Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8839 - pubb. 24/04/2013

Sequestro di partecipazioni detenute da società lussemburghesi e questioni di giuridizione

Tribunale Savona, 15 Novembre 2012. Est. Princiotta.


Sequestro conservativo avente ad oggetto partecipazioni detenute da società lussemburghesi – Giurisdizione italiana – Sussistenza – criteri di collegamento.

Sequestro conservativo avente ad oggetto partecipazioni detenute da società straniere – Rilevanza della cittadinanza italiana e della residenza in Italia dell’amministratore delle società straniere.

Sequestro conservativo avente ad oggetto partecipazioni detenute da società straniere – Rilevanza, ad integrazione dei criteri di collegamento, dell'effettiva sede in Italia delle società straniere.

Giudizio cautelare – Cognizione del diritto straniero.

Procedimento cautelare – Disconoscimento di scrittura ai sensi dell’art. 216 c.p.c. – Accertamento sommario del giudice della fase cautelare.



Sussiste, ai sensi dell’articolo 10 legge 218/95, la giurisdizione italiana in relazione al ricorso per sequestro conservativo di partecipazioni societarie detenute da società lussemburghesi in società italiane, trattandosi di provvedimento cautelare che deve essere eseguito in Italia. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Poiché la cognizione del diritto straniero può mostrarsi concretamente impossibile all'interno di un procedimento cautelare, ove si impone una particolare celerità, si apre la via al comma 2 dell’art. 14 legge 218/95, Il quale permette di applicare il diritto interno una volta verificata l'impossibilità di accertare il diritto straniero. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Ai fini della giurisdizione del giudice italiano, rileva altresì la cittadinanza italiana e la residenza in Italia dell’amministratore delle società lussemburghesi che ha conferito la procura speciale al difensore nel giudizio cautelare, rendendo applicabile il criterio di collegamento previsto dall'art. 3 legge 218/1995 (ai sensi del quale sussiste la giurisdizione italiana allorquando il convenuto "ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c."). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Ad integrazione dei criteri di collegamento rileva, poi, l'effettiva sede nel territorio italiano delle società lussemburghesi convenute, come considerato dalla Commissione Tributaria Regionale che, con riferimento agli articoli 3 e 25 della legge 218/1995, ha considerato la natura di "estero-vestizione" delle società lussemburghesi resistenti e la conseguente sede effettiva sul territorio italiano. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Se in un procedimento possessorio (o anche cautelare) venga disconosciuta una scrittura (o la sola sottoscrizione), essendo inconciliabile con la struttura del procedimento l'esperibilità dei mezzi tipici di verifica dell' autenticità del documento, al giudice della fase interdittale (o della cautela) è affidato un accertamento sommario, sganciato dalle regole della verificazione ex art. 216 c.p.c., dell'autenticità della scrittura - e cioè tanto del suo contenuto quanto della sua provenienza -, per desumerne elementi di convincimento ai soli, limitati fini della delibazione sulla richiesta di tutela interdittale o cautelare. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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