Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8300 - pubb. 09/01/2013
Locazione finanziaria pendente al momento del fallimento e ammissione al passivo condizionata del credito residuo capitale
Tribunale Milano, 29 Luglio 2010. Est. Vitiello.
Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto pendente – Insinuazione al passivo del credito residuo in linea capitale prima della riallocazione del bene – Ammissibilità in via condizionata.
Nell'ipotesi in cui si verifichi il fallimento dell'utilizzatore di un bene concesso in locazione finanziaria ed il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente è subordinata all'accertata inferiorità del valore di collocazione del bene sul mercato rispetto al credito residuo per canoni. La certezza in merito all'esistenza del cd. differenziale negativo può ottenersi soltanto con la vendita, o altra collocazione a valori di mercato, del bene concesso in leasing e poi restituito al concedente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Tuttavia, ai fini dell'insinuazione al passivo, il concedente non deve attendere che il presupposto della vendita si sia realizzato, potendo procedersi ad una ammissione del credito in via condizionata. L'assoggettamento dell'ammissione a condizione comprende sia l'an – dal momento che se quanto ricavato dal ricollocamento a valori di mercato del bene dovesse essere superiore al credito residuo da ciò non deriverebbe il riconoscimento di un credito al concedente bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire la somma eccedente al curatore – sia il quantum del diritto di credito, posto che la quantificazione dell'eventuale differenziale negativo dipende dall'entità del ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato del bene. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Brugnatelli
Massimario, art. 72 l. fall.
Massimario, art. 72quater l. fall.
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