Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7092 - pubb. 11/04/2012

Lesioni alle integrità fisica del lavoratore, determinazione del danno non patrimoniale e rilevanza del concreto pregiudizio preso in esame dal giudice

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Aprile 2012, n. 5230. Est. Bronzini.


Danno biologico – Danno morale – Duplicazione risarcitoria – Condizioni.



Il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità fisa) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi" (Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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