Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9041 - pubb. 03/06/2013
Annotazioni della banca sul libretto di risparmio (senso dell’art. 1835 c.c.)
ABF Roma, 27 Marzo 2013, n. 1703. Est. Gemma.
Deposito – Libretto di risparmio – Annotazioni dell’impiegato della banca – Applicazione dell’art. 1835 c.c. – Condizioni.
Perché acquistino il valore probatorio di cui all’art. 1835 c.c. («piena prova nei rapporti tra banca e depositante»), le annotazione dell’impiegato della banca sul libretto devono essere preventivamente autorizzate dal cliente. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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