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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/03/2018 Scarica PDF

Il portale delle vendite pubbliche: incongruenze giuridiche, problemi pratici, suggerimenti operativi alla prova delle prime prassi applicative

Natale Galipò, Avvocato in Messina


Sommario: 1.- L’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative in tema di pubblicità degli avvisi di vendita. 2.- Sulla estinzione tipica del procedimento di cui all’art.631-bis c.p.c. 3.- (continua) Sulla formulazione letterale dell’art.631-bis c.p.c. . I casi di inadempimento colpevole. 4.- Legittimazione alla pubblicazione dell’avviso di vendita nel PVP - Riflessi sull’applicazione dell’art.631-bis c.p.c. 5.- Termine per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. 6.- Considerazioni finali. Anomalie operative del PVP.

     

1.- L’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative in tema di pubblicita’ degli avvisi di vendita

Come è noto tra gli addetti ai lavori, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 10 gennaio 2018 n.7 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2017 con il quale è stata accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (conv. con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119), la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.

Sulla scorta del disposto dell’art.23, comma 2, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), le norme relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche di cui all’art. 161-quater disp. att. c.p.c.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 20 gennaio 2018 n.16 è stata poi data comunicazione([1]) della pubblicazione - avvenuta sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (all’indirizzo http://pst.giustizia.it) e sul Portale delle vendite pubbliche (all’indirizzo https://pvp.giustizia.it) - del provvedimento del 12 gennaio 2018 del  direttore  generale  per  i sistemi informativi  automatizzati (D.G.S.I.A.)([2]) concernente l’adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul  Portale  delle vendite pubbliche([3]) ai sensi dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c.([4]).

Ne consegue che, a far data dal 19 febbraio 2018, è divenuta obbligatoria la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (di seguito PVP), ponendo così fine al lungo periodo di gestazione avviatosi con il restyling dell’art.490 c.p.c. operato dall’art. 13 D.L. n.83/2015.

Tale obbligo si riferisce a tutti gli avvisi di vendita emessi successivamente al 19.02.2018 e, per opinione interpretativa unanime([5]), trova applicazione (in conformità al principio tempus regit actum) anche alle procedure esecutive che risultano pendenti a tale data.

La piena operatività del PVP e la connessa esigenza di coordinamento degli effetti delle novità normative con i meccanismi di pubblicazione degli avvisi di vendita pone tuttavia, sul piano giuridico-pratico, diversi problemi di inquadramento che devono trovare - quanto più possibile - sistemazione all’interno dei provvedimenti di delega ex art.591 bis c.p.c. da emanarsi a cura degli Uffici Esecuzioni Immobiliari dei vari Tribunali, con l’auspicio di evitare soluzioni tra di loro poco coerenti ed eccessivamente diversificate.

 

2.- Sulla estinzione tipica del procedimento di cui all’art.631-bis c.p.c.

L’art. 631-bis c.p.c. (introdotto dall’art.13, 1° comma, lett. ee, D.L. n°83/2015) stabilisce che:

«Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

Non vi è dubbio, anche ad una prima lettura dell’art.631-bis c.p.c., che la disposizione in commento viene a configurare una nuova ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo per inattività delle parti processuali, ponendosi in contrasto, e superandolo, con l’orientamento maggioritario sul tema formatosi sia in dottrina([6]) che in giurisprudenza([7]) ed imperniato sull’assunto che l’invalidità conseguente alla mancata o inesatta pubblicità ex art. 490 c.p.c. configuri un’ipotesi di nullità relativa (ex art. 157 c.p.c.), deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi contro l’atto finale del sub procedimento vendita (il decreto di trasferimento([8]), nel termine di 20 gg. dalla conoscenza dell’atto): con la conseguenza che, prima di tale momento il giudice, anche nell’ipotesi in cui - ex officio o su istanza di parte - avesse accertato il difetto degli adempimenti pubblicitari, non avrebbe potuto dichiarare la chiusura della procedura esecutiva, dovendo semmai disporne la sospensione e ordinare la rinnovazione degli atti viziati (ex art. 162 c.p.c.)([9]).

Probabilmente al fine di evitare - attraverso la “lucida” gestione degli adempimenti di rito da parte del creditore - «un processo rimesso all'esclusiva discrezionalità di una parte e in presenza della sua colpevole inattività, “quasi eterno”, senza fine»([10]),ed in ossequio al trend in senso acceleratorio imposto dalle più recenti riforme del procedimento esecutivo, l’introduzione dell’art.631-bis si prefigge l’obiettivo di stimolare fortemente il creditore procedente a dispiegare l’attività collaborativa necessaria ai fini della velocizzazione e dell’efficientamento del procedimento esecutivo([11]).

Restano in ogni caso le perplessità legate alla sussistenza di un’evidente asimmetria punitiva tra la mancata pubblicazione dell’avviso di vendita nel PVP e l’omissione degli “altri” adempimenti pubblicitari previsti nell’ordinanza di delega([12]).

Né, sempre in chiave dubitativa, può non evidenziarsi che il legislatore delle “riforme estive” abbia assunto le vesti di Dracone solo nel caso in cui l’omissione della pubblicità (come si dirà meglio infra) possa essere legata alla mancata corresponsione del contributo di pubblicazione sul PVP previsto dall’art.18-bis D.P.R. n.115/2002([13]) .

Va in ogni caso rilevato che, per effetto della modifica del comma 1 dell’art.490 c.p.c. operata dall’art.13 D.L. n.83/2015, la pubblicazione dell’avviso di vendita nel PVP va a sostituire solo l’ormai anacronistica affissione dell’avviso per tre giorni consecutivi all’albo del Tribunale davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo; rimane ferma (per effetto del 2° comma dell’art.490 c.p.c.) la pubblicazione dell’avviso (unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima ex art.173-bis disp. att. c.p.c.) sui siti internet c.d. privati individuati nell’ordinanza di delega, da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

Sempre in tema di adempimenti pubblicitari, può del pari osservarsi che le modifiche apportate all’art.490 c.p.c. (3° comma) hanno reso facoltativa la pubblicazione dell’avviso di vendita sulla c.d. stampa cartacea, la quale può essere disposta d’ufficio dal giudice dell’esecuzione o su istanza del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Da quanto esposto consegue che, per le ordinanze di delega già emesse alla data del 19.02.2018, la pubblicazione sul PVP andrà a sostituire esclusivamente l’affissione all’albo del Tribunale, dovendo ritenersi confermati gli altri adempimenti pubblicitari previsti all’atto dell’emissione dell’ordinanza ex art.591 bis c.p.c. .

Va comunque rilevato che il carattere  facoltativo della pubblicità cartacea, quale ricavabile dalla norma dell’art.490, 3° comma, c.p.c., dovrà adesso essere coordinato con la previsione contenuta nella legge 27.12.2017 n.205 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017), c.d. legge di Stabilità 2018, che all’art.1, comma 1101 (Pubblicità esecuzione immobiliari), stabilisce che «Si dispone che la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei Tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, sia assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione».

 

3.- Sulla formulazione letterale dell’art.631-bis c.p.c. - i casi di inadempimento colpevole

Sulla scorta della formulazione letterale dell’art.631-bis c.p.c., possono formularsi alcune considerazioni significative ai fini della declaratoria di estinzione del procedimento prevista dalla norma in commento.

Ed infatti l’ipotesi alla quale la disposizione ricollega la sanzione dell’estinzione è che l’omissione della pubblicazione sul PVP (alla quale può equipararsi la pubblicazione tardiva, non eseguita cioè «nel termine stabilito dal giudice») sia conseguenza di una «causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo».

Ne discende, attenendosi strettamente all’enunciazione testuale della norma, che l’inadempimento colpevole e rilevante potrà essere solo quello attribuibile alla condotta del ceto creditorio([14]) e non già del professionista delegato (o del commissionario), che non è parte del procedimento esecutivo ma un ausiliare del giudice dell’esecuzione e la cui attività omissiva pertanto, lungi dall’essere rilevante ai sensi dell’art.630 c.p.c., può se mai essere valutabile ai fini della revoca dell’incarico per mancato rispetto dei termini e delle direttive fissategli per lo svolgimento delle operazioni oggetto della delega (argomentando ex art. 591-bis, ult. comma, c.p.c.)([15]).

Accedendo a questa prospettiva interpretativa bisognerà allora individuare quali siano quelle ipotesi suscettibili di delineare un inadempimento colpevole del ceto creditorio: la prima delle quali si configura certamente nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, sentiti i creditori, dovesse decidere di non delegare le operazioni di vendita ai sensi dell’art.591 bis c.p.c., ravvisando l’esigenza di procedervi direttamente «a tutela degli interessi delle parti» (art.591-bis, 2° comma, c.p.c.).

