Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/05/2019 Scarica PDF

Differenze strutturali e funzionali degli obblighi di conservazione e consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB

Gianluca Bozzelli, Avvocato in Napoli


(Note a margine di Trib. Napoli, sent. 31 gennao 2019)[1]


Sommario: 1. La vicenda in esame. 2. La normativa di riferimento. 3. Documenti richiedibili ai sensi dell’ art. 119 TUB: sintetici ed analitici. 4. I contratti. 5. Spese di copia. 6. Istanza di accesso e azione di consegna. 7. Conclusioni: bilanciamento degli interessi.

 

 

1. Nel caso giunto all’esame del giudice, una società, titolare di un contratto di conto corrente di corrispondenza acceso presso la banca in data 10.12.1998, con istanza del 19.02.2013, aveva richiesto la trasmissione della documentazione contabile onde procedere alla legittima verifica delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun estratto conto né alcun altro documento esplicativo delle condizioni economiche applicate dall’istituto di credito. La banca non soddisfaceva la richiesta del cliente, anzi, successivamente, con lettera del 08.04.2014, intimava alla correntista l’immediato rientro dell’ esposizione, pari ad euro 180.228,25, quale asserito saldo passivo registrato sul conto corrente di corrispondenza.

La società citava in giudizio la banca, lamentando la mancata ricezione degli estratti conto relativi al conto corrente, e chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere copia della carta contrattuale, di tutti gli estratti conto e delle singole operazioni in relazione al rapporto.

Con la comparsa di costituzione e risposta, la banca depositava solo gli estratti conto relativi al periodo 02.01.2013 – 31.03.2014 e deduceva (senza fornirne prova) di aver sempre trasmesso i rendiconti periodici, limitandosi, però, secondo il Tribunale, ad una deduzione che si arrestava sul piano meramente assertivo.

Il Tribunale, con la sentenza in commento (per la parte che rileva l'oggetto di questa breve analisi), accertava il diritto della correntista a ricevere copia degli estratti conto e scalari per tutti i periodi del rapporto, ad esclusione di quelli oggetto di spontanea allegazione (per cui cessava la materiadel contendere sul punto), nonché della copia della documentazione attestante le singole operazioni relative agli ultimi dieci anni dalla richiesta ex art. 119 TUB, e pronunciava la conseguente condanna della banca convenuta alla consegna.


2. Innanzitutto la sentenza offre l'occasione di una completa analisi della normativa a fondamento degli obblighi della banca, derivanti dalle regole generali civilistiche (rendiconto, solidarietà e buona fede) e quelle speciali di consegna della documentazione, a semplice richiesta, in relazione a specifiche operazioni bancarie[2].

La corretta e completa informazione, non solo in prospettiva della preparazione all’avvio di un’azione civile per la tutela dei diritti scaturenti da contratto, presuppone l'avere a disposizione tutta la documentazione del rapporto, necessaria alle verifiche stragiudiziali o giudiziali.

L’esercizio del diritto di accesso della documentazione bancaria in sede contenziosa è stato definito dalla stessa magistratura “molto controverso[3]: sia a causa di iniziative poco fondate da parte dei clienti bancari, sia per la notoria determinazione degli istituti di credito ad impedire le azioni di ripetizione, sia – verrebbe da dire, soprattutto – “per un atteggiamento progressivamente sempre più rigoroso della giurisprudenza, forse giustificato da numerose azioni pretestuose, ma talvolta trascendente in una ingiustizia sostanziale[4].

Le parti di un rapporto contrattuale, in genere, hanno diritto ad ottenere la documentazione relativa al rapporto stesso, in forza di un diritto “soggettivo autonomo[5], il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto, diritti di diretta derivazione dai principi costituzionali e fondamentali dell’ordinamento giuridico[6]. L’utilità di tali obblighi si manifesta maggiormente in quei rapporti contrattuali, connotati da una fisiologica asimmetria, informativa e di accesso alla documentazione.

Il diritto di ottenere dall’istituto bancario la consegna della copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dal comma quattro dell’art. 119 T.U.B. si configura – secondo la Suprema Corte – “come un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica <> e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all’esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l’istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca)[7].

Se questa pronuncia rappresenta il “manifesto” del diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente[8], è utile - per altro verso - evidenziare l’importanza di un istituto giuridico ancora poco utilizzato[9], la cui funzione è invece di fondamentale importanza, consistendo nella finalità proprio di ottenere i documenti necessari alla completa valutazione della vicenda contrattuale, in tempi rapidi ed anticipatamente al giudizio, anzi anche indipendentemente dallo stesso. Le rare azioni giudiziarie per la consegna di documenti trovavano forte resistenza in sede giudiziaria, testimoniata dai decreti di rigetto dei ricorsi per decreto ingiuntivo, motivati tutti con la medesima erronea qualificazione dell’azione come tesa ad una prestazione costituente obbligo di fare (estrazione di copia), anziché consegnare copia di un documento già prodotto ed esistente per legge[10].

