Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 852 - pubb. 01/07/2007

Liquiazione di impresa familiare

Tribunale Mantova, 03 Dicembre 1998. Est. Bernardi.


Impresa familiare – Liquidazione – Disciplina applicabile.



 


 


In punto: opposizione allo stato passivo.

Conclusioni:

Il Procuratore dell’opponente:

Ammettersi la ricorrente al passivo del fallimento in via privilegiata quanto meno per L. 212.963.751 (propri titoli costituiti in pegno).

Il Procuratore dell’opposto:

Confermarsi il provvedimento con cui il G.D. Dr. Stefano Valenti in data 10.6.1994 ha deciso in merito alla domanda della ricorrente respingendosi ogni diversa istanza. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12.9.1994 Verdi Maria proponeva tempestiva opposizione ex art.98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo, con la quale essa aveva richiesto l’ammissione, in via privilegiata, per L.212.963.751 derivante dall’incameramento da parte della B.A.M. dei buoni del tesoro poliennali dalla medesima costituiti in pegno a favore dell’istituto di credito a garanzia dell’affidamento concesso al proprio coniuge Bianchi Paolo e per L.230.734.000 a titolo di utili non distribuiti dell’impresa familiare gestita dal marito e nella quale l’istante collaborava.

Lamentava l’opponente l’ingiustizia della decisione sottolineando in particolare che i titoli consegnati in pegno alla banca costituivano il frutto dei suoi risparmi personali. La Curatela si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione affermando che il denaro servito per l’acquisto dei titoli dati in pegno non poteva che derivare dagli utili dell’impresa familiare non disponendo l’opponente di adeguati mezzi proprio in considerazione dell’attività dalla stessa espletata e ciò  anche in virtù della presunzione posta dall’art. 70 l.f.. Rigettata la richiesta di ammissione di prove orali formulata dall’istante nel corso dell’istruttoria, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva discussa all’udienza collegiale del 1.12.1998 sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

In primo luogo deve essere rilevato che, dal tenore delle conclusioni formulate dall’opponente e dall’atteggiamento processuale dalla stessa tenuto nel corso del giudizio, deve ritenersi che la Signora Lorenzini non abbia inteso proporre opposizione allo stato passivo avverso la statuizione che non ha ammesso il preteso credito relativo alla mancata corresponsione degli utili asseritamente derivati dalla gestione dell’impresa familiare esercitata con il merito.

In ogni caso non è stata fornita alcuna prova circa la stessa sussistenza di tali utili (più che dubbia in considerazione del dichiarato fallimento) e la loro eventuale misura.

Per quanto concerne invece l’altra pretesa creditoria fondata sulla circostanza che la banca ha incamerato i titoli pubblici che l’opponente aveva costituito in pegno a favore dell’istituto di credito a garanzia dell’esposizione debitoria dell’impresa familiare de quo, va detto che non è stata fornita adeguata prova in ordine al fatto che i titoli in questione fossero stati acquistati con denaro dell’istante. Premesso che, non può venire più in considerazione il disposto di cui all’art. 70 l.f. atteso che la giurisprudenza si è ormai attestata nel senso di ritenere abrogata siffatta norma (v. Cass. S.U. 06.12.1996/12.06.1997 n. 5291), ritiene il Collegio che la formale intestazione dei titoli in capo alla Sig.ra Verdi non integri la prova nei confronti dei terzi della titolarità delle somme servite per acquisire quei titoli.

Al riguardo deve essere rilevato che, sebbene sollecitata, l’istante non ha prodotto alcuna documentazione bancaria circa l’operazione di acquisto dei titoli in questione sicchè non vi è alcuna certezza attraverso quali conti l’operazione sia stata effettuata (apparendo inverosimile che l’opponente tenesse presso di sé l’ingente somma di circa 200 milioni). Né le prove orali dalla stessa dedotte e non ammesse (e di cui in sede di precisazione delle conclusioni non è stata reiterata la richiesta di ammissione) erano in grado di fornire adeguata e convincente prova della disponibilità del denaro occorso per l’acquisto dei titoli per le ragioni già evidenziate nei provvedimenti di rigetto delle istanze istruttorie emessi nel corso dell’istruzione dal G.I. e dal Collegio.

A ciò deve essere aggiunto che non è risultata smentita l’asserzione della Curatela secondo cui, al momento dell’acquisto dei titoli pubblici, la opponente non svolgeva altra attività rispetto a quella di collaborazione nella impresa familiare del marito, sicchè appare ragionevole ritenere che l’acquisto dei B.T.P. sia avvenuto con denaro ricavato dalla predetta attività.

Ritiene peraltro il Collegio che in ogni caso l’insinuazione al passivo dell’istante non possa trovare ingresso. Ammesso che i titoli fossero di sua proprietà se ne deve dedurre che la opponente aveva conferito dei capitali nella impresa sotto forma di prestazione di garanzia (nel qual caso secondo parte della dottrina si sarebbe in presenza di un vero e proprio rapporto di tipo societario), ed allora di fronte al dissesto dell’impresa non si vede come essa possa pretendere la restituzione del capitale di rischio da essa investito.

In difetto di una specifica disciplina normativa sulla liquidazione della impresa familiare deve ritenersi che la fonte normativa per la integrazione delle lacune debba rinvenirsi nelle norme di diritto comune in tema di comunione ereditaria (come sembrerebbe indicare Cass. 14.01.1980 n. 337) ovvero, secondo una diversa prospettiva, in quelle del diritto societario.

Sotto il primo profilo viene in considerazione il disposto di cui all’art. 723 c.c. che prevede la formazione dello stato attivo e di quello passivo dell’asse ereditario con la possibilità di procedere alla divisione dei beni solo una volta estinte le passività verso i terzi. Con riguardo invece al diritto societario il riferimento obbligato è quello alla norma di cui all’art. 2280 c.c. (espressione di un principio generale in materia societaria: cfr. artt. 2457 e 2497 c.c.), che esclude la possibilità d una ripartizione fra i soci dei beni sociali sinchè non siano stati pagati i creditori della società sicchè, in ogni caso, tenuto conto dell’assoluta insufficienza, per come emerge dagli atti del fascicolo fallimentare, dell’attivo derivante dalla liquidazione, pressochè ultimata, dei cespiti fallimentari a soddisfare i creditori del fallito, (in particolare dal piano di riparto parziale reso esecutivo con decreto del 10/02/1998 si desume che l’attivo del fallimento al netto delle spese sostenute, assomma a L.999.065.967, laddove i creditori privilegiati – con esclusione di quello oggetto della presente controversia – ammontano a L. 668.783.414 e quelli chirografari invece a L. 857.140.942), nulla può pretendere l’opponente prima dell’integrale soddisfacimento dei creditori, né con gli stessi essa può concorrere.

L’opposizione deve pertanto essere respinta e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così provvede:

-respinge l’opposizione proposta da Verdi Maria e condanna la stessa a rifondere al Fallimento Bianchi Paolo in persona del Curatore le spese di lite liquidate in complessive L.6.844.000 di cui L.194.00 per spese, L. 2.150.000 per diritti e L. 4.500.000 per onorari oltre al rimborso forfettario delle spese ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.