Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6762 - pubb. 13/12/2011
Attività professionale in forma dipendente di iscritti ad albo professionale e di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni; errore scusabile
Appello Milano, 13 Ottobre 2010. Est. Carla Romana Raineri.
Attività professionale in forma di lavoro dipendente pubblico o privato - Soggetti iscritti all'albo degli architetti o degli ingegneri - Svolgimento di incarichi professionali esterni - Autorizzazione del datore di lavoro - Necessità.
Errore sulla illiceità del fatto - Errore scusabile - Caratteristiche - Attività professionale - Mera ignoranza della disciplina della materia - Scusabilità - Esclusione.
È principio assolutamente pacifico dell'ordinamento che il dipendente pubblico o privato, anche se iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri, debba essere autorizzato dal datore di lavoro per poter assumere un incarico professionale esterno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Con riferimento all'errore in ordine alla illiceità del fatto, va detto che se da un canto l'ignoranza può ritenersi scusabile solo quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante abbia agito con l'ordinaria diligenza (e dunque dimostrando di essersi attenuto al generale obbligo di informazione e di conoscenza posto a carico di tutti i consociati), d'altro canto l'obbligo di informazione diviene più pregnante e specifico quando il soggetto riveste un ruolo professionale, così che non può addurre a sua discolpa la mera ignoranza della disciplina che regola la materia oggetto della sua attività professionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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