 

In materia bancaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono richiedere – confidando ragionevolmente nella concessione del provvedimento monitorio – copia dei documenti relativi a rapporti bancari, contratti, condizioni generali, patti modificativi delle condizioni economiche applicate, estratti conto (integrali e scalari), rendiconti, fideiussioni e garanzie rilasciate. Il fondamento normativo del diritto del cliente della banca ad ottenere copia della documentazione bancaria è costituito anzitutto dall’art.119 comma uno, due e  quattro T.U.B.

La sentenza in commento si sofferma in modo particolare sulla diversità, tanto strutturale quanto funzionale, delle due categorie di documenti richiedibili con l'istanza ex art. 119 TUB .

La norma in esame così recita: “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

 

Il diritto alla consegna della documentazione bancaria era stato già sancito dall’art. 8 comma quattro della L. 17.02.1992 n.154 (poi sostituito proprio dall’art. 119 T.U.B.), che affermava che “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute”. A fronte di una maggiore estensione temporale del diritto alla documentazione (da cinque a dieci anni), è stato ampliato il termine entro il quale la banca può far fronte alla richiesta (da sessanta a novanta giorni)[11] ed invertito il sistema di pagamento delle spese, da rimborsabili ad addebitabili. Nella prassi, la scomparsa dell’espressione “rimborso”, ha prodotto l’effetto per cui la documentazione viene messa a disposizione, previo pagamento delle spese, sebbene non venga in nessun modo prescritto che il versamento delle spese rappresenti condizione per la consegna della documentazione, ben potendo – nella generalità dei casi – essere queste recuperate dalla banca anche in un momento successivo. Si pensi, ad esempio, ai casi frequenti di richieste inerenti contratti (come quelli di conto corrente) ancora in corso di esecuzione, per i quali - a differenza di quelli estinti – vi siano ancora movimentazioni ed addebiti vari da parte della banca.

L’estensore della pronuncia in esame ricorda che nell’impianto codicistico il fondamento dell’obbligo gravante sulla banca di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell’ art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) nell’art.1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) nell’art.1175 c.c. secondo cui (Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza); altro pilastro normativo si rinviene nell’art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato).

 

Alla luce di tali disposizioni, i soggetti contraenti sono tenuti ad assumere comportamenti che siano in grado di tutelare gli interessi di tutte le parti, non limitandosi alla realizzazione di ciò che concerne lo specifico obbligo contrattuale. Tra i doveri incombenti sulle parti vi è sicuramente quello di comportamento secondo correttezza e buona fede e di solidarietà tra i contraenti.

 

Anche il diritto comunitario, ricorda il Tribunale, ci offre spunti di riflessione in tema di documentazione bancaria: la Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, specifica che deve essere messo a disposizione del consumatore “qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate”.

 

Ancora, l’art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l’individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione. La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003, che prevede all’art. 12 nei «contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore». Il secondo comma della norma bancaria prevede un’ulteriore delega, stavolta all’Istituto di Vigilanza, affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

La Banca d’Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003[12] le quali prevedono testualmente: “Art. 3. Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell’apposita comunicazione di cui al precedente par. 2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art. 3.1. Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art. 4. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.

Negli stessi termini, per l’affermazione del diritto alla consegna della documentazione del rapporto bancario, si esprimono anche le Disposizioni della Banca d’Italia in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari[13], le quali prevedono che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese[14].

Se tali e tanti sono i principi fondanti il diritto di consegna della documentazione bancaria, non pare esservi motivo logico e giuridico a fondamento del rifiuto da parte della banca alla consegna di copia del contratto e degli estratti conto da parte del cliente.


3. Ad un’attenta lettura della norma nel primo e nel secondo comma dell'art. 119 TUB si fa riferimento alla richiesta di documentazione “sintetica” mentre nel quarto comma si fa riferimento alla richiesta di documentazione inerente le singole operazioni, quindi definibile “analitica”. Da tale netta distinzione, derivano differenti regimi, tanto temporali quanto economici, a seconda che si richiedano documenti sintetici o analitici inerenti le singole operazioni.

 

I documenti del primo tipo, ricorda il Giudice partenopeo, sintetizzano le operazioni compiute in un determinato periodo (solitamente il trimestre) ed hanno lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. Per i rapporti in conto corrente, il secondo comma della norma TUB citata espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall’estratto conto.

 

I documenti sintetici hanno lo scopo di consentire al cliente bancario di controllare l’andamento del rapporto nella sua intera durata, dall’apertura alla chiusura. I rapporti bancari di durata, principalmente quelli regolati in conto corrente, hanno infatti uno sviluppo continuato nel tempo che deve essere costantemente documentato, allo scopo di consentire a ciascuna parte di verificare in ogni momento l’esattezza dei dati contabili elaborati dall’istituto di credito.

 

Ne consegue, secondo il Tribunale, che la banca ha l’obbligo di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura. Solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate e la corrispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto.

 

Il principio espresso appare ampiamente condivisibile.

