Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8061 - pubb. 12/11/2012

Segregazione di quota sociale in trust, inscindibilità del voto dalla quota e iscrizione nel registro delle imprese

Tribunale Lucca, 24 Aprile 2012. Est. Capozzi.


Costituzione in trust di partecipazioni in società di capitali - Rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali - Necessità - Inscindibilità del voto dalla quota sociale.

Segregazione di quota sociale in trust - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità.



La costituzione in trust di partecipazioni in società di capitali deve avvenire nel rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e non può, pertanto, violare la regola, desumibile dagli articoli 2468, commi 2 e 3, 2476, comma 7, 2479, 2479 bis del codice civile, della inscindibilità del voto dalla quota sociale, in base alla quale il diritto di voto spetta soltanto al socio, il quale può delegarne il mero esercizio alle condizioni previste dall'articolo 2479 bis, comma 2, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche ammettendo che l'atto di segregazione della quota sociale in trust possa essere sussunto nel concetto di trasferimento della quota sociale (articolo 2469 c.c.), certo sarebbe che esso, per essere efficace, dovrebbe comunque essere iscritto nel registro delle imprese (articolo 2470 c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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