In questo caso infatti gli adempimenti pubblicitari (in essi compresa l’inserzione nel PVP) dovrebbero essere espletati - giusta anche la previsione dell’art.161-quater disp. att. c.p.c.([16]) - direttamente dal creditore procedente (o dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo che dovesse eventualmente sostituirsi al primo), al quale andrebbero pertanto imputati gli effetti sanzionatori derivanti dall’omissione della pubblicazione sul PVP (salva la prova, da parte dei creditori, che siffatta omissione fosse da ascrivere a cause loro non imputabili, come ad esempio il mancato funzionamento del sistema informatico - espressamente previsto dall’art.631-bis c.p.c. - da dimostrarsi attraverso l’attestazione del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ex art. 161-quater, ult. comma, disp. att. c.p.c.).

Senonché, così intesa, la disposizione avrebbe certamente un’applicazione limitata([17]), considerato che la delega delle operazioni di vendita costituisce ormai l’ipotesi fisiologica([18]) che scandisce l’ulteriore incedere del procedimento esecutivo: dal che discende che, una volta emessa la delega ex art.591 bis c.p.c., e richiamato quanto in precedenza esposto sulle conseguenze dell’omissione da parte del professionista delegato circa dell’effettuazione degli adempimenti pubblicitari([19]), l’inadempimento colpevole dei creditori (procedente ed intervenuto titolato) può sussistere solo nel caso in cui costoro non dovessero riscontrare la richiesta - loro rivolta dal delegato - di anticipare le somme necessarie per lo svolgimento dell’incarico, tra le quali la somma corrispondente al contributo di pubblicazione sul PVP([20]).

Siffatta opzione interpretativa comporterà peraltro la necessità, opportunamente segnalata in dottrina, che «il giudice, con l’ordinanza di delega, debba indicare anche il termine ‘a ritroso’ entro il quale i creditori titolati sono obbligati a versare le somme necessarie a rendere possibile la pubblicazione sul portale»([21]). Il che profila peraltro la possibilità di una forzatura con riferimento alla disposizione dell’art.152 c.p.c., secondo il quale «[1]. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. [2]. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».

Il richiamo operato dall’art.631-bis c.p.c. al 2° e 3° comma dell’art.630 c.p.c. fa si che la nuova fattispecie estintiva operi di diritto e debba essere eccepita dalla parte o dichiarata d’ufficio non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi; sulla stessa il giudice, dopo avere convocato le parti, si pronuncerà con ordinanza.

Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, avverso la quale - in virtù della previsione di cui all’art. 130 disp. att. c.p.c. - può essere interposto appello dinnanzi alla Corte d’appello, che decide anch'essa in camera di consiglio con sentenza ricorribile in cassazione.

 

4.- Legittimazione alla pubblicazione dell’avviso di vendita nel pvp - riflessi sulla applicazione dell’art. 631-bis c.p.c.

Per espressa disposizione dell’art.161-quater disp. att. c.p.c., nel caso di delega delle operazioni di vendita, «la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario (…)».

L’esame delle prime prassi applicative([22]) formatesi successivamente alla comunicazione della piena funzionalità del PVP consente di delineare due diverse posizioni interpretative.

Una prima serie di circolari, applicando sic et simpliciter la previsione dell’art.161-quater, individua nel professionista delegato il soggetto preposto alla effettuazione dell’inserzione([23])([24])([25]).

Va tuttavia posto in evidenza che il paragrafo 1.5.1 delle specifiche tecniche([26]) prevede che «l’unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell’ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge…».

A tale riguardo può pertanto affermarsi che:

§ l’uso della nozione di “soggetto legittimato”, che è di certo più ampia di quella di “professionista delegato”; 

§ la possibilità che tale soggetto venga individuato con provvedimento del giudice dell’esecuzione;

§ la locuzione “a cura del professionista delegato” utilizzata dall’art.161-quater disp. att. c.p.c. (che consente di ritenere che il professionista delegato possa avvalersi - per l’effettuazione dell’inserzione - anche dell’ausilio di un altro soggetto);

rappresentano argomenti idonei a sostanziare il convincimento che dell’attività di pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP possano essere incaricate le stesse società già individuate nell’ordinanza di delega quali soggetti deputati alla effettuazione della pubblicità sui siti internet indicati ex art.173-ter disp. att. c.p.c. con decreto del Ministero della Giustizia (e che, con ogni probabilità, saranno gli stessi soggetti che ricopriranno il ruolo di gestori della vendita telematica).

Ciò eviterebbe, ad esempio, un frazionamento dell’espletamento degli adempimenti pubblicitari ripartito tra soggetti diversi, e consentirebbe di rispettare, sotto questo profilo, le esigenze di concentrazione e celerità che connotano le recenti riforme del procedimento esecutivo.

Sulla scorta dei riferimenti testuali sopra indicati si riscontrano così diverse circolari e/o provvedimenti che affidano il caricamento dei dati all’interno del PVP direttamente al soggetto incaricato dell’effettuazione degli altri adempimenti pubblicitari([27])([28]).

Inoltre, sempre il par. 1.5.1. delle specifiche tecniche precisa che «al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell’avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell’esito e degli eventi significativi dell’avviso di vendita».

La previsione testé richiamata consente pertanto di potere affermare che al pagamento materiale del contributo di pubblicazione sul PVP possa provvedere anche la società incaricata dell’inserzione dei dati relativi all’avviso sullo stesso portale.

Tuttavia, ai fini della valorizzazione della norma dell’art.631-bis c.p.c. (e, quindi, del controllo sul rispetto del termine assegnato al creditore procedente/creditore titolato intervenuto per il versamento dell’importo del contributo) è da ritenersi preferibile e più opportuna la soluzione che contempli il versamento del contributo in favore del professionista delegato (che, in caso di omesso versamento, potrà quindi riferire al giudice dell’esecuzione), il quale - ove dell’inserzione sul PVP sia stato incaricato il soggetto gestore dei servizi pubblicitari - provvederà poi a rimetterlo a quest’ultimo, il quale eseguirà così il pagamento del contributo (utilizzando l’apposito servizio presente sul PST) ed il caricamento dei dati dell’avviso sul PVP.

Va comunque osservato che la soluzione maggiormente applicata all’interno delle varie circolari emesse sino al momento del presente scritto è quella che prevede che al pagamento del contributo (dopo averne ricevuto il relativo ammontare dal creditore procedente([29])) e all’inserimento dell’avviso di vendita sul PVP provveda direttamente il professionista delegato.

Alcune prassi applicative stabiliscono altresì che al pagamento materiale del contributo provveda lo stesso creditore procedente (o - eventualmente - l’intervenuto titolato in surroga al primo), il quale dovrà poi trasmettere al professionista delegato la ricevuta di pagamento (restituita per ciascun lotto dal portale dei servizi telematici in formato .xml)([30]).

in definitiva: considerato che la disposizione dell’art.631-bis c.p.c. sanziona l’inadempimento del ceto creditorio, pare a chi scrive che una applicazione equilibrata della norma possa essere quella secondo cui il delegato dovrà formulare l’invito ad anticipare il contributo di pubblicazione nel PVP prima al creditore procedente (in ossequio a quanto disposto dall’art.8 del DPR n.115/2002([31])), assegnandogli il termine all’uopo previsto dal giudice dell’esecuzione (nell’ordinanza di rimodulazione, per le procedure esecutiva pendenti alla data del 19.02.2018; nell’ordinanza di delega ex art.591-bis c.p.c. per i provvedimenti emessi dopo il 19.02.2018([32])); rimasto infruttuoso tale invito, il delegato rivolgerà analoga richiesta al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (sempre nello stesso termine di cui in precedenza) e solo in caso di esito negativo di tale seconda richiesta rimetterà il fascicolo al giudice dell’esecuzione per l’eventuale declaratoria di estinzione ex art.631-bis c.p.c. .

Il Giudice potrà pertanto fissare nel proprio provvedimento un termine per il versamento del contributo di pubblicazione nel PVP([33]) ed altro termine per l’effettuazione dell’inserzione dell’avviso di vendita (su cui v. infra, al punto successivo).

Nel caso in cui per la pubblicazione dell’avviso di vendita fosse invece incaricato il soggetto gestore dei servizi pubblicitari, pare percorribile la soluzione secondo cui il professionista delegato rivolgerà l’invito ad anticipare il contributo ex art.18-bis DPR n.115/2002 prima al procedente e poi al creditore intervenuto titolato (sempre nel termine all’uopo previsto dal G.E.) e, una volta ricevute le somme, le rimetterà al gestore della pubblicità, ad es. eseguendo un bonifico alle coordinate bancarie preventivamente fornite da quest’ultimo([34]).