Già la Suprema Corte, ampliando l’ambito oggettivo dell’istanza di accesso alla documentazione bancaria, escludendone ogni interpretazione restrittiva e svincolandola da formalismi[15], aveva affermato che: “non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte”[16]. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) è posto alla base di questa interpretazione estensiva del diritto alla consegna dei documenti e la possibilità di una richiesta anche informale ha portato la S.C. ad escludere anche il criterio della specificità dell’istanza di esibizione in ambito processuale ai sensi del comb. disp. degli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di Napoli riconduce l’obbligo di consegnare gli estratti conto relativi a tutto il rapporto di durata nell’alveo dell’obbligo di rendiconto gestorio. È opportuno ricordare che, infatti, l’orientamento di legittimità prevalente afferma che: “il correntista ha diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che «il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività[17].

Anche certa giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che: “L’art. 119 T.U.B., a norma del quale il cliente può ottenere copia della documentazione bancaria inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni  - riconosce in capo al correntista un diritto che, seppur generalmente esercitato con un’istanza stragiudiziale recapitata alla banca a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non richiede alcun onere formale sicché l’interessato resta libero di manifestare la sua volontà di entrare in possesso della documentazione de qua in qualsiasi modo che sia idoneo ad esplicitare con chiarezza le sue intenzioni[18].

Pertanto, per non rischiare di vanificare il diritto di accesso alla documentazione bancaria, attribuendo un “diabolico” onere di specificazione delle singole operazioni, in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale ben si possa fare riferimento genericamente agli estratti conto o rendiconti per la richiesta di copie delle operazioni bancarie in esse rappresentate[19]. Secondo la giurisprudenza prevalente, non vi è motivo per escludere l’applicazione della disciplina del 119 agli estratti conto[20]. Il diritto a tali documenti sintetici non dovrebbe trovare ostacolo anche qualora gli stessi fossero stati già inviati al cliente ai sensi del comma due dell’art. 119: la disposizione del comma quattro è infatti indipendente da quella del comma due, relativa agli obblighi informativi periodici gravanti sugli intermediari[21].

Opportunamente ricorda l’estensore della pronuncia in commento che la norma TUB testualmente afferma che la banca ha l’obbligo di comunicare al cliente periodicamente l’andamento del rapporto e, comunque, anche alla fine dello stesso: ne deduce che, anche una volta chiuso il rapporto, la banca ha l’obbligo di consegnare (a richiesta del cliente) la documentazione inerente il suo svolgimento. Ed invero, il cliente potrebbe avere cognizione piena del modo in cui si è formato il saldo finale solo avendo a disposizione gli estratti conto integrali dall’apertura del contratto alla chiusura. Essendo espressamente previsto che il rendiconto e l’estratto conto debbano indicare tutte le movimentazioni del rapporto, “appare inconfutabile, che tanto durante, quanto al temine del rapporto, il cliente abbia diritto ad ottenere dalla banca un documento che indichi in maniera sintetica tutte le operazioni compiute nel corso del rapporto”. La circostanza che il rapporto si sia protratto per un periodo minimo, piuttosto che per oltre dieci anni, non può rappresentare un discrimine ai fini dell’individuazione del contenuto e della misura dell’obbligo della banca di conservazione della documentazione contabile contrattuale.

 

Conclude sul punto il giudice napoletano affermando la prevalenza del diritto all’informazione del cliente: “ritenere che la banca possa essere tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l’ultimo decennio equivarrebbe a privare il cliente del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe far venir meno l’obbligo di trasparenza della banca”.

 

Ben diversa – ricorda la sentenza in commento – è la disciplina riguardante le “singole operazioni” (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti): in tal caso, le Istruzioni della Banca d'Italia, regolamentando l’applicazione del comma quattro dell’art. 119 TUB, hanno posto un limite temporale decennale – a partire dal compimento della singola operazione – per la conservazione della documentazione, prevedendo, in tal caso, anche un costo per l'attività richiesta.

 

Sul punto, il Tribunale coglie lucidamente il senso della diversa regolamentazione giuridica imposta ai documenti analitici rispetto a quelli sintetici. La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell’estratto conto; motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest’ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale. Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene  all’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d’Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni casa definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale; la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni. L’acclarata diversità, strutturale e funzionale, delle due tipologie di documenti – deduce il Giudice partenopeo - rende fallace l’impostazione di coloro che estendono la disciplina dell’una all’altra.

La “limitazione ai dieci anni anteriori” alla richiesta dell’obbligo di ostensione, “così come l’obbligo di pagamento delle spese di copia”, costituiscono per la curia partenopea “previsioni specificamente dettate solo per i documenti relativi alle singole operazioni, limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119, soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso”. Neppure appare corretto, applicare in analogia la disciplina del comma quattro anche alle ipotesi previste dal comma primo in quanto, “trattandosi di norma eccezionale e limitativa del diritto alla trasparenza, non dovrebbe essere applicata estensivamente ai danni del cliente”.

 

Eppure, l’affermazione di tali principi non è pacifica.


4. Appare pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di Napoli anche nella parte in cui si sofferma sul richiamo dell’art. 117 TUB e sull’obbligo di consegna di copia del contratto al cliente e sul diritto a riceverla, tanto al momento della sottoscrizione, quanto nel corso del rapporto.

