Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9370 - pubb. 02/09/2013
Rimborso anticipato del contratto di finanziamento e quota assicurativa
ABF Roma, 18 Febbraio 2013, n. 912. Est. Gemma.
Estinzione anticipata del finanziamento – Applicazione art. 125 TUB alla luce dei principi di trasparenza e buonafede - Rimborso oneri anticipati per la quota parte non maturata (costi recurring).
Estinzione anticipata del finanziamento – Richiesta rimborso premio assicurativo non goduto – Assicurazione a stipula facoltativa e di durata inferiore al finanziamento – Insussistenza del rapporto di accessorietà – Incompetenza ratio materie dell’ABF.
Il rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore è regolato dall’art. 125 sexies del Tub che stabilisce, da una parte il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto, e dall’altra il diritto per il finanziatore di ottenere un indennizzo equo per i costi derivanti dal rimborso anticipato del credito. Tale norma deve essere interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d’Italia che richiedono l’applicazione dei principi di trasparenza e buonafede ed impongono all’intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo l'orco tana (c.d. costi recurring). (Valentina Vitali) (riproduzione riservata)
L’ABF afferma la propria competenza a valutare le domande relative a polizze assicurative sulla base del rapporto di accessorietà che le avvince al contratto di finanziamento. Tale accessorietà è esclusa nel caso in cui la stipula dell’assicurazione sia facoltativa e/o nel caso in cui la stessa abbia durata inferiore rispetto al finanziamento. In questi casi, a fronte della richiesta d’estinzione anticipata del finanziamento, l’ ABF dichiarerà la propria incompetenza ratione materie nel determinare la rimborsabilità dei premi assicurativi non goduti. (Valentina Vitali) (riproduzione riservata)
Il testo integrale
Segnalazione di: Prof. Aldo Angelo Dolmetta - D&S Studio Legale Associato
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