Ciò consentirà pertanto al delegato di potere segnalare al G.E. l’eventuale inadempimento colpevole ex art.631-bis c.p.c. ai fini della possibile declaratoria di estinzione([35]).

L’ammontare del contributo in commento, sempre in ossequio alla spinta acceleratoria impressa dal legislatore al procedimento esecutivo, potrà essere complessivamente commisurato - tenuto conto del numero di esperimenti di vendita autorizzati ancora da espletare (per le procedure pendenti al 19.02.2018) o autorizzati con l’ordinanza di delega ex art.591 bis c.p.c. per le nuove procedure - in base al numero dei lotti da porre in vendita (ad es., cinque esperimenti di vendita e tre lotti pignorati: il contributo dovrà essere pari a € (5x300)= € 1.500,00)([36]).

 

5.- Termine per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

L’art.490 c.p.c. non stabilisce un termine per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP; tuttavia, considerato che il Portale deve trasmettere i dati ai siti privati di cui al comma 2 dell’art. 490 c.p.c.([37]) e, in questi, lo stesso avviso deve essere inserito «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto», appare opportuno che la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sia conclusa in un momento antecedente (ad es., 5/15 gg.) alla scadenza del termine previsto in ordinanza per la pubblicazione sui portali privati autorizzati dal Ministero([38]).

Conseguentemente, pare ragionevole affermare che la pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP possa essere effettuata 50/60 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte o per la vendita.

Il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale invia all’Ufficio Giudiziario la certificazione sulla durata della pubblicità e le informazioni sintetiche del monitoraggio. La certificazione e le informazioni sintetiche relative al monitoraggio sono rese disponibili nell’area riservata del Portale.

 

6.- Considerazioni finali - anomalie operative del PVP

Alle considerazioni sopra esposte va poi aggiunto l’ulteriore rilievo che il Portale delle Vendite Pubbliche, malgrado il lungo periodo di gestazione, sembra, allo stato, uno strumento i cui ingranaggi non sono ancora tutti perfettamente funzionanti, denotando diverse anomalie operative che potrebbero ostacolarne (o renderne comunque disagevole) la compiuta messa a regime.

In proposito, può per esempio segnalarsi che il sistema attualmente non permette di inserire più lotti nella medesima inserzione, sicché - in caso di avviso di vendita avente ad oggetto una pluralità di lotti - occorre procedere a tante inserzioni (pagando per ognuna il relativo contributo di pubblicazione ed allegando a ciascuna inserzione la relativa ricevuta elettronica di pagamento) quanti sono i lotti da subastare.

E’ tuttavia possibile, prima di procedere alla pubblicazione dell’avviso, utilizzare la funzionalità di duplicazione premendo il pulsante “Duplica”; in questo caso saranno replicate le informazioni relative all’inserzione appena immessa per facilitare l’inserimento di un altro lotto per la stessa procedura. Il sistema duplica i dati inseriti relativi alla procedura, ai soggetti, ai dati della vendita.

Nella pratica, proprio il sistema di pagamento([39]) è apparso presentare i maggiori inconvenienti: in primo luogo il pagamento non fa parte degli steps attraverso cui si svolge la procedura di pubblicazione al momento prevista dal PVP([40]), essendo piuttosto necessario - per poterlo materialmente eseguire - collegarsi al (diverso) sito https://pst.giustizia.it, ed accedere al servizio “Pagamenti - pagare con strumenti telematici”, e quindi a “Nuova richiesta di pagamento telematico” (scheda Servizi) al fine di ottenere (una volta effettuato il pagamento), la “famigerata” ricevuta di pagamento elettronico in formato xml (cd. ricevuta RT) che deve poi essere caricata sul PVP per dimostrare l’effettivo pagamento al termine delle operazioni di caricamento dei dati relativi all’avviso([41]).

Occorre poi prestare attenzione al fatto che, sul PST, la Ricevuta Telematica da scaricare (in formato xml o p7m) è quella contraddistinta con le lettere iniziali “RT” non quella “Rpt” e si trova nella colonna ricevuta .xml (non ricevuta.pdf) reperibile dall’elenco pagamenti.

Altra particolarità da segnalare è che la ricevuta telematica deve riguardare il contributo versato esclusivamente per l’avviso che si intende pubblicare, nel senso che per ogni avviso occorre un pagamento e una ricevuta telematica. Se si tenta di utilizzare una stessa ricevuta per avvisi diversi, o già utilizzata per altri avvisi, il sistema restituirà un messaggio di errore.

Altra anomalia rilevata (almeno nel contesto territoriale in cui opera lo scrivente) è quella che tra  i soggetti pagatori presenti nel menu a tendina “Canale di pagamento([42]) disponibile sul sito https://pst.giustizia.it, soltanto alcuni sono in grado di eseguire effettivamente l’operazione, il che obbligherà concretamente il soggetto che deve provvedere al pagamento del contributo (per definizione, il professionista delegato) ad accendere un conto presso uno di questi istituti (circostanza che potrebbe presentare più di un disagio operativo, in quanto l’istituto abilitato potrebbe non coincidere con quello già eventualmente acceso a nome della procedura o con il conto corrente utilizzato dal delegato per la propria attività professionale) o a munirsi di un apposito strumento di pagamento([43]).

Va ancora evidenziato che al momento non è disponibile il pagamento tramite il canale Poste Italiane, con riferimento al quale, nel menu a tendina “Tipologia d’imposta” non compare la voce “Pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale vendite giudiziarie - 100 euro”.

In conclusione, si tratta di un sistema che, malgrado i proclami ambiziosi che ne hanno accompagnato l’introduzione, si presenta ancora non perfettamente rodato e che presenta più di una zona d’ombra; l’ormai avviata fase di mise en marche potrà dire, nel prossimo futuro, se ed in che modo potrà determinare un effettivo miglioramento dei meccanismi di funzionamento del procedimento esecutivo.


CIRCOLARI E PROVVEDIMENTI IN TEMA DI PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (ultimo accesso 10.03.2018)

 

1. circolare del Tribunale di Alessandria del 12.02.2018, all’url http://www.ordineavvocatialessandria.it/db_object/www_ordineavvocatialessandria_it/obj_file/2057/n.%201_2018%20circolare%20_Presidente%20della%20sezione%20civile.pdf

2. circolare del Tribunale di Ancona del 20-21.02.2018, all’url www.tribunale.ancona.giustizia.it/allegatinews/12141.pdf

3. circolare del Tribunale di Avezzano del 24.01.2018, all’url http://www.tribunaleavezzano.it/allegatinews/A_17525.pdf

4. circolare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 6.02.2018, reperibile all’url

5. http://www.tribunale.barcellonapozzodigotto.giustizia.it/FileTribunali/39/Sito/Comunicazioni%20professionisti/Circolare%20espropriazioni%20immobiliari%20-%20pubblicità%20sul%20portale%20delle%20vendite%20pubbliche%20-%20legittimazione,%20contributo%20di%20pubblicazione%20e%20disciplina%20transitoria%20(modalità%20operative).pdf

6. ordinanza di delega del Tribunale di Bari del 22.02.2018, reperibile all’url http://www.tribunale.bari.giustizia.it/allegati/A_3933.zip

7. circolare del Tribunale di Bologna 20.02.2018, https://www.tribmin.bologna.giustizia.it/documents/642573/3811126/20-02-18+Comunicazione+ai+delegati+del+tribunale+di+Bologna.pdf/b799198d-0c32-4dbe-be02-515211328240

8. circolare del Tribunale di Caltagirone del 19.02.2018, all’url http://www.tribunalecaltagirone.it/allegatinews/A_17873.pdf

9. circolare del Tribunale di Cassino del 12.02.2018, all’url http://www.tribunalecassino.it/allegatinews/A_17898.pdf

10. Tribunale di Castrovillari, all’url http://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/FileTribunali/106/Sito/News/CIRCOLARE%20Portale%20Vendite%20Pubbliche%20GE%20Cordasco.pdf

11. circolare del Tribunale di Catania, all’url http://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/avvisi/documenti-2018/pubblicazione-degli-avvisi-di-vendita-sul-portale-delle-vendite-pubbliche-tribunale-di-catania-sez-vi-civile.pdf

