: l'effetto di semplificazione, trasparenza e consapevolezza risulterebbe particolarmente apprezzabile, data la scarsa emancipazione finanziaria dei consumatori che accedono a tale forma di finanziamento.
Per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, che risultano largamente diffusi nella fascia più debole dei consumatori, più che indicazioni ed orientamenti, appare opportuna una regolamentazione più incidente, volta a ridimensionale i costi di tale forma di credito, nella quale appaiono annidarsi ampie rendite di posizione. I dati della rilevazione del TEGM marcano tassi tra i più elevati del mercato nazionale e incomparabilmente più elevati dei mercati europei.
Non può, nella circostanza, non rilevarsi, sulla tematica trattata, l'assenza dell'AGCM che pur avrebbe titolo a dire la sua.
[1] A.A.Dolmetta, Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della Corte di Giustizia, 13 ottobre 2019, in IL CASO.it
[2] L'orientamento espresso dalla Banca d'Italia, nel recepire le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia, risulta esteso a tutti i contratti di credito, venendo in particolare ad interessare anche i prestiti personali che hanno forme graduali di rimborso e, sebbene presentino meno problematicità, interessano una porzione di credito multipla di quella relativa ai finanziamenti con cessione del quinto.
[3] Giova osservare che la sentenza della Corte di Giustizia persegue una protezione maggiorata del consumatore, discostandosi finanche dal concetto di 'equa riduzione del costo', prevenendo forme contrattuali di elusione: 'occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.
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