EsecuzioneForzata
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/06/2019 Scarica PDF
Sul termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 2797 c.c. per il terzo datore di pegno che risieda, a differenza del debitore, in un luogo diverso da quello di residenza del creditore
Giorgio Barbieri e Angela Liliana Falciano, Avvocati in Reggio EmiliaSommario: 1. La determinazione del termine per proporre opposizione all’intimazione del creditore pignoratizio nell’art. 2797, secondo comma, c.c., da parte del debitore e del terzo datore di pegno. - 2. La peculiarità del caso di specie: il terzo datore di pegno che risieda, a differenza del debitore, in un luogo diverso da quello di residenza del creditore. - 3. La lettura della norma alla luce degli interessi tutelati dalla stessa: la ragionevolezza del riconoscimento di un unico criterio per l’individuazione del termine per proporre tempestivamente opposizione sia da parte del debitore che del terzo datore di pegno. - 4. La necessità di interpretare la norma anche alla luce del mutato contesto storico in cui viene ora applicata.
1. In materia di pegno, e più in particolare con riguardo alla sua realizzazione ai fini di soddisfazione del creditore che ne sia titolare, l’art. 2797 c.c., rubricato “Forme della vendita”, dispone, per quanto qui di interesse, che:
“Prima di procedere alla vendita il creditore […] deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo, che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dalla intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa […]. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’art. 166 (ora 163-bis) del codice di procedura civile […]”.
La norma ha natura (sostanzialmente) processuale, ricalcando, con le sue disposizioni, l’iter di una procedura esecutiva.
L’incipit della disposizione prevede un meccanismo di preventiva formale informazione (e di conseguente tutela) del debitore nonché, laddove il pegno sia eventualmente prestato da un diverso soggetto, del terzo datore di pegno, disponendo espressamente che, al primo venga intimato il pagamento del debito e degli accessori con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà alla vendita, e che tale intimazione venga notificata anche al secondo ove, evidentemente, nel caso concreto, sia dato riscontrarne la presenza.
L’intimazione ha una funzione prodromica rispetto alla successiva c.d. “esecuzione espropriativa mobiliare privata”[1].
Il secondo comma della disposizione detta le regole per la (eventuale) fase litigiosa del procedimento, ossia quella della opposizione (giudiziale) alla intimazione, la quale, se proposta tempestivamente, ha degli effetti sospensivi automatici e permanenti, fino alla decisione della causa che essa genera[2].
Si tratta, come è evidente, di regole squisitamente processuali, di veri e propri termini di impugnazione che, nella loro declinazione, ruotano, come si vedrà in seguito, attorno alla figura del debitore (immanente all’istituto, a differenza di quella del terzo datore di pegno, che può anche non sussistere).
L’individuazione dell’esatto termine entro cui contrastare l’iniziativa del creditore non è immediata, in ragione della peculiare struttura lessicale della norma in esame che disciplina la fattispecie attraverso costrutti ipotetici negativi che si intrecciano tra di loro.
Nondimeno è possibile affermare che, qualora il debitore abbia la residenza o il domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, la disposizione determini in cinque giorni dal ricevimento dell’intimazione di cui al primo comma, il termine entro cui è possibile proporre tempestivamente l’opposizione.
Ove la predetta coincidenza fra luoghi non sussista (e quindi, qualora il debitore abbia residenza o domicilio eletto in luogo diverso da quello di residenza del creditore), l’opposizione può, allora, essere proposta, con gli effetti sospensivi automatici della vendita di cui si diceva più sopra, nel più lungo termine di cui all’art. 163-bis c.p.c. (già articolo 166 c.p.c., come richiamato dalla norma in parola), ovvero (oggi) nei novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della intimazione.
Assodato questo, però, occorre ancora domandarsi se le medesime regole si applichino anche al terzo datore di pegno, il quale pure è preso in considerazione dalla norma.
Più articolatamente, le questioni cui dare una risposta sono, in sequenza, quella relativa al riconoscimento, o meno, al terzo datore della legittimazione a proporre l’opposizione di cui al secondo comma dell’art. 2797 c.c.; quella dell’individuazione dei termini ad esso applicabili per la proposizione di quest’ultima; e, in particolare, quella dell’eventuale autonomia dei criteri identificativi di tali ultimi termini rispetto a quelli riconosciuti al (e per il) debitore.
