Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6578 - pubb. 12/10/2011

Società con partecipazione pubblica e indici di valutazione della natura pubblica o privata del soggetto partecipato

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 24 Maggio 2011. Est. Amura.


Società di capitali - Società con partecipazione pubblica - Natura di soggetto di diritto privato - Indici di valutazione della natura pubblica o privata del soggetto partecipato.



La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni. Pertanto, se la società partecipata dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti dal diritto societario, essa non può che essere ritenuta un soggetto di natura privata. Le forme privatistiche di esercizio di impresa commerciale potranno eventualmente porre questioni attinenti alla natura