12. circolari del Tribunale di Crotone del 17.01.2018 e del 08.02.2018, rispettivamente all’url http://www.tribunale.crotone.it/doc/modulistica/ISTRUZIONI_PORTALE_VENDITE_PUBBLICHE_E_SOFTWARE_GESTIONALE.pdf e http://www.tribunale.crotone.it/doc/RETTIFICA_ALLA_CIRCOLARE_-_ISTRUZIONI_PORTALE_VENDITE_PUBBLICHE-.pdf

13. circolare del Tribunale di Cuneo del 9.02.2018, all’url http://www.tribunale.cuneo.it/allegatinews/A_17769.pdf

14. ordinanza di delega del Tribunale di Roma del 29.01.2018, all’urlhttp://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_6559/EE.II.%20Ordinanza%20di%20delega%202018%20(agg.%2029-01-2018).pdf

15. circolare del Tribunale di Firenze del 19.02.2018, all’url http://www.tribunale.firenze.giustizia.it/FileTribunali/173/Sito/News/circolare%20portale%20delle%20vendite%20pubbliche.pdf

16. circolare del Tribunale di Foggia del 14-15.02.2018, all’url http://www.tribunale.foggia.it/docs/news/eMLjkcircolarepvp.pdf

17. circolare del Tribunale di Imperia del 14.02.2018, all’url http://www.tribunale.imperia.it/FileTribunali/116/Sito/News/Circolare%20esplicativa%20sull'obbligo%20di%20pubblicazione%20sul%20Portale%20delle%20Vendite%20Pubbliche.pdf

18. circolare del Tribunale di Lecce 8.02.2018, all’url http://ilfallimentarista.it/system/files/articoli/allegati/Tribunale%20di%20Lecce%20-%20Circolare%208%20febbraio%202018.pdf

19. ordinanza di delega del Tribunale di Livorno 16.02.2018, all’url http://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_17871.pdf

20. circolare del Tribunale di Marsala del 9-14.02.2018, all’url http://www.odcecmarsala.it/UserFiles/files/news/Istruzioni_-_Portale_vendite_pubbliche.pdf

21. circolare del Tribunale di Matera del 14-15.02.2018, all’url http://www.tribunale.matera.giustizia.it/doc/CIRCOLARE_DEL_15-02-2018.pdf

22. circolare del Tribunale di Messina del 6.02.2018, all’url http://news.ilcaso.it/libreriaFile/9e2fd-pvp-circolare-trib-messina.pdf

23. circolare del Tribunale di Napoli Nord del 20.02.2018, all’url http://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/allegatinews/A_17939.pdf

24. circolare del Tribunale di Nola del 13.02.2018, all’url http://www.tribunalenola.it/modulistica/Mod_29_6595/Istruzioni%20Generali%20per%20la%20pubblicità%20sul%20Portale%20delle%20Vendite%20Pubbliche.pdf

25. circolare del Tribunale di Padova del 21.02.2018 (in tema di vendite fallimentari), all’url http://news.ilcaso.it/libreriaFile/72463-2018-02-21_orientamenti_canc._fallimenti-padova.pdf

26. circolare del Tribunale di Palmi 20.02.2018, all’url http://www.tribunaledipalmi.it/docs/news/gZvzsportale_delle_vendite_pubbliche.pdf

27. circolare del Tribunale di Patti del 24.01.2018, all’url http://news.ilcaso.it/libreriaFile/af16c-tribunale-patti-pvp.pdf

28. circolare del Tribunale di Pescara del 15.02.2018, all’url https://tribunale.pescara.it/CIRCOLARE_MODALITA_OPERATIVE_PVP.pdf

29. circolare del Tribunale di Prato del 16.02.2018, all’url www.tribunale.prato.it/FileTribunali/157/Sito/CIRCOLARE%20PUBBLICITÀ%20PORTALE%20VENDITE%20TELEMATICHE/Circolare%20pubblicità%20portale%20vendite%20telematiche.pdf

30. circolare del Tribunale di Reggio Emilia del 21.02.2018, all’url http://www.ordineforense.re.it/sites/default/files/uploaded_files/timbrato%20%284%29.pdf

31. circolare del Tribunale di Rieti del 20.02.2018 - prot.423/2018- all’url http://www.tribunale.rieti.giustizia.it/doc/modulistica/modulistica_per_custodi_e_delegati/ESECUZIONI_IMMOBILIARI.pdf

32. circolare del Tribunale di Roma (linee guida) del 23.02.2018, all’url http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_12572.pdf

33. circolare del Tribunale Santa Maria di Capua Vetere, all’url: http://www.tribunalesantamariacapuavetere.it/allegatinews/A_17787.pdf

34. circolare del Tribunale di Sassari del 15-19.02.2018, http://www.tribunale.sassari.it/allegatinews/12160.pdf

35. circolare del Tribunale di Taranto del 5.02.2018, all’url http://www.oravta.it/site/images/stories/documenti/ordine/2018/Febbraio/documentazione_relativa_alle_nuove_vendite_telematiche.pdf

36. circolare del Tribunale di Termini Imerese del 19.02.2018, all’url http://www.tribunaleterminiimerese.it/allegatinews/A_17895.pdf

37. circolari del Tribunale di Trapani del 19.02.2018 ed integrazione del 26-27.02.2018, rispettivamente all’url http://www.tribunale.trapani.it/allegatinews/12121.pdf  e all’url www.tribunale.trapani.it/allegatinews/12150.pdf

38. circolare del Tribunale di Torino del 18.01.2018, all’url http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2018/ALL.%2025_30_1_18.pdf



([2]) Il testo del provvedimento può essere letto all’indirizzo web òhttp://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4387.

([3]) Le specifiche tecniche possono essere prelevate all’indirizzo web https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf.

([4]) L’evidenziato modus procedendi, a stretto rigore, non manca di suscitare alcune perplessità, che si aggiungono a quelle che si addensano intorno alla reale valenza delle innovazioni in tema di pubblicità degli avvisi di vendita e di vendita telematica. In realtà, infatti, l’art. 23, comma 2, del D.L. n.83/2015 prevedeva la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater disp. att. c.p.c., le quali invece - come evidenziato nel testo - sono state invece pubblicate sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it). Non era peraltro prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche relative alle vendite con modalità telematiche (di cui all’art. 161-ter disp. att. c.p.c.), circostanza che si è tuttavia verificata, per quanto con l’anomala modalità del rinvio al testo delle stesse pubblicato invece sul PST del Ministero della giustizia. Si tratta in buona sostanza, di una scelta alquanto “singolare”, dal momento che non solo l’inserzione di un testo nella Gazzetta Ufficiale assolve ad una esigenza di pubblicazione legale del contenuto dello stesso, anche ai fini della natura normativa dell’atto, ma assicura altresì che il contenuto dell’atto sia solo quello oggetto di pubblicazione legale e non un altro (per maggiori approfondimenti sulla questione, cfr. e. fabiani - l. piccolo, Vendita forzata telematica e portale delle vendite pubbliche: l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, in Studio n.7-2018/E del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato in data 12.02.2018).

([5]) Tutte le prassi applicative esaminate ai fini della predisposizione del presente scritto (e riportate, con i relativi riferimenti di reperibilità sul web, nella sezione finale in calce allo stesso) risolvono ogni problema di diritto transitorio richiamando il principio tempus regit actum.

([6]) Croci, La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c., in Riv. Esec. Forz., 2002, II, 323-324; Carrato, Le complesse problematiche dell’estinzione del procedimento esecutivo tra cause tipiche e cause atipiche che possono determinarla, in Corr. giur. 2008, 1310 (nota critica a Tribunale di Caltagirone, 25 marzo 2008), con Postilla di Carbone. Inprecedenza, Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 242-243.

([7]) Con riferimento alla pubblicità obbligatoria, cfr. Cass. civ., sez. III, 09.06.2010, n. 13824, in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 875 e le risalenti Cass. civ. 13.12.1962, n. 3340, in Foro It., 1963, I, 744; Cass. civ. 24.06.1971, n. 2459, in Giur. It., 1972, I, 142. In relazione alla pubblicità facoltativa, Cass. civ., sez. VI, 07.05.2015, n. 9255, in Giust. Civ. Mass. 2015, rv 635283; Cass. civ., sez. III, 31.10.2005, n.21106, in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8;  Cass. civ., sez. III, 11.12.1995, n. 12653, in Giur. it. 1996, I, 1, 1242.

([8]) Così, ad es., Cass. civile, sez. III, 09.06.2010, n.13824, in Guida al diritto 2010, 33-34, 68 (s.m.); Cass. civ., sez. I, 27.02.2004, n.3970, in Giust. civ. Mass. 2004, 2.

