Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6991 - pubb. 29/02/2012

Delitto di usura e patteggiamento; conversione ipso iure in pignoramento del sequestro conservativo

Tribunale Varese, 02 Febbraio 2012. Est. Buffone.


Sentenza penale di Patteggiamento ex art. 444 c.p.c. – Indiscutibile elemento di prova – Utilizzo nel giudizio civile per la responsabilità – Prova anche Esclusiva – Sussiste.

Usura – Restituzione degli interessi versati – Nullità della clausola sui frutti civili – Art. 1815, comma II, c.c. – Sussiste.

Sequestro conservativo concesso ante causam – Accoglimento della domanda del creditore nel successivo giudizio di merito – Conversione del sequestro in pignoramento, ope legis, ex art. 686 c.p.c. – Rispetto delle formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. – Effetti ex art. 2906 c.c..



La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (v. Trib. Piacenza, sez. civ. sentenza 28 aprile 2011, n. 346, est. G. Morlini; v. Cass. civ., sez. lav., sentenza 5 maggio 2005 n. 9358, Rv. 581838). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La consumazione del delitto di usura, ai danni dell’attore mutuatario, determina l’inefficacia delle pattuizioni relative ai frutti civili. Infatti, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., come modificato dalla Legge 1996, n. 108, “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La nullità della clausola sugli interessi, per la consumazione del reato di usura, determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli che abbia versato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell’attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all’art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029). L’assunto è testimoniato dall’art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 669octies c.p.c.

Massimario, art. 686 c.p.c.


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