Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9657 - pubb. 06/11/2013

Calcolo del TFR per l’ex coniuge: va calcolato sul solo netto versato non tenendo conto delle eventuali anticipazioni

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013, n. 24421. Est. Dogliotti.


Divorzio – Quota del T.F.R. spettante all’ex coniuge – Modalità di calcolo – Specificazioni – In particolare: anticipazioni percepite durante il matrimonio – Rilevanza – Esclusione.



Il TFR, in forza di legge (in particolare L. n. 297 del 1982), ha assunto la natura di retribuzione accantonata o differita (tra le altre, Cass. N. 783 del 2006); l'art. 2120, comma sesto, C.C. ammette il lavoratore a richiedere in costanza di rapporto, anticipazioni sul TFR già maturato, confermando così la piena disponibilità su parti del trattamento, con l'acquisizione delle somme percepite al suo matrimonio. Pertanto, nell'applicazione dell'art. 12 bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del TFR percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005). L'art. 12 bis L. Divorzio, alla luce di quanto osservato, non può che interpretarsi nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di TFR, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio. Ciò vuol dire che la quota spettante all’ex coniuge deve essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all’avente diritto e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere all’ex partner una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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