Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8904 - pubb. 06/05/2013
Esperibilità di azioni esecutive dopo l'omologa del concordato preventivo
Tribunale Milano, 17 Dicembre 2012. .
Concordato preventivo - Omologazione - Efficacia dei titoli esecutivi ottenuti nei confronti del debitore - Esperibilità di azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Ammissibilità - Limiti imposti dal concordato omologato.
Nei confronti di soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo è possibile proporre in giudizio azioni di condanna e, volta che il concordato sia stato omologato, i titoli esecutivi ottenuti dai creditori conservano la loro efficacia, con la conseguenza che sulla base di detti titoli è possibile dar corso ad azioni esecutive nei confronti del debitore a condizione che vengano esercitate nei limiti indicati dalle previsioni del concordato omologato, il quale, a norma dell'articolo 184 L.F., è obbligatorio per tutti i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Concordato omologato - ∙
Fattispecie
Azioni di cognizione - ∙ Obbligatorietà del concordato per tutti i creditori
Segnalazione dell'Avv. Fabio Cesare
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