([9]) Paradigmatica dell’orientamento minoritario in giurisprudenza è invece Tribunale di Caltagirone, 25 marzo 2008, inCorriere giur., 2008, 1309, secondo cui «deve ritenersi ammissibile il rimedio del reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva per mancata effettuazione nei termini imposti dallo stesso giudice degli adempimenti relativi alla pubblicità degli avvisi di vendita; tuttavia, ricorrendo tale ipotesi, esso non è meritevole di accoglimento, potendo ricondursi - alla stregua di un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 497, 562 e del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.c. - il suddetto comportamento omissivo ad un caso di inattività delle parti, dal momento che, se è vero che il creditore procedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l’onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase satisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo». In dottrina, cfr. Bellè, Estinzione tipica e chiusura atipica del processo esecutivo, in Riv. Esec. Forz., 2007, III, 433 ss., spec. 460, il quale,  con particolare riferimento alla mancata pubblicità per omesso deposito delle somme necessarie per la sua effettuazione, giunge a tale conclusione sostenendo che il termine dilatorio di 45 giorni prima della vendita sia un termine inderogabile.

([10]) L’espressione è di carbone, Postilla, cit., 1311.

([11]) Per un commento fortemente critico della norma dell’art.631-bis c.p.c., si veda iannicelli, Portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo, in Riv. Dir. Proc., 2016, 6, 1583. L’autore stigmatizza gli elementi di irragionevole rigidità che caratterizzano la nuova disposizione: la quale finisce per esporre ad un intenzionale pregiudizio il creditore «non diligente»,determinando l’effetto di “cestinare” un processo - che ha possibilmente comportato il dispendio di ingenti risorse in termini di tempo e spese -  a causa di una «disavventura processuale, che di per sé non ne sconvolge il “ritmo minimo” ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del G.e. e disagio per gli offerenti», con buona pace del perseguimento dell’effettivo scopo del processo esecutivo. La contraddittorietà che connota parimenti l’art.631-bis emerge, ad es., con riferimento al caso in cui la declaratoria di estinzione dovesse intervenire malgrado l’avviso di vendita risultasse regolarmente pubblicato, unitamente all’ordinanza di vendita ed alla perizia di stima, sui siti internet e sulla stampa cartacea individuata dal Giudice dell’esecuzione, ed in presenza di offerte (e presumibilmente anche quando basterebbe fissare nuovamente la vendita - ed eseguire i prescritti adempimenti pubblicitari - per pervenire alla liquidazione del bene).

([12]) l’omissione delle altre forme di pubblicità previste dall’art.490 c.p.c..- Come esposto, la norma sanziona con l’estinzione del procedimento esecutivo solo l’ipotesi di mancata effettuazione della pubblicità sul portale; occorre allora chiedersi quale sia la disciplina da applicare bel caso di eventuale inadempimento delle altre forme di pubblicità (obbligatoria e facoltativa) previste rispettivamente dal 2° e dal 3° comma dell'art. 490 c.p.c.

Sull’argomento la dottrina ha assunto posizione diversificate. E così mentre secondo alcuni (cfr. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Vª ed., 2015, 2268) va escluso che l’art.631-bis c.p.c. possa applicarsi in caso di omissione degli altri adempimenti pubblicitari, ipotizzando piuttosto che l’inosservanza degli stessi potrebbe essere ricondotta all’ipotesi dell’estinzione di cui all’art.630 c.p.c. «solo ove, in via di esegesi, si ritenesse configurabile un termine perentorio “di sistema” per il loro compimento»; altri autori (Giordano, Processo esecutivo e PCT: tutte le novità (d.l. 83/2015, conv. con mod., in l. 132/2015), in Il Civilista, 2015, 21-22.20), invece, operano una distinzione tra le forme di pubblicità (obbligatoria e facoltativa) e, pur non dubitando dell’applicabilità in via analogica dell’art. 631-bis c.p.c. all’altra forma di pubblicità obbligatoria ancora prevista al 2° comma dell’art. 490 c.p.c. (ossia quella sui siti internet ove si tratti di beni immobili o mobili registrati di valore superiore ad € 25.000), manifestano incertezze circa la sanzionabilità dell’omissione della pubblicità facoltativa, quale delineata dalla nuova versione del 3° comma dell’art. 490 c.p.c., che sarebbe piuttosto sussumibile nell’alveo delle nullità relative.

Esclude che l’omissione degli altri adempimenti pubblicitari ex art.490 c.p.c. possa determinare l’estinzione della procedura anche saletti, Commento sub. art.631 bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche), in saletti, vanz, vincre (a cura di), Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, 357,  il quale afferma che il tenore letterale della norma (malgrado l’evidente finalità acceleratoria che la connota) - che fa conseguire l’estinzione esclusivamente alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche - unitamente al rilievo che il carattere di norme eccezionali tipico delle disposizioni in materia di estinzione (che esonerano il giudice dal suo obbligo di procedere sulle istanze della parte) non ne giustifica l’applicazione oltre i casi testualmente previsti, consente di sostanziare la conclusione che l’estinzione non può conseguire alla omissione degli altri adempimenti pubblicitari previsti dall’art.490 c.p.c., commi 2 e 3 (in senso analogo, cfr. farina, L’ennesima espropriazione immobiliare efficiente (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata, cameralizzata), in Riv. dir. proc. 2016, 129).

I riferimenti interpretativi dottrinari e giurisprudenziali richiamati confortano in definitiva la conclusione che l’omissione delle “altre” forme di pubblicità ex art.490 c.p.c. potrà essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi contro l’atto conclusivo della fase liquidatoria.

([13]) Sui numerosi dubbi sollevati all’indomani della rivisitazione dell’art.490, 1° comma, c.p.c. si veda, per tutti, sileci, D.L. giustizia: dal portale delle vendite spunta una nuova “tassa”, in Guida al diritto, 7 settembre 2015, laddove l’autore evidenzia che la norma sul portale delle vendite pubbliche solo «apparentemente è innocua»; ed infatti «considerato, a causa della terribile crisi economica, il trend in forte crescita dei numeri delle esecuzioni immobiliari (nel 2012 - ultimo dato disponibile sul sito del Ministero della Giustizia - i fascicoli sopravvenuti sono stati oltre ottantamila contro i sessantatremila del 2009), considerato il numero dei procedimenti pendenti (che al 31 dicembre 2012 erano 255.567) e considerato, infine, che in ogni processo esecutivo deve espletarsi almeno una vendita prima di giungere a conclusione (ma l'esperienza insegna che un tentativo non è mai sufficiente), tutto si spiega». Di fatto, il Governo avrebbe «introdotto un nuovo balzello a spese dei creditori (ma, in definitiva, di tutta la collettività) stabilendo il versamento di un contributo per la pubblicazione di ciascun avviso di vendita nel portale delle vendite pubbliche che oggi è di “appena” 100 euro ma che sarà adeguato ogni tre anni con un semplice decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia». Per completezza, può soggiungersi che, giusta l’art.18-bis, 3° comma, D.P.R. n.115/2002, le entrate derivanti dal PVP saranno riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia (!) «per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati».

([14]) In termini, cfr. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova 2015, p. 2267 ss..

([15]) In questo senso, cfr. Moretti, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) - Il nuovo art.631 bis c.p.c. e le altre ipotesi di definizione dell’esecuzione, in Giur. It., 2016, 8-9, 2045 ss..

([16]) Art.161-quater c.p.c.: «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire (….)».

([17]) In tal senso soldi, op. cit., 2267; lodolini, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, in Riv. esec. forz. 2016, 2, 232.

([18]) L’art.591-bis c.p.c., comma 2 (introdotto dall’art.13 D.L. n.83/2015) prevede infatti che il giudice può non disporre la delega solo nel caso in cui «sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti». La rivisitazione della norma in commento sembra essere dovuta all’intento del legislatore di assicurare una uniformità operativa all’interno del procedimento esecutivo, ricorrendo su base generalizzata all’istituto della delega delle operazioni di vendita, soprattutto nelle aree in cui ciò non era in precedenza accaduto (così, ad es., m.l. spada, La vendita forzata immobiliare riformata dal decreto legge n. 83 del 2015, in Misure urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia civile a cura di Dalfino, Torino 2015, 605).

([19]) Fattispecie in cui, come anticipato, il giudice dell’esecuzione non potrebbe dichiarare l’estinzione del procedimento, ma dovrebbe fare slittare la vendita ad altra data, al fine di consentire l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari correlati all’esperimento di vendita (e salva sempre l’ipotesi di revoca della nomina del delegato inadempiente).

