Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6997 - pubb. 29/02/2012
Scioglimento di locazione finanziaria tra soggetti in bonis e applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 72 quater l.f.
Tribunale Brescia, 02 Febbraio 2012. Est. Maria Grazia Cassia.
Locazione finanziaria - Scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis - Applicazione della disciplina introdotta all'articolo 72 quater legge fall. - Applicazione della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento - Esclusione.
Qualora le clausole del contratto di locazione finanziaria regolamentino lo scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis facendo ricorso al modello introdotto dalla recente riforma della legge fallimentare (art. 72 quater), non vi è motivo per far ricorso alla distinzione tra leasing traslativo e leasing e di godimento elaborata dalla giurisprudenza prima della citata riforma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario
- ∙ Clausola risolutiva e accredito al contraente inadempiente del ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato
Segnalazione dell’Avv. Marzio Remus
Massimario, art. 72quater l. fall.
Il testo integrale
Testo Integrale