Sono queste le questioni affrontate dal Tribunale di Reggio Emilia con il provvedimento in commento[3], il quale rappresenta, a quanto consta, la prima pronuncia (di merito e non) che affronti compiutamente tutti gli aspetti appena indicati.
2. Una breve ricostruzione della peculiare fattispecie trattata nel caso concreto pare possa essere utile, anche al fine di meglio apprezzare la decisione in commento.
Nel caso di specie, il terzo datore di pegno, residente, diversamente dal debitore, in luogo non coincidente con quello di residenza del creditore, propone opposizione nel rispetto del più lungo termine di cui all’articolo 163-bis c.p.c. (previsto dalla parte finale del secondo comma dell’art. 2797 c.c.) dal ricevimento – ovviamente da parte sua – della notifica dell’intimazione di pagamento[4] rivolta al debitore e chiede la sospensione immediata della vendita a mezzo commissionario del bene oggetto di pegno, nel frattempo iniziata dal creditore.
A supporto di tale richiesta, il terzo datore di pegno, dopo aver premesso che la tempestiva proposizione dell’opposizione determina l’automatica sospensione della vendita, con conseguente preclusione dell’ulteriore perseguibilità della procedura, e che legittimati a proporre l’opposizione sono sia il debitore che il terzo datore di pegno, conclude affermando che, nel caso in cui il terzo datore non risieda o non abbia domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione deve, pure nei suoi confronti, considerarsi non più quello di cinque giorni dal ricevimento della notifica della intimazione di pagamento, bensì quello determinato a norma dell’art. 163-bis c.p.c. E ciò – evidentemente – anche nel caso in cui, quanto al debitore, il luogo di sua residenza (o domicilio eletto) corrisponda con quello di residenza del creditore.
3. In realtà, la conclusione – peraltro adottata dal provvedimento annotato – a cui occorre giungere, in forza di una meditata lettura della disposizione in commento, appare essere altra.
In primo luogo, deve essere valorizzata la lettera della norma, che, a ben vedere, in sé si palesa chiara e, proprio per questo, fa sì che essa – vieppiù alla luce della necessità di una definizione rigorosa del suo ambito applicativo a ragione della sua natura (squisitamente) processuale – non abbisogni (non solo) di alcuna interpretazione analogica, ma neppure estensiva.
In questo senso, invero, è agevole osservare che se il legislatore avesse voluto collegare la definizione del criterio per individuare il termine per l’impugnazione da parte del terzo datore anche al luogo di sua residenza, lo avrebbe esplicitamente detto nel secondo comma dell’articolo 2797 c.c.: così come, d’altra parte, ha espressamente previsto, nel primo comma della medesima norma, l’obbligo del creditore di notificargli l’intimazione di pagamento e come, al terzo comma, si è riferito genericamente al costituente il pegno (debitore o terzo)[5].
La mancata menzione del terzo datore – a cui pure si rivolgono il primo ed il terzo comma della norma – nelle disposizioni contenute al secondo comma, le quali specificamente riguardano l’individuazione del criterio per la determinazione dei diversi termini entro cui proporre la opposizione, non può dunque che essere letta nel senso di escludere che proprio quello stesso criterio – fondato soltanto sulla coincidenza o meno del luogo di residenza (o domicilio eletto) del debitore con quello di residenza del creditore – possa essere sul piano soggettivo esteso, assumendo come (parametro di) riferimento anche il luogo di residenza (o domicilio eletto) del terzo datore. Ciò ovviamente senza fare venir meno la regola secondo cui, anche per il terzo datore, il termine stabilito ai sensi del secondo comma dell’art. 2797 c.c. decorra dalla notifica nei suoi riguardi dell’intimazione di cui al primo comma della stessa disposizione.
Con la conseguenza che, già sotto questo primo profilo, se appare del tutto legittimo ed anche rispondente a ragioni sistematiche riconoscere pure al terzo datore la legittimazione alla proposizione dell’opposizione, è altrettanto legittimo sostenere, sulla scorta del dato testuale, che il criterio per determinare il termine entro cui tale opposizione può essere avanzata sia unico, vuoi per il debitore vuoi per il terzo datore di pegno, e che tale termine non debba essere declinato in modo diverso a seconda di chi sia, fra i due, colui che concretamente si oppone alla vendita, ma debba invece essere individuato focalizzandosi soltanto sulla figura del primo (ovvero, del debitore) e sul rapporto fra il luogo di sua residenza (o domicilio eletto) e quello di residenza del creditore.