Sul punto, la pronuncia si allinea alla dottrina maggioritaria (sebbene si registrino opinioni contrarie all’interno del medesimo Ufficio giudiziario):  anche i contratti bancari sono soggetti al regime di cui all’art. 119 TUB in comb. disp. con il precedente art. 117. Ai sensi di quest’ultima disposizione i contratti sono redatti per iscritto a pena di nullità, per cui la loro esistenza in formato documentale è certa e ben potrebbe essere richiesta, attraverso l’istanza di accesso alle copie documentali[22]. Infine, copia del contratto dovrebbe essere sempre rilasciata al cliente, anche nel caso in cui l’ abbia già ricevuta in fase di stipulazione.

La sentenza in esame richiama alcuni precedenti giurisprudenziali sull’obbligo di conservazione e consegna del contratto: questo “a differenza della documentazione contabile, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti e pertanto, stante l’onere di forma scritta del contratto ad substantiam non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione [23] .

Va opportunamente ricordato che di diverso avviso è però altra  giurisprudenza[24] e certa dottrina, secondo cui la disposizione del comma quattro farebbe riferimento unicamente alle “comunicazioni periodiche” (di cui al comma due) ed ai documenti afferenti a singole operazioni (di cui al comma quattro), ma non ai contratti, per mancata indicazione della stessa norma[25].

Tale tesi escludente, ad avviso di chi scrive, non appare preferibile per una serie di motivi. Innanzitutto, la disposizione di cui al comma quattro segue (e non può che essere integrata da) quella di cui al precedente art. 117 comma uno, che pretende la forma scritta contrattuale e l’obbligo di consegna di una copia al cliente: già solo per tale motivo, la copia del documento contrattuale andrebbe consegnata senza contestazioni quando richiesta (citando l’art. 119 o meno). Di poi, nessuna norma vieta la consegna di una copia ulteriore del contratto, anche quando già eventualmente consegnata al cliente in fase di stipulazione[26] (o successivamente[27]). Sarebbe, pertanto, vano (quanto illegittimo, ad avviso di chi scrive) il rifiuto della banca di consegnare una copia del contratto al cliente richiedente, affermando che a questi gli fu consegnata già al momento della stipulazione. Quand’anche fosse ciò vero, il cliente potrebbe pretenderla nuovamente anche invocando gli artt. 1175, 1374, 1375 c.c. e 2 Cost. (correttezza, buona fede e solidarietà).

In ordine ai limiti temporali della richiesta ex art. 119, si può dunque affermare che la banca subisce un obbligo di conservazione della documentazione per tutta la durata del rapporto contrattuale, anche oltre, in diretta discendenza delle più volte citate norme di mandato, nonché per correttezza, buona fede e solidarietà. Ed agevole sostenere ciò, in necessario contatto con quanto accade nella realtà quotidiana delle pratiche commerciali: “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti[28].

Emergono, a questo punto, alcuni capisaldi dell’accesso alla documentazione bancaria, ai quali può fare riferimento stabilmente l’operatore del diritto. Il principio ispiratore della limitazione temporale decennale del comma quattro è probabilmente da ricercarsi nella molteplicità e serialità dei rapporti bancari, trattenuti dagli istituti di credito. Ciò, mentre si giustifica per la documentazione relativa a  singole operazioni”, non può escludere l’obbligo di rendicontazione (e conseguente conservazione della documentazione medesima), nonché quello di esibizione in caso di contestazione, anche giudiziale[29]. Ne consegue che la banca dovrebbe esibire copia della documentazione contrattuale anche oltre il limite stabilito dal comma quattro, nei limiti della prescrizione delle azioni civili contrattuali (10 anni dalla cessazione del rapporto ex art. 2946 c.c.), non potendosi a tal fine invocarsi il termine decennale di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.)[30]. Poiché il rapporto bancario, anche quando articolato in più atti esecutivi (come il conto corrente o il pagamento di periodiche rate di finanziamento) è un rapporto unitario[31], si deve ritenere che l’obbligo di rendiconto permanga per tutta la durata del rapporto e sia sottoposto al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla risoluzione del contratto[32].

Diversamente, per ciò che concerne le singole operazioni inerenti il rapporto bancario, in deroga all’obbligo generale di rendiconto, la lex specialis, costituita dall’art. 119 comma quattro TUB, la banca avrà l’obbligo di consegnare copia della documentazione, limitatamente agli ultimi dieci anni.

La pronuncia in esame ritiene pertanto superato quella posizione   giurisprudenziale (in auge anche presso lo stesso Ufficio giudiziario) secondo cui andava “esclusa l'applicabilità al caso concreto della regola generale dettata in materia di mandato, di cui all'art. 1713 c.c., in favore della disciplina speciale prevista dall'art. 119 del Tub. L'obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, viene, infatti, limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, in quanto il legislatore, nel bilanciare le contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario al principio di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso senza alcun limite temporale ed, anzi, oltre un limite fissato dalla legge [33].


