Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8577 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Treviso, 04 Febbraio 2013. .


Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Clausola risolutiva che preveda l'accredito all'utilizzatore del ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato - Obbligo dell'utilizzatore di restituire il bene e pagare i canoni scaduti e quelli a scadere - Obbligo del concedente di restituire il ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene - Legittimità.



Nel caso di leasing c.d. traslativo, la cui clausola risolutiva prevede l’obbligo dell’utilizzatore di restituire l’oggetto della locazione finanziaria, di pagare i canoni scaduti e quelli a scadere, compreso il riscatto, con obbligo della concedente di restituire l'eventuale ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto delle relative spese, l'obbligo di riallocazione del bene non si pone in rapporto di corrispettività con l’obbligo dell’utilizzatore al pagamento della penale. Ne consegue che l’utilizzatore non può opporre quale fatto impeditivo al pagamento della penale l’inadempimento all’obbligo di riallocazione: risulterebbe infatti illogico porre a carico del contraente non inadempiente l’alea in ordine ai tempi e al risultato della riallocazione. Siffatta interpretazione risulterebbe poi in concreto sfavorevole allo stesso utilizzatore, in quanto la società concedente avrebbe in tal caso tutto l’interesse a vendere il prima possibile il bene (e quindi, potenzialmente, a prezzo vile). (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)


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