La conclusione appena raggiunta, d’altronde, risponde anche a ragioni di carattere logico/sistematico.
Si ritiene, infatti, ormai pacificamente, che l’opposizione in parola possa essere, altresì, proposta dai creditori, privilegiati o chirografari, del debitore, nonché del terzo datore di pegno, tutti aventi titolo ad esprimere le loro doglianze rispetto all’azione intentata dal creditore[6].
Va da sé, allora, che avendo a mente una platea così vasta e scarsamente identificabile a priori, di possibili aventi diritto alla proposizione dell’opposizione e dovendo, al contempo, salvaguardare l’interesse del creditore di poter individuare con certezza il dies a quo al quale riferirsi onde poter procedere, in modo del tutto lecito, alla vendita del pegno per mancata intervenuta opposizione (come, per appunto, è successo nel caso deciso dal Tribunale di Reggio Emilia), appare logico che il legislatore abbia individuato nel (solo) debitore, soggetto imprescindibile nella procedura, o meglio, nel luogo di sua residenza e nel rapporto che intercorre fra tale luogo ed il luogo di residenza del creditore, l’unico parametro[7] per la determinazione del termine per proporre l’opposizione, valevole per tutti coloro che astrattamente siano a tal fine legittimati: in tal modo conferendo, altresì, a tutti costoro la certezza della presenza di un unico criterio per l’individuazione del termine per la (tempestiva) proposizione dell’opposizione.
Diversamente, come perspicuamente viene colto dal provvedimento oggetto di esame, si giungerebbe a conclusioni che vanno ben oltre i limiti dell’interpretazione estensiva “incidendo, fortemente, sulla comprensione della norma”.
D’altra parte, una diversa lettura del secondo comma dell’art. 2797 c.c., oltre a non essere per vero motivata neppure nei – ancorché autorevolissimi – contributi dottrinali che la supportano[8], non risulta giustificata, sol che si tenga conto che essa finirebbe per negare – vieppiù in relazione all’effetto sospensivo ex lege[9]che consegue dall’opposizione – quel risultato che il dettato dell’art. 2797 c.c. persegue: ovvero quello di valorizzare la funzione tipica del pegno, strettamente correlata alla realità della garanzia che da esso consegue, di soddisfare nel modo il più possibile efficiente ed immediato il creditore che ne sia titolare.
Ne viene, così, che anche per il terzo datore il termine per l’opposizione va individuato in cinque giorni (dal ricevimento dell’intimazione), nel caso in cui il debitore abbia la residenza o il domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore. E, ancora, ove tale ultima coincidenza non sussista (e quindi il debitore abbia residenza o domicilio eletto in luogo diverso da quello del creditore), il debitore ed il terzo potranno fare opposizione nel più lungo termine, attualmente di novanta giorni (coincidente con quello che dispone l’art. 163-bis c.p.c.) dal ricevimento, da parte di ciascuno di loro, dell’intimazione, senza che al riguardo, dunque, rilevi in alcun caso il luogo di residenza (o di domicilio eletto) del terzo costituente.
4. A parere di chi scrive, peraltro, pare ragionevole non interpretare una norma in modo statico, disinteressandosi del contesto normativo, anche modificatosi nel tempo, in cui essa è incardinata.
E così, mentre nel 1942 la ratio del diverso termine concesso – come abbiamo visto, con riferimento al solo debitore – per opporsi alla vendita era, inevitabilmente, correlata alla distanza di questi dal luogo in cui l’opposizione doveva essere proposta (n.d.r.: ossia quello della residenza del creditore) ed alle regole processuali allora vigenti[10], è indubitabile che ora non sia più così.
Basti al proposito considerare gli effetti che – con riferimento al tema di cui si discute – sono derivati, da un lato, dall’introduzione del processo telematico e, dall’altro (e conseguentemente), dall’annullamento delle distanze che gli attuali mezzi di comunicazione hanno determinato (la cui oggettività è stata recepita e fatta propria dall’ordinamento).
Da ciò consegue che, al giorno d’oggi, risulta più che mai giustificato leggere la norma in commento (solo) per quello che essa dice, non essendovi ragione per ravvisare, nelle maglie delle sue disposizioni, il rischio di alcuna violazione di diritti fondamentali, né di difesa, né di contraddittorio, correlati alla brevità del termine per proporre l’opposizione.