5. Anche sotto il profilo dei costi da porsi a carico del cliente bancario, la pronuncia in esame si distingue, affermando che – come per la limitazione al termine decennale – la disposizione del comma quattro dell’art. 119 TUB relativa all’obbligo di  pagamento delle spese di copia sia limitata al caso relativo alla richiesta di documentazione attinente a singole operazioni: “limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119, soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso”. A nulla rileva poi il mancato pagamento, da parte del consumatore, delle spese previste per l’erogazione del servizio di consegna che non siano mai state previamente richieste né esattamente quantificate[34].


6. Infine, la pronuncia si sofferma sulla possibilità del correntista di poter richiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente in corso di causa.

Recenti pronunce della Suprema Corte[35] hanno riconosciuto il potere del titolare di un rapporto di conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto per estratto, ai sensi dell'art. 119, anche in sede giudiziaria, dopo aver fornito la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, dovendosi ritenere superata una diversa soluzione fondata del disposto di cui all'art. 210 c.p.c. Non si ritiene possa infatti convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante[36].

La questione non si pone, poiché nel caso in commento il correntista aveva già avanzato la richiesta di documentazione in sede stragiudiziale, senza averne riscontro.

In dottrina si è sostenuto che la mancata consegna della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 119 comma quattro T.U.B. (oppure il mancato o incompleto riscontro), ragionevolmente non possa rimanere priva di conseguenze anche processuali, ma che possa essere considerata come fonte di argomento di prova a sensi dell’art. 116 comma due c.p.c. Mentre una tale interpretazione appare indiscutibile, in relazione al mancato ottemperamento all’ordine di esibizione disposto dal giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., fondati dubbi possono sollevarsi in relazione al mancato riscontro alla richiesta di consegna della documentazione di cui all’art. 119 T.U.B. In tal caso occorre distinguere se l’istanza sia stragiudiziale (ed in tal caso non potranno desumersi argomenti di prova da comportamenti extra processuali), oppure si verta in ipotesi di mancata consegna a seguito dell’istanza avanzata in corso di causa, congiuntamente alla richiesta istruttoria (per cui varranno le considerazioni che precedono). Oppure, infine, nonostante la richiesta giudiziale ai sensi della legge bancaria, la banca si sia rifiutata in corso di causa. Nell’ultimo caso, non potranno trarsi argomenti di prova, poiché la consegna avverrà eventualmente sotto forma di adempimento al provvedimento finale del magistrato, potendosi al più configurare la responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c.


7. La decisione in commento spicca, in definitiva, per la concreta applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, con affermazione del primato di quello informativo per il cliente rispetto a quello conservativo della banca. Per l’istituto di credito si tratta infatti di una mera estrapolazione di dati già in proprio possesso, mediante stampa o fotoriproduzione, giammai di creazione ex novo di documenti. Viene in rilievo l’agevole conservazione e riproduzione di tali dati, archiviati ed organizzati con i mezzi tecnologici più avanzati, di cui l’imprenditore bancario dispone, rispetto all’esigenza di corretta e compiuta informazione sull’andamento del rapporto da parte del cliente. Tale tesi era già stata fatta propria dalla Suprema Corte, laddove aveva avuto modo di affermare: “Se è vero, e infatti, che l'obbligo di salvaguardia delle altrui utilità esiste in quanto non importi per il debitore un apprezzabile sacrificio, è altrettanto vero che esso deve essere valutato in relazione diretta con la prestazione, secondo un rigoroso rapporto di causalità, mentre sfuggono a tale correlazione gli effetti che derivano da atti diversi da quell'adempimento[37].

Nessun effetto pregiudizievole per l’ostensore deriva dall’ostensione stessa in caso di richiesta di copia di documenti sintetici, quale mera riproduzione di elaborazioni di dati archiviati mediante programmi di gestione avanzati tecnologicamente, può invero rinvenirsi un aggravio di impegno nel caso di richiesta di documentazione afferente una specifica operazione bancaria (si pensi, ad es., al caso della richiesta di copia di una cambiale domiciliata o di un assegno tratto presso l’istituto di credito diversi anni prima, oppure di una delega di pagamento o all’incasso). In tal caso, il costo materia della riproduzione (inclusiva anche del costo sostenuto per la ricerca e l’archiviazione del documento) resta però a carico del richiedente (come prevede l’art. 119 comma quattro). In sede di valutazione dei contrapposti interessi, nel caso in cui prevalesse la tutela di un remoto ed eventuale interesse della banca a non consegnare più di una copia del contratto (o degli estratti conti o dei rendiconti), ne risulterebbe automaticamente compromesso quello informativo del cliente. Questi ha, invece, titolo diretto ed immediato alla documentazione relativa al proprio rapporto bancario, come elemento di fondamentale informazione e verifica dei dati del rapporto stesso, intercorso o intercorrente, per le plurime utilità che possono derivargli, anche nei confronti di terzi.

Neppure appare ragionevole, secondo l’orientamento citato e seguito dal giudice campano alla banca di valutare le ragioni della richiesta: “scrutinare, al fine di contrastare la pretesa, attraverso un giudizio di probabilità o possibilità di esiti ulteriori, connessi agli sviluppi di quella acquisizione, essendo l'utilità oggettivamente prospettabile e giuridicamente rilevante, in riferimento al contratto in questione, quella fine a se stessa, di entrare cioè in possesso dei documenti, come effetto de iure dei patti[38].

