Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8488 - pubb. 11/02/2013

Sospensione del processo esecutivo, mancata introduzione del giudizio di merito ed interesse ad agire del debitore

Tribunale Brindisi, 04 Dicembre 2012. Est. Natali.


Esecuzione – Rigetto richiesta di sospensione – Mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio – Reclamo – Interesse ad agire per il debitore – Mancanza – Inammissibilità.

Esecuzione – Accoglimento dell’istanza di sospensione – Mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio – Utilitas sub specie dell’estinzione del giudizio – Reclamo – Interesse ad agire per il creditore – Configurabilità.

Esecuzione – Sospensione – Provvedimento c.d. anticipatorio – Non configurabilità – Ultrattività degli effetti – Non ammissibilità.



Nel caso in cui il procedimento esecutivo non sia stato sospeso, l’unico soggetto avente interesse ad agire, ai fini di una pronuncia di merito sull’opposizione deve essere individuato nell’opponente-debitore, dal momento che il diniego della cautela consente la regolare prosecuzione della procedura a vantaggio delle altre parti, per cui in difetto dell’introduzione del merito difetterebbe l’interesse ad agire ai fini del reclamo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Data l’espressa previsione dell’art. 624, comma 3, c.p.c., applicabile, nei limiti della sua compatibilità, anche alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c.., il debitore opponente potrebbe optare per l’istanza di estinzione ai sensi di tale ultima norma, per cui, onde prevenire il provvedimento ex art. 624, co.3°, c.p.c., “ogni altro interessato” – e, dunque, anche l’eventuale creditore opposto – ha interesse ad instaurare il giudizio di merito sull’opposizione. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione non è integralmente anticipatorio, producendo effetti solo sul processo esecutivo, sospendendolo, ed è di tale natura da richiedere necessariamente - ai fini della stabilizzazione degli effetti - un esito ulteriore: esito, che, a seguito dell’introduzione dell’art. 624, co.3°, c.p.c., deve essere individuato, in via alternativa, nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell’estinzione della procedura esecutiva. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


Massimario, art. 624 c.p.c.


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