([20]) In questo senso vedi Soldi, Manuale, cit., 2268; Vincre, Vendite forzate, la pubblicità si farà su un portale dedicato, in IlSole24ore, 23 luglio 2015, secondo cui «la procedura si estinguerà solo se il creditore procedente o il titolato intervenuto non provvederanno direttamente agli adempimenti pubblicitari, oppure se, pur essendo l’istanza di pubblicazione di spettanza del delegato o del commissionario, questi non abbiano potuto adempiere, perché il creditore ha omesso di pagare il contributo previsto nell’articolo 18 bis del Dpr 115/2002». In precedenza Bellè, Estinzione tipica, cit., 461.

([21]) Così testualmente soldi, op. loc. cit. . Contra, saletti, Commento sub. art.631-bis c.p.c., op. cit., 358, per il quale la sola ipotesi rilevante ai fini della possibile declaratoria di estinzione è quella in cui l’adempimento pubblicitario avrebbe dovuto essere effettuato, sulla scorta del disposto dell’art.161-quater disp.att. c.p.c. e “in mancanza” del delegato o del commissionario, a cura dei creditori, e sempre che sia stato fissato dal giudice un termine al riguardo e che l’omissione dei creditori possa qualificarsi “colpevole”. Formulata la precedente premessa, l’autore esclude che possa essere sanzionata con l’estinzione l’omissione del creditore consistente nella mancata corresponsione dell’anticipo necessario a sostenere la pubblicazione sul PVP, rendendo di fatto impossibile al delegato provvedere all’adempimento in oggetto, dal momento che siffatta conclusione, da una parte, non è consentita dalla formulazione dell’art.631-bis c.p.c. (che ricollega la fissazione del termine ad opera del giudice esclusivamente alla pubblicazione sul portale e non già ad altre attività), e dell’art.161-quater disp. att. c.p.c., dall’altra.

([22]) Per il cui elenco si rimanda alla sezione finale del presente scritto, contenente anche le indicazioni per la reperibilità degli stessi sul web.

([23]) Così, ad es., il modello di ordinanza di delega disponibile sul sito del Tribunale di Roma (versione al 29.01.2018); la circolare del Tribunale di Crotone del 08.02.2018 (rettifica alla precedente del 17.01.2018); circolare Tribunale di Lecce del 08.02.2018; circolare del Tribunale di Cuneo del 9.02.2018; circolare del Tribunale di Catania del 12.02.2018 (la quale dà comunque atto della disponibilità del gestore della pubblicità ad assistere i delegati nelle operazioni di caricamento dei dati sul Portale); circolare del Tribunale di Cassino del 12.02.2018; circolare Tribunale di Alessandria del 12.02.2018; circolare del Tribunale di Nola del 13.02.2018; circolare del Tribunale di Marsala del 9-14.02.2018; circolare del Tribunale di Foggia del 15.02.2018; circolare del Tribunale di Pescara del 15.02.2018 (che ammette comunque che all’inserzione possa provvedere anche il custode giudiziario); circolare del Tribunale di Prato del 16.02.2018; circolare del Tribunale di Firenze del 19.02.2018; circolare del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere; circolare del Tribunale di Caltagirone del 19.02.2018, la quale sul punto afferma che «non solo la pubblicazione sul portale va effettuata dal professionista delegato, ma anche il compito di effettuare il previo pagamento ditale contributo va attribuito, per esigenze razionali di coordinamento (il soggetto che materialmente pubblica l’avviso deve essere nella disponibilità della ricevuta di versamento del contributo) al professionista delegato»; circolare del Tribunale di Palmi del 20.02.2018; circolare del Tribunale di Rieti prot. 423/2018 del 20.02.2018; circolare del Tribunale di Trapani del 19-20.02.2018; circolare del Tribunale di Reggio Emilia del 21.02.2018.

([24]) In proposito, possono richiamarsi i rilievi critici svolti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento Osservazioni: Portale delle Vendite Pubbliche, reperibile all’indirizzo http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4281af1d-edba-4664-b690-150724fe5980, in cui si evidenzia che la pubblicazione dell’avviso di vendita sul PDV comporterà a carico del professionista delegato nuovi adempimenti (caricamento dati, digitalizzazione di documenti, schermatura dei dati sensibili) che necessitano di particolare attenzione (si pensi alle responsabilità per l’eventuale violazione della privacy prevista dal §1.8.7 delle specifiche tecniche) e per i quali non è previsto alcun compenso aggiuntivo; adempimenti e responsabilità ritenuti «esorbitanti rispetto alle specifiche funzioni demandategli dalla legge, anche rispetto ai compensi fissati con DM n. 227 del 15 ottobre 2015».

Rimarrebbe da approfondire perché al professionista delegato, longa manus del giudice dell’esecuzione nella effettuazione di tutti i principali adempimenti finalizzati alla liquidazione del compendio pignorato e al riparto del ricavato tra i creditori concorrenti, non debba essere riconosciuto alcun compenso anche a fronte dell’eventualità di dover ulteriormente affinare le proprie competenze professionali e munirsi di apposite risorse informatiche (il riferimento è all’ormai imminente “avvento” delle vendite con modalità telematiche), laddove considerazioni analoghe sembrano non valere per i soggetti (esterni al processo esecutivo) che dovranno gestire la “nuova” vendita telematica, la cui operatività comporterà certamente un aggravio di costi (a carico di chi ed in che misura è ancora da stabilirsi) all’interno del procedimento.

([25]) Nel presente scritto sono stati tralasciati commenti con riferimento alle vendite immobiliari disposte all’interno delle procedure concorsuali, relativamente alle quali ci si limita a precisare che la pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP va comunque effettuata (atteso il richiamo all’art.490 c.p.c. operato dall’art.107 L.F., in tema di vendite competitive), con adempimento da eseguirsi a cura del curatore e/o del liquidatore giudiziale anche per le vendite disposte dopo il 20.02.2018. Per tutte, valgano le disposizioni di cui alla circolare del Tribunale di Roma del 23.02.2018 e del Tribunale di Padova del 21.02.2018.

([27]) Nel solco di questa interpretazione, oltre alle ordinanze di delega con vendita telematica reperibili sul sito del Tribunale di Larino (www.tribunaledilarino.it - soggetto incaricato della pubblicazione sul PVP: Astalegale.net S.p.A.) si vedano anche:

§ la circolare del Tribunale di Avezzano del 24.01.2018 (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.)

§ la circolare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 6.02.2018 (Astalegale.net S.p.A.)

§ la circolare del Tribunale di Castrovillari del 19-20.02.2018, secondo cui «il previo pagamento del contributo di pubblicazione (determinato nella misura di € 100,00 per ogni lotto, e per ogni tentativo di vendita dall’art. 18-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) sarà compiuto dal professionista delegato, il quale successivamente dovrà fornire ad Astalegalc.net s.p.a. la ricevuta di avvenuto pagamento, richiedendo l’inserimento dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche»

§ l’ordinanza di delega del Tribunale di Bari del 22.02.2018 (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.);

§ l’ordinanza di delega del Tribunale di Livorno del 16.02.2018 ((Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.)

§ la circolare del Tribunale di Taranto (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.)

§ la circolare del Tribunale di Bologna, secondo cui «rilevato che la discrasia temporale tra l’entrata in vigore dell’adempimento della pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P.  e il sistema delle vendite telematiche che a regime porterà all’affidamento in capo ad un solo soggetto di entrambi i servizi, impone,  per ragioni di efficienza, di mettere a disposizione dei delegati, per il notevole numero di vendite già disposte, l’ausilio del soggetto che già all’attualità si interessa della pubblicazione su sito internet della pubblicità delle vendite; rilevato che la società che si occupa della pubblicazione, sul sito www.intribunale.net, degli avvisi di vendita,provvederà a formare un file in formato XML che raggruppi tutti i documenti richiesti dal riformato art. 490 c.p.c. e che devono essere caricati sul Portale delle Vendite Pubbliche».

([28]) A dimostrazione della non univocità delle interpretazioni formatesi sul tema in commento, non può sottacersi, ad es., che la circolare del Tribunale di Sassari del 15.02.2018 prevede che «i professionisti delegati, pertanto, dovranno provvedere personalmente ad effettuare la pubblicità, presso il P.V.P., nel rispetto delle specifiche tecniche già adottate dal Ministero della Giustizi 28.6.2017, eventualmente avvalendosi di collaboratori, ma sempre sotto la loro responsabilità e senza poter gravare dei relativi eventuali costi la procedura esecutiva. Non si ritiene, allo stato e stante il tenore delle citate disposizioni, di poter adottare ali provvedimento autorizzativo volto a legittimare deleghe a soggetti diversi dal professionista delegato per effettuare la pubblicità sul portale».