Che anzi interpretare la norma decontestualizzandola dalle regole, attualmente applicabili, finirebbe, nella comparazione fra i contrapposti interessi del debitore e/o del terzo datore, da una parte, e del creditore, dall’altra, per dar vita ad una grave (e ingiustificata) compromissione di quelli di quest’ultimo, il quale, infatti, rischierebbe – alla luce dell’automatica efficacia sospensiva che la tempestiva opposizione comporta nell’esecuzione mobiliare privata – di non potersi avvalere proficuamente del pegno, coerentemente con la sua funzione, senza poi – a differenza di quanto pare più facilmente possibile per il debitore o terzo datore – poter probabilmente fruire di efficaci rimedi riparatori.
[1] Utilizza questa locuzione Cass. Civ., Sez. III, 11 agosto 1987, n. 6894, reperibile nella banca-dati DeJure, dalla quale non si sono discostate, in seguito, le corti di merito: si veda, di recente, Trib. Modena, Sez. I, 29 giugno 2016, n. 1303, anch’essa reperibile in DeJure, che la cita espressamente, ma anche Trib. Bari, Sez. II, 24 ottobre 2012, reperibile nella banca-dati Pluris-Cedam, Trib. Nola, Sez. I, 10 maggio 2010, in DeJure, e Trib. Milano, 23 marzo 2000, in Giur. milanese, 2000, pag. 263, che approfondiscono natura e funzione della disciplina dettata dall’art. 2797 c.c. In dottrina, A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2017, pag. 1623; Consiglio Nazionale del Notariato, La vendita delle cose date in pegno, Studio n. 24-2012/E, pag. 1; T. Salvioni, Natura e regime processuale del giudizio di opposizione alla vendita dei beni costituiti in pegno, nota a Cass. Civ., Sez. III, 29 agosto 2008, n. 21908, in Riv. Esecuzione Forzata, 2009, 1, pag. 119 in cui si legge: “Diverso è il caso della vendita coattiva di beni costituiti in pegno, correttamente inquadrata come procedimento satisfattivo in autotutela, proiezione sul piano esecutivo del negozio sostanziale concluso fra debitore e creditore circa le modalità di garanzia del credito. Qui ci si muove completamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, e si esula dall’attività giurisdizionale esecutiva in senso proprio: nessun titolo esecutivo, nessun giudice dell’esecuzione, e nemmeno il ricorso alle forme della vendita forzata disciplinate dal codice di procedura, se si convenga altrimenti”.
[2] In questo senso, tra le varie, Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2008, n. 27266, in DeJure. In dottrina, T. Salvioni, cit., pag. 120 in cui si legge: “Nell’opposizione di cui all’art. 2797 c.c., invece, la sospensione delle attività liquidative è automatica, e si produce per il semplice fatto della proposizione della relativa domanda: qui, infatti, manca un titolo esecutivo, quindi difetta un precedente riconoscimento giudiziale o stragiudiziale della situazione debitoria, e la sospensione automatica della vendita viene considerata proprio una sorta di contropartita per l’assenza del titolo, a tutela della parte intimata”.
[3] Si tratta dell’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 624 e 625, secondo comma, c.p.c. dal Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, in data 15 febbraio 2019, nell’ambito di un giudizio di opposizione alla vendita della cosa data in pegno. È pacifico, infatti, che l’opposizione di cui all’art. 2797 c.c. abbia natura sostanziale di opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 c.p.c., e sia, perciò, soggetta alle stesse regole processuali di quest’ultima (tra cui quelle inerenti i provvedimenti da emettersi in relazione alla richiesta di sospensione dell’esecuzione). Tra le ultime pronunce in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 luglio 2018, n. 17268, in DeJure.
[4] La fattispecie, che ha dato luogo alla pronuncia qui annotata, presentava un’ulteriore peculiarità: l’intimazione di pagamento, infatti, era stata inviata e ricevuta durante il mese di agosto. Non si è discusso in giudizio anche dell’applicabilità, al predetto termine, della sospensione feriale, in quanto dai più esclusa: ad esempio, Trib. Nola, cit., chiarisce che“anche l’opposizione speciale prevista dall’art. 2797 c.c., al pari dei rimedi oppositori contemplati dal codice di rito, è assoggettata alla deroga prevista dall’art. 3 legge 742 del 1969 con riguardo alla sospensione feriale dei termini processuali. Tanto si desume ove si consideri che, per costante giurisprudenza, l’opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall’art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 c.p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest’ultima, ivi compresa, dunque, quella della non applicabilità della sospensione dei termini processuali (Cassazione civile, sez. III, 29 agosto 2008, n. 21908)”.
