Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8905 - pubb. 06/05/2013
Esclusione del socio nella società a responsabilità limitata e applicazione della disciplina della società di persone
Tribunale Napoli, 08 Aprile 2013. Est. Lume.
Società a responsabilità limitata - Esclusione del socio - Applicazione della disciplina della società di persone.
Società a responsabilità limitata - Clausola compromissoria contenuta dello statuto - Tutela cautelare avanti al giudice ordinario - Mancata costituzione del collegio arbitrale.
Esclusione del socio - Istanza cautelare - Necessaria instaurazione del giudizio di merito.
Esclusione del socio - Arbitrato societario - Nomina dell'arbitro - Attivazione del procedimento arbitrale.
All’esclusione del socio di una società a responsabilità limitata deliberata a norma di una clausola statutaria si applica la disciplina di cui all’art. 2287 c.c. riguardante l’esclusione del socio di società persone che è, nel silenzio della previsione dell’art. 2483 bis c.c., la forma di tutela giurisdizionale applicabile al caso di specie, in considerazione del carattere prevalentemente personalistico dell’istituto. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Laddove lo statuto contenga una clausola compromissoria, evidenti e condivise esigenze di effettività della tutela (derivanti dall’art. 24 Cost.) impongono di ritenere esperibile la tutela cautelare davanti al giudice ordinario per tutto il tempo in cui non si sia costituito il collegio arbitrale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
In virtù delle previsioni dell’art. 2287 c.c. l’istanza cautelare è proponibile solo previa instaurazione del giudizio di merito ed a conclusioni analoghe si perverrebbe pur a voler ritenere applicabile la disciplina dell’art. 2378 c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. In entrambi i casi vale infatti la regola dell’incidentalità del ricorso cautelare. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
A tali fini, anche rispetto ai termini di cui all’art. 2287 c.c., occorre distinguere nel cosiddetto arbitrato societario la domanda diretta alla controparte dall’istanza di nomina degli arbitri. Nel caso di specie non rileva se l’istanza di richiesta di nomina rivolta al tribunale dovesse o meno essere notificata alla controparte, ma appare decisiva la circostanza che essa, pur notificata, non avrebbe avuto la natura di domanda tale da attivare il procedimento arbitrale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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