([29]) Cfr. circolare del Tribunale di Rieti del 20.02.2018 - prot.423/2018 - nella parte in cui dispone «la somma necessaria al pagamento del contributo non va anticipata dal custode/delegato in quanto in caso di mancato tempestivo pagamento per causa imputabile al creditore o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è prevista la sanzione processuale stabilita dall’art. 631 bis c.p.c.».

In senso analogo anche la circolare del Tribunale di Termini Imerese del 19.02.2018, secondo cui «il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente (già versato in precedenza), non dovrà effettuare i/pagamento sopraindicato, ma dovrà attenersi scrupolosamente solo all’inserimento all’intento del Portale delle Vendite Pubbliche della ricevuta del pagamento già effettuato di parte dei creditori, impiegando il fondo spese già esistente per l’effettuazione della pubblicità commerciale. Per quel che concerne le procedure esecutive pendenti, i delegati non dovranno impiegare per il pagamento del contributo di pubblicazione sul PVP le eventuali somme residuate a titolo di fondi spese precedentemente costituiti. Tali somme saranno destinate unicamente al pagamento della pubblicazione degli avvisi di vendita sui siti internet di pubblicità commerciale indicati nell’ordinanza di delega fino ad esaurimento dei fondi (..). Dopodiché gli oneri economici di pubblicità commerciale saranno posti direttamente a carico dei creditori da parte delle relative società di gestione».

([30]) Così, ad es., circolare del Tribunale di Termini Imerese del 19.02.2018, la quale prevede che il creditore anticipatario deve trasmettere al delegato la ricevuta di pagamento almeno 70 giorni prima di ciascuna vendita fissata dal professionista. Sulla stessa scia anche la circolare del Tribunale di Matera del 14-15.02.2018, la quale precisa che «Sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 100,00 (euro cento/00) per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l’avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale) almeno sessanta giorni prima di ciascuna udienza di vendita. Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato, ma dovrà attenersi scrupolosamente solo all’inserimento dell’attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori, sul Portale; l’obbligo di pagamento graverà esclusivamente sui creditori».

Si veda anche l’ordinanza di delega del Tribunale di Bari del 22.02.2018, la quale stabilisce che «il difensore del creditore procedente effettuerà il versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul portale ministeriale (€ 100,00 per ogni singolo lotto, oltre oneri bancari relativi all’operazione di pagamento), consegnando, almeno 75 giorni prima della vendita, copia della la ricevuta telematica (RT) in formato xml, attestante il pagamento del contributo (il pagamento potrà essere eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari aderenti all’infrastruttura “PagoPA”), al Professionista delegato che almeno 70 giorni prima della vendita la consegnerà alla Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., che provvederà alla pubblicazione sul portale».

Cfr. ancora circolare del Tribunale di Trapani (integrazione) del 26-27.02.2018, ove si dispone che «con circolare operativa del 19.2.2018, questo Ufficio aveva, tra le altre cose, disposto che il pagamento del contributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P. dovesse essere effettuato a cura del professionista delegato alla vendita. A seguito di ulteriore riflessione sulla portata della modifica normativa in esame e al fine di individuare prassi operative in grado di garantire maggiore efficienza nella gestione delle procedure esecutive, i Giudici delle Esecuzioni Immobiliari hanno ritenuto che appaia maggiormente funzionale disporre che al pagamento provveda direttamente il creditore procedente o taluno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo» (i quali dovranno produrre il relativo file in formato .xml al delegato almeno 70 gg. prima della data fissata per la vendita).

Anche la circolare del Tribunale di Torino del 18.01.2018 pone l’obbligo di pagamento del contributo a carico del creditore procedente, fornendo in proposito la propria interpretazione dell’art.631-bis c.p.c., laddove afferma che: «sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l’avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.  Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato ma dovrà attenersi scrupolosamente solo all’inserimento dell’attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori, sul Portale; l’obbligo di pagamento graverà esclusivamente sui creditori. Infatti l’art. 631 bis c.p.c. prevede che (…..) e di conseguenza il soggetto che deveadempiere all’obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sulPortale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di detto onere, ossia l’estinzione della procedura, e dei conseguenti profili di responsabilità connessi».

Chi scrive non ha peraltro avuto modo di sperimentare l’operatività di siffatta situazione: il paragrafo 1.5.1. delle specifiche tecniche prevede (pag.14), come già riportato nel testo, che «Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell’avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell’esito e degli eventi significativi dell’avviso di vendita»: il che sembrerebbe (l’uso del condizionale è d’obbligo atteso il caveat di cui sopra) profilare una coincidenza tra il soggetto che pubblica sul PVP e quello che paga il relativo contributo.

Ora, supponendo che il contributo di pubblicazione sia pagato dal creditore, la relativa ricevuta telematica (RT) riporterà, tra gli altri, anche i dati del “soggetto versante” (come esposto, il creditore, il cui nominativo è comunque presente nei registri SIECICe SICID); con la conseguenza che, una volta trasmessa la ricevuta telematica al professionista delegato (il quale dovrà poi ottenere l’accesso con le proprie credenziali) potrebbe verificarsi, all’atto del caricamento della RT da parte di quest’ultimo all’interno del PVP, una sorta di incompatibilità tra i dati del “soggetto versante” e i dati del (diverso) “soggetto legittimato alla pubblicazione” che potrebbe ostacolare la conclusione della procedura di pubblicazione (o, peggio, compromettere il pagamento effettuato dal creditore procedente e, quindi, richiedere un nuovo pagamento per la stessa inserzione).

Pur sottolineando che alle considerazioni personali che precedono deve attribuirsi valenza meramente cautelativa (dovendo presumersi che le prassi applicative che hanno invece adottato la soluzione del pagamento del contributo di pubblicazione sul PST direttamente a carico del creditore siano state confortate della preventiva verifica del buon esito di siffatto sistema), va per completezza rilevato che la problematica in commento, sottoposta dallo scrivente all’assistenza tecnica del Portale con il servizio di messaggistica interna presente all’interno dello stesso ha ricevuto (in data 7.03.2018) la seguente risposta: «in merito alla Sua richiesta, La informiamo che può procedere nuovamente con la pubblicazione dell’avviso, qualora la problematica continui a presentarsi La invitiamo ad inviarci mediante una nuova segnalazione gli estremi della procedura: tribunale, registro, rito, n°/anno e codice fiscale dell'utente che accede con CNS. Se dovesse riscontrare invece problemi con la ricevuta La invitiamo a scrivere all'indirizzo: assisten- zatecnicapvp.dgsia@giustizia.it indicando il numero della RT ed allegando la ricevuta che genera l’errore». Il che sembrerebbe suggerire la possibilità che in caso di errore nel caricamento della ricevuta, sarà necessario fare intervenire il servizio tecnico della DGSIA per risolvere l’inconveniente.

([31]) Art.8 D.P.R. 30.05.2002 n.115 (Onere delle spese): «1.- Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2.- Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico».

([32]) La circolare del Tribunale di Castrovillari del 19.02.2018 assegna per esempio al creditore procedente il termine di 45 giorni per provvedere al versamento degli acconti in favore del delegato, tra i quali anche il fondo spese con cui provvedere alla pubblicazione sul PVP. La circolare del Tribunale di Caltagirone eleva il termine per il versamento del creditore a 60 giorni. Secondo la circolare del Tribunale di Messina del 6.02.2018, la richiesta di pagamento del contributo va effettuata al creditore procedente almeno 90 gg. prima della data fissata per la vendita. La circolare del Tribunale di Cuneo del 08.02.2018 dispone che il professionista delegato richieda al creditore di versare il contributo entro il 15.03.2018. La circolare del Tribunale di Palmi del 20.02.2018 assegna al creditore procedente 30 giorni per effettuare l’anticipazione del contributo al delegato ed altri 30, in caso di inadempimento del primo, ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

([33]) In proposito può osservarsi che l’assegnazione di un termine troppo lungo, prima al creditore procedente e poi, eventualmente, al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, venga a cozzare con le esigenze di velocizzazione del procedimento esecutivo tanto care al legislatore delle ultime riforme del processo esecutivo.

([34]) Cfr., ex multis, circolare del Tribunale di Taranto.

([35]) Cfr. circolare del Tribunale di Termini Imerese del 19.02.2018, secondo cui «si segnala che le conseguenze dell’omessa consegna della ricevuta di pagamento del contributo unificato entro il termine di 70 gg prima di ciascun vendita e della connessa mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell’avviso di vendita entro il termine di 50 gg prima di ciascuna vendita graveranno sui creditori, comportando l’estinzione della procedura esecutiva».