[5] Si rammenta che il terzo comma della norma in commento recita che “[i]l giudice, sull’opposizione del costituente (n.d.r.: che ben può essere un soggetto terzo rispetto al debitore) può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito”.
[6] Così, A.M. Soldi, cit, pag. 1627; C. M. Bianca, Le garanzie reali, la prescrizione, in Diritto civile, Milano, 2012, pag. 212; E. Protettì, Il pegno nella giurisprudenza, in Raccolta Sistematica di Giurisprudenza Commentata, diretta dal Prof. Mario Rotondi dell’Università di Milano, Padova, 1970, pag. 300.
[7] In tal senso, E. Protettì, cit., pag. 300: “Entro cinque giorni dall’intimazione […] il debitore o il terzo possono fare opposizione, sempre che il debitore abbia la residenza o il domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore (art. 2797 comma 2 cod. civ.) […].
Se invece il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione si determina a norma dell’art. 166 cod. proc. civ. ed il luogo è quello del giudice territorialmente competente.
Se il pegno è stato dato da un terzo, il termine per procedere alla vendita decorre dall’ultima notifica; e per l’opposizione il termine ha uguale decorrenza, non essendovi alcun motivo per cui gli altri non debbano non debbano beneficiare del termine più lungo”.
[8] Fra i quali, di recente, E. Gabrielli, in Commentario del Codice Civile, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, Milano, sub art. 2797 c.c., pag. 259; in precedenza, D. Rubino, in La responsabilità patrimoniale. Il pegno - Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1956, pag. 267 in cui si legge: “Se il pegno è stato concesso da un terzo, il termine entro cui costui può fare opposizione va calcolato in base alla residenza o al domicilio del concedente”; infine, G. Gorla, in Commentario al codice civile Scialoja Branca, Bologna - Roma, 1955, pag. 352, sub artt. 2796-2797 c.c., che così scrive(va): “Il termine per fare l’opposizione o il pagamento è di cinque giorni […]; o quell’altro stabilito dall’art. 166 cod. proc. civ. quando il debitore o (è da aggiungere) il terzo datore non abbia la residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, luogo nel quale si deve notificare l’opposizione o fare il pagamento […]”.
[9] Il concetto è sviluppato anche nel provvedimento in commento, nella parte in cui si precisa che, “[…] nell’ordinamento si rinvengono plurime ipotesi di termini molto brevi, generalmente sorretti da specifiche ragioni di celerità; nella specie, il termine ristretto risponde proprio alla funzione tipica del pegno di garantire un rapido ed efficace soddisfacimento del creditore; in tal senso, quindi, si rivela razionale l’intento del legislatore codicistico di ampliare il termine solo in una particolare ipotesi riconducibile a condizione del debitore […]”.
[10] Si consideri, per esempio, il disposto del previgente art. 83, terzo comma, c.p.c., secondo il quale l’esercizio della professione di procuratore legale era territorialmente limitato all’ambito del distretto della Corte di Appello presso la quale il procuratore era iscritto, con la conseguenza che ciascun procuratore era legalmente esercente soltanto nel distretto della Corte di Appello presso la quale era iscritto. La conseguenza che la giurisprudenza di legittimità, per consolidato orientamento, ricollegava alla mancanza di tale requisito era quella, severa, dell’inesistenza dell’atto di citazione sottoscritto da procuratore c.d. “territorialmente incompetente”: si veda, in particolare, Cass. Civ., 26 maggio 1976, n. 1904, in Foro it., 1976, I, c. 2378 e ss., ma anche Cass. Civ., 11 luglio 1972, n. 2326, in Foro it., Rep. 1972, voce Procedimento civile, n. 58. Per lo più contraria a tale conclusione era invece la dottrina dell’epoca, maggiormente propensa a ritenere che la qualità di procuratore legalmente esercente condizionasse soltanto la regolarità della costituzione: cfr., ad esempio, S. Satta, Forma e sostanza nel ministero del procuratore, in Giust. civ., 1958, I, pag. 522.
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