Debole, sul punto, nel caso sub judice è apparsa, d’altronde, la difesa della banca: l’istituto di credito ha infatti semplicemente dedotto (senza fornirne però evidenza), di aver trasmesso tutti gli estratti conto al cliente, nel corso del rapporto.

Il Tribunale ha, pertanto, accertato il diritto della società correntista a ricevere consegna della copia degli estratti conto e scalari per tutta la durata del rapporto – ad eccezione di un periodo pari a 14  mesi per il quale la documentazione era stata consegnata – nonché della documentazione relativa alle singole operazioni relative ai 10 anni anteriori la richiesta ex art. 119 TUB della società, condannando alla consegna.

La sentenza del Tribunale di Napoli si segnala per lucidità di esame e coraggiosa affermazione (in una prestigiosa ed influente sede giudiziaria) di equilibrio tra le contrapposte esigenze, informative del cliente bancario e di delimitazione dell’obbligo conservazione ed ostensione della detta documentazione da parte della Banca.



[1] Massimata da BOZZELLI G. e LAUDIERO C. per www.ilcaso.it ed ivi pubblicata.

[2] Il presente commento è ampiamente tratto (specie nelle note e nei riferimenti dottrinali e giurisprudenziali) dai capitoli VI e VII della pubblicazione BOZZELLI G., Banche: informazione, responsabilità e tutela dati personali, Trani, 2018, pp. 365 - 436.

[3] SERRAO D’AQUINO P., Il costo del prestito bancario: un’equazione a molte incognite, in Questione Giustizia, 3, 2017.

[4] Ibidem.

[5] In tal senso, espressamente, Trib. Torino ord. 12.04.2010 in www.ilcaso.it. ed anche la giurisprudenza di legittimità: Cass. 13.07.2007 n.15669 in Foro It., 2008, pp.31 segg. con nota di CANTELE, Cass. 25.01.2007 n.1669, Cass. 12.05.2006 n.11004, Cass. 27.09.2001 n.12093. Ancora, nel merito, cfr.: Trib Latina sez. dist. Gaeta ord. 21.06.2007 in www.ilcaso.it e Trib. Napoli ord. 26.04.2000 in Giur. Napoletana, 2000, p.234.

[6] Principio di solidarietà, art. 2 Cost. e artt. 1175 e 1374 e 1375 c.c. In tal senso, Cass. 12093/2001 in Contr. II, 2002 p. 122 con nota di FIAMMA F., Diritto ad ottenere copia dei documenti e principio di buona fede.

[7] In tal senso, espressamente Cass. 4598/1997 in in Banca  Borsa e Tit. Cred. (BBTC), II, pp. 247 segg. con nota di MATERA N.e Cass.11773/1999 che confermò App. Napoli sent. 18/12/1997, BBTC 98, II, 2001, 305 con nota di BUTA G.M., Diritto del curatore di richiedere la documentazione banca ria del fallito e modifiche all’art. 119 T.U.B., ibidem pp.318-328.

[8] Già in precedenza si era affermato che «L'art. 119, comma 4, dl n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 24, comma 2, dl n. 342 del 1999, riconoscendo al cliente (...) il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca  e al suo successore prescindendo dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce» Cass. 11004/2006 in Giust. civ. Mass. 2006, 5, BBTC, 2007, 6, p. 731 e Foro it., 11, 1, 2007, 3203; cfr. anche Cass. 12093/2001 cit., Cass. 11733/1999 e Cass. 4598/1997.

[9] Fino a pochi anni fa, il diritto di consegna della documentazione bancaria, di cui all’art. 119 T.U.B., e le conseguenti azioni giudiziarie e stragiudiziali per applicarlo, rappresentavano rimedi giuridici ben poco utilizzati dai giuristi. Al riguardo, si rinvenivano poche pronunce giudiziali e ben poca letteratura: Tra i primi, oltre a BUTA, op. cit., FARNARARO V., in commento a Trib. Bari decr. 5 giugno 2003, in Foro It., 2003, I, 3173, LIACE G., Ordine di consegna documenti contrattuali con decreto ingiuntivo, in Contratti, 2003, 8-9, pp.805-807 ed in Giurispr. merito, 2003, 9, I, 1730, CASTIGLIONI M., Il diritto del cliente di ottenere la copia della documentazione banca ria inerente alle operazioni poste in essere nei dieci anni precedenti, in www.tidona.com 2003; CUTUGNO D.E., Rifiuto della banca  di consegnare gli estratti conto: dai rimedi giudiziali a quelli giustiziali, in Il Civilista, dic.2007, p.80, RUSSO A., Decreto ingiuntivo, richiesta a banca  consegna copia documenti, commento a Trib. Bologna sent. 12/07/2012 in www.iussit.com. ANDRETTO L. ZORZI A., Comunione legale fra coniugi e diritto a ottenere copia della documentazione banca ria, in www.studiodindo.it.

