Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 768 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Mantova, 06 Marzo 2002. Est. Bernardi.


Ricorso ex art. 669decies c.p.c. – Richiesta di provvedimento inaudita altera parte – Inammissibilità.



 


 


…omissis…

Il Giudice Designato,

letto il ricorso promosso ex art. 669 decies c.p.c. da Alfa s.r.l. + 5; ritenuto che con tale istanza viene richiesto preliminarmente a) di sospendere, inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., dal Tribunale di Mantova in data 6-12-2001/26-1-2002 nel capo in cui  dispone la pubblicazione per estratto della medesima su due quotidiani a cura e spese degli attuali ricorrenti nonché b) di revocare siffatta ordinanza; ritenuto che con tale istanza viene richiesto preliminarmente a) di sospendere, inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., dal Tribunale di Mantova in data 6-12-2001/26-1-2002 nel capo in cui  dispone la pubblicazione per estratto della medesima su due quotidiani a cura e spese degli attuali ricorrenti nonché b) di revocare siffatta ordinanza;

osservato che l’invocata norma dispone che la revoca, sussistendo i presupposti di legge, sia pronunciata con ordinanza, provvedimento che per sua natura implica  la previa audizione degli interessati;

rilevato inoltre che l’art. 101 c.p.c. stabilisce come principio generale quello secondo cui il giudice provvede sulle domande dopo che il contraddittorio fra le parti sia stato regolarmente instaurato, salve le eccezioni previste dalla legge, laddove tale deroga non è prevista per la fattispecie in esame;

ritenuto in ogni caso che la convocazione della controparte non pare possa pregiudicare l’attuazione dell’invocato provvedimento;  

P.T.M.

dispone la comparizione delle parti avanti a sé per l’udienza del 19-3-2002 ad ore 12,30 assegnando alle ricorrenti termine sino al 14-3-2002 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto. Mantova, li 6-3-2002.