([36]) In questo senso, ad es., la circolare del Tribunale di Crotone del 17.01.2018; circolare del Tribunale di Palmi del 20.02.2018; circolare del Tribunale di Sassari del 15-19.02.2018. L’ordinanza di delega del Tribunale di Roma prevede a tal fine un acconto di € 500,00 per ogni lotto da porre in vendita.

([37]) Per un eventuale approfondimento del colloquio tra i “sistemi” della pubblicazione sul PVP (Portale, Siti Internet di pubblicità e il Gestore delle vendite telematiche) si rimanda alle “Specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche ai sensi dell’art.161-quater disp. att. c.p.c. (…)”, §1.11 (Caratteristiche tecniche del colloquio), pag.26, e §1.12. (Flussi di trasmissione dei dati), pagg.26.28.

([38]) Anche sotto questo profilo si assistono, all’interno delle prassi applicative adottate dai vari Tribunali, a soluzioni diversificate: cosi, l’ordinanza di delega del Tribunale di Livorno del 16.02.2018 prevede che la pubblicazione sul PVP debba essere compiuta almeno 60 gg. prima della vendita, e la relativa richiesta debba essere eseguita (nella specie, al gestore della pubblicità) almeno 70 gg. prima (nello stesso senso anche l’ordinanza di delega del Tribunale di Bari); circolare del Tribunale di Pescara: inserimento dei dati e dei documenti tendenzialmente almeno 70 gg. prima della data fissata per la vendita (nello stesso senso anche la circolare del Tribunale di Nola); circolare del Tribunale di Taranto: richiesta entro e non oltre 60 gg. prima della vendita e pubblicazione entro e non oltre 45 gg. prima della vendita; circolare del Tribunale di Firenze: in applicazione analogica dell’art.490, comma 2, per la pubblicazione sui siti internet, almeno 45 gg. prima della vendita, da estendere prudenzialmente a 60 (nello stesso senso anche la circolare del Tribunale di Messina); circolare del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere: tendenzialmente almeno 70 gg. prima della data fissata per la vendita; circolare del Tribunale di Imperia: 45 gg. prima del termine per la scadenza delle offerte; circolare del Tribunale di Cuneo: 90 gg. prima della data fissata per la vendita; circolare del Tribunale di Rieti - prot.423/2018: almeno 45 gg. prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; circolare del Tribunale di Termini Imerese: almeno 50 gg. prima di ciascuna vendita (nello stesso senso anche le circolari del Tribunale di Matera e del Tribunale di Torino). La circolare del Tribunale di Catania del 12.02.2018, raccomanda la necessità per i delegati di completare la procedura di pubblicazione «con sufficiente anticipo, rispetto al termine ultimo previsto in ordinanza, 45 giorni prima della data fissata per la vendita, in quanto il gestore della pubblicità riceverà le informazioni dal portale».

([39]) Per la procedura di pagamento, che si effettua sul Portale dei Servizi Telematici, occorre seguire le indicazioni contenute nel documento “Modalità per procedere al pagamento telematico” reperibile all’indirizzo web http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4010, all'interno del quale si precisa che deve essere utilizzata la scheda “Altri pagamenti" della pagina “Nuova richiesta di pagamento”, E’ anche disponibile la FAQ “Quali sono le modalità di pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche” che può trovare sul Portale delle Vendite Pubbliche all'indirizzo https://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/it/faq.page.

([40]) Cfr., Specifiche tecniche (..), §1.9.1. (flusso di pagamento contributo di pubblicazione) pag.23, il quale stabilisce che «Il sistema è progettato per permettere al soggetto legittimato alla pubblicazione di ottemperare a tale obbligo in due modalità distinte: invocando il servizio di pagamenti telematici integrato nel Portale (real time); caricando gli estremi e la ricevuta di pagamento che ha effettuato in modo autonomo (……)» e §1.9.2. (pagamento contributo di pubblicazione - disposizione nella fase transitoria), pag.24, ove si precisa che «Nella prima fase di messa in esercizio del sistema, il pagamento del contributo di pubblicazione avviene secondo le modalità descritte nello scenario 2 - pagamento contributo di pubblicazione non integrato. Con proprio decreto il Responsabile dei sistemi informativi del Ministero dà comunicazione dell’avvio delle funzionalità di pagamento disponibili nello scenario 1». 

([41]) Cfr., sul punto, Specifiche tecniche (..), §1.9.1 (flusso di pagamento contributo di pubblicazione) pag.23, ove si prevede che «Il D.L. 83/2015 stabilisce che la pubblicazione della vendita di beni immobili o beni mobili registrati sul Portale non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Pertanto, solo ad avvenuto pagamento il Portale provvede alla pubblicazione dell’inserzione sul Portale stesso e trasmette i dati ai Siti Internet».

Una efficace illustrazione della procedura di pagamento del contributo di pubblicazione sul PVP è reperibile all’url https://www.ateneoweb.com/studio/atwdwl/pagamento_diritti_pubblicita_portale)vendite_pubbliche.pdf, gestito dalla società studio Meli s.r.l.. Un video tutorial sulla procedura di pagamento telematico del contributo di pubblicazione richiesto dal Portale delle Vendite Pubbliche ed un altro sul caricamento di un avviso di vendita sul PVP può essere reperito all’indirizzo web https://www.astegiudiziarie.it/portalevenditepubbliche.aspx.

([42]) L’elenco dei soggetti pagatori presente al momenti i seguenti nominativi:

1. Banca Monte dei Paschi di Siena (multi benefìciario) - Carta di pagamento

2. Crédit Agricole Carispezia Sp.A (immediato) - Carta di pagamento

3. ICBPI/CartaSi (multi beneficiano) - Carta di pagamento

4. Poste ltaliane (immediato) - Carta di pagamento

5. Poste ltaliane (immediato) - Carta di pagamento

6. Poste ltaliane (immediato) -Bollettino Postale

7. Istituto di Pagamento InfoCamere - Bonifico Bancario di Tesoreria

8. Istituto di Pagamento InfoCamere (multi beneficiario) - Bonifico Bancario di Tesoreria

9. Istituto di Pagamento InfoCamere (multi beneficiario) -Carta di pagamento

10. Credito Valtellinese SpA (multi beneficiario) -Carta di pagamento

11. UniCredit SpA -Bonitico Bancario di Tesoreria

12. Crédit Agricole Friuladria SpA (immediato) - Carta di pagamento

13. UniCredit S.pA (muIti beneficiario) - Carta di pagamento

14. Intesa Sanpaolo S.pA (multi beneficiario) - Bonifico Bancario di Tesoreria

15. Intesa Sanpaolo S.pA (multi beneficiario) - Carta di pagamento

16. Intesa Sanpaolo S.p.A (multi beneficiano) - Carta di pagamento

17. Intesa Sanpaolo S.pA (multi beneficiario) - Bonifico Bancario di Tesoreria

18. Intesa Sanpaolo Sp.A(multi beneficiario) - Carta di pagamento

19. Credito Siciliano(multi beneflciario) - Carta di pagamento

20. Crédit Agricole Cariparma SpA (immediato) - Carta di pagamento

21. Satispay Ltd (multi beneficiario) - Boniflco Bancario di Tesoreria

22. BANCA POPOLARE DI BARI SCPA (multi beneficiario) - Carta di pagamento

23. doBank - Bonifico Bancario di Tesoreria

([43]) Sul sito www.ateneoweb.it, sezione “Software e documenti” - “Speciale esecuzioni immobiliari”, scheda “Esecuzioni Immobiliari: come fare la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche”, si segnala che alla data del 16 febbraio 2018 possono effettuare il pagamento dei diritti per la pubblicazione sul PVP con addebito sul conto della procedura unicamente i soggetti che hanno acceso il conto della procedura sui seguenti 9 Istituti di Credito:

§ Banca Monte dei Paschi di Siena

§ Crédit Agricole Carispezia S.p.A.

§ Intesa Sanpaolo S.p.A.

§ Credito Siciliano

§ Banca Popolare di Bari SCPA

§ Credito Valtellinese SpA

§ UniCredit S.p.A.

§ doBank

§ Crédit Agricole Friuladria S.p.A.

e che, in alternativa, il delegato può provvedere mediante addebito su un proprio conto utilizzando anche uno di questi ulteriori 4 mezzi di pagamento:

§ ICBPI/CartaSi

§ Poste Italiane

§ Istituto di Pagamento InfoCamere

§ Satispay Ltd.


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