[10] Questione ampiamente trattata in BOZZELLI G. Banche: informazione 2018 cit., cap. VII ¶ 2. Decreto ingiuntivo per consegna documentazione. Ambito di applicazione ed ammissibilità e ¶ 3. L’orientamento giurisprudenziale negativo, pp. 403-411 e pp.518-520 con pubblicazione esemplificativa di n.3 inediti decreti di inammissibilità dell’istanza per la consegna della documentazione bancaria ex art. 633 segg. c.p.c., motivati sull’inquadramento della prestazione richiesta come obbligo di fare: “ ritenuto che la prestazione a carico della banca a norma dell’art. 119 del decreto legislativo n.385/1993, risulta essere un obbligo di fare ossia quello di estrarre copia conforme della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere dal cliente negli ultimi dieci anni; ritenuta l’inammissibilità dell’ingiunzione per ottenere l’adempimento degli obbligazioni di fare PQM dichiara l’inammissibilità del ricorso” (qui, ad es. Trib. Napoli decr. 09.12.2016).

[11] Sul punto,  con particolare attenzione sui tempi di risposta alle richieste di accesso ai dati personali ed in commento a Cass. 18555/2013, cfr. BOZZELLI G., Accesso ai dati personali in banca : comunicazione entro 15 giorni!, in www.altalex.it. 

[12] Istruzioni di Vigilanza per le banche del25 Luglio 2003, tit. X, cap. 1, sez. IV.

[13] Disposizioni del 29 luglio 2009, Sez. IV, par. 4 (Richiesta di documentazione su singole operazioni).

[14] Afferma esplicitamente che anche l’articolo in esame sarebbe norma di trasparenza, così come era previsto analogamente dall’art. 28 Reg. Consob n.11522/1998 (oggi però sostituito, prima dal Re. 16190/2007, poi dal recente Reg. 20249/2017), CATERINI E., La trasparenza bancaria, in CAPOBIANCO E. (a cura di), I contratti bancari, Utet 2016, capitolo terzo, pp.174 segg.

[15] Cass. 11554/2017, ma già Cass. 4598/1997, secondo cui “Nel formulare la richiesta, il curatore non ha l'obbligo di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna, tuttavia deve fornire quegli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione degli stessi e, nel caso in cui la banca  neghi l'esistenza dei documenti in questione, è pur sempre il curatore a dover dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, che viceversa quei documenti esistono e, perciò, la banca  è tenuta a consegnarli”.

[16] Cass. 11004/2006 cit. con nota di DI PIETROPAOLO M. , Ambito e fondamento del diritto alla documentazione bancaria (art. 119 T.U.B.).in BBTC, 2007, II, pp. 731 segg.

[17] Cass. 5091/2016 e Cass. 17283/2010.

[18] Trib. Nola sez. II, 25 marzo 2007 in Redazione Giuffrè, 2007 ed in GIOVAGNOLI R., (a cura di) Leggi complementari al codice civile. Annotate con la giurisprudenza, sub art 119 T.U.B., Giuffrè, 2011 p.216.

[19]In realtà, il problema interpretativo del contenuto della domanda si pone solo in caso di istanze generiche e non dettagliate. L’espressione “singole operazioni”, utilizzata dal legislatore per definire l’estensione oggettiva della documentazione a cui accedere, ha lasciato invece adito a dubbi. In realtà l’espressione non può essere intesa in senso letterale: diversamente, si finirebbe con l’ imporre al cliente banca rio il “diabolico” onere di indicare gli estremi (ad esempio data e natura) di un'operazione di cui non si ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, invece, garantire. Ciò non vuol dire che la richiesta possa essere eccessivamente generica (del tipo: “tutta la documentazione”): in tal caso, la banca  potrebbe legittimamente rifiutarsi di adempiere, per incomprensibilità della richiesta (BOZZELLI G., Banche: informazione, cit. p. 388).

[20] La Suprema Corte ha affermato il diritto di ottenere copia degli estratti conto in capo al curatore fallimentare: Cass. 12093/2001 e 11733/99  cit. Anche la giurisprudenza di merito aveva riconosciuto tale diritto al curatore: Trib. Milano 02.05.1996 cit., Trib. Milano 11.03.1999 cit., Trib. Venezia 03/04/95 tutti in Foro IT 1996, I, col. 3200 per consegna di documenti bancari del fallito.

[21] Cfr. Cass. 15669/2007 e Cass 12093/2001 cit., secondo cui “il diritto di cui al comma 4 opera “indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca  e anche dopo lo scioglimento del rapporto”. Di recente, Trib. Monza 18.01.2016 in Redazione Giuffrè, 2016.

