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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 20/05/2013 Scarica PDF

Modifica delle condizioni di separazione e competenza territoriale: no all'applicazione dell'art. 20 c.p.c.

Jacopo Blandini e Giuseppe Buffone, Magistrati


La differente genesi storica di separazione e divorzio ha determinato la previsione delle rispettive discipline in testi normativi differenti, sottoposti, nel tempo, a reiterati interventi di revisione e manipolazione. La stratificazione delle norme sostanziali e processuali che ne è seguita ha reso necessario un sempre maggiore intervento ortopedico degli interpreti. Quanto ai profili processuali, l'ambito del diritto di famiglia è stato escluso, peraltro, come noto, dalla riorganizzazione operata dal d.lgs.1 settembre 2011 n. 150. In tempi recenti, la Suprema Corte ha «attestato» gli effetti collaterali di una sistematica del diritto positivo rimasta confusa e priva di coordinamenti settoriali e temporali, affermando che le modifiche normative di riforma del diritto di famiglia «non hanno condotto all'individuazione di regole comuni (quanto mai utili dal punto di vista processuale) malgrado da più parti ciò venisse ampiamente auspicato, per superare problemi di coordinamento tra le due discipline» (Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9373, Pres. Macioce, rel. Dogliotti).


Segue nell'allegato.


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