[22] Trib. Sassari 20.02.2017 in www.ilcaso.it; Trib. Napoli 11.06.2015 in Redazione Giuffrè, 2015; Trib. Prato 14.04.2015 cit.; Trib. Roma 10.04.2015 in www.expartecreditoris.it, nonché  Trib. Siracusa 351/03, Trib. Modena sez. dist. Carpi d.i. 665 del 11/11/05 e Trib. Messina d.i. 1253 del 04/11/05, entrambi  pubblicati su www.adusbef.it; Trib. Bari sent. 2513 dell’11/17.11.2005 per consegna di documentazione investimenti in titoli “Argentina”, con  nota di MELPIGNANO M., Bond argentini e diritto del consumatore ad ottenere la copia dei contratti, in www.altalex.it; Trib. Napoli dd.ing. del 12.06.2006 e del 28.06.2006, Trib. Napoli ord. ex art.702 bis c.p.c. del 23/05/2014; Trib. Avellino d. ing. del 17/06/2014. Trib. Santa Maria C.V. dd. ing. del 10/3/2016 e n.487 del 7/3/2016 (tutti inediti e concessi allo scrivente), pubblicati in BOZZELLI G., Banche: Informazione, cit. pp. 497 segg.); Trib. Bologna decr. 17/07/2012 in www.iussit.com. In dottrina, cfr. URBANI A., Sub. Art. 119, in Commentario al testo unico delle leggi in materia banca ria e creditizia (diretto da CAPRIGLIONE), III, 3 ed., Padova 2012, pp. 1738 e 1746; PORZIO M., Sub. Art. 119, in Testo Unico Banca rio. Commentario, (a cura di PORZIO M. et alii) Milano, 2010, pp. 1001 – 1003; CUTUGNO D.E., Rifiuto della banca  di consegnare gli estratti conto: dai rimedi giudiziali a quelli giustiziali, in Il Civilista, dic. 2007, pp. 80-91 e, sia consentito anche BOZZELLI G., Decreto ingiuntivo per consegna documentazione. Ambito di applicazione ed ammissibilità, in Diritto Economia Tecnologie Privacy, anno IV, n. 2, 2014 pp. 231-241.

[23] Trib. Teramo sent. n. 433 del 27/4/2017 (in www.ilcaso.it). Sul punto, anche citata nella pronuncia in commento, cfr. App. Milano sent. n.1796 del 22/05/2012 (in www.ilcaso.it):il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'articolo 2220 c.c., deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e3 T.U.B., costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario”.

[24] Ad es. Trib. Modena 07.03.2017, in www.ilcaso.it.

[25] MORERA U., I profili generali dell’attività negoziale dell’impresa bancaria, in L’Impresa banca ria, (a cura di BRESCIA MORRA C. e MORERA U.), nel Trattato di dir. Civ. del Cons. Naz. Notariato (diretto da PERLINGIERI G.), Napoli, 2006, p. 380 e MIRONE A., Sub. Art. 119, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (a cura di COSTA C.), II, Torino, 2013, p. 1366.

[26] MAJELLO U., Commento all’art. 117, in Testo unico delle leggi in materia banca ria e creditizia, (a cura di BELLI F. et alii), Bologna, 2003, p.1933 e DE ANGELIS L., Sub. Art. 117, in Commentario al testo unico delle leggi in materia banca ria e creditizia (diretto da CAPRIGLIONE F.), III, 3 ed., Padova 2012,  pp.1689 e 1692.

[27] Cfr. PORZIO M., La disciplina generale dei contratti bancari, in I contratti delle banche, (a cura di ANGELICI C. et alii), Torino, 2006, p.55.

[28] App. Milano cit.

[29] Si consideri che nei rapporti di conto corrente, ma anche in relazione anche agli altri finanziamenti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la banca può provare i propri crediti solo producendo in giudizio tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto (c.d. saldo zero), senza poter invocare, per limitare il proprio onere probatorio, il limite decennale di conservazione dei documenti, previsto dall’art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili, tanto meno il medesimo di cui all’art. 119 in oggetto (ex multis Cass. 3337/2019; Cass. 15148/2018, Cass. 9365/2018, Cass. 1584/2017, Cass. 7972/2016, Cass. 22183/2015, Cass. 1842/2011 e Cass. 23974/2010).

[30] I contratti non rientrano nel novero delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., mentre gli estratti conto, pur essendolo, si deve ritenere debbano essere conservati fino a che non siano prescritti i diritti del cliente  (cfr. ROSSI M., Brevissime note sul dies a quo del termine di conservazione degli estratti conto banca ri: rari nantes in gurgite vasto, in www.rivistadelleimprese.it; ABF Milano Dec. 2101/2016).

[31] Cass. 2262/1984, secondo cui “Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca  a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro”.

[32] Cass. 4480/1985 secondo cui “L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 c.c., di rendere conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 c.c.”.

[33] Anche citato dalla pronuncia in esame: Trib. Napoli, sez. II, 08/12/2010 in Redazione Giuffrè 2013.

[34] Cita, sul punto, Trib. Torino, 30/06/2012 in www.ilcaso.it

[35] Cass. 21472/2017 e da ult. Cass. 3875/2019.

[36] Non è possibile dilungarsi in questa sede sul dibattito insorto in giurisprudenza e dottrina circa l’ammissibilità dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., solo se preceduta da richiesta stragiudiziale. Con una sintesi del dibattito, si rimanda a BOZZELLI G., Banche: Informazione, cit., Cap. VII, pp. 427 segg.

[37] Cass. 12093/2001, cit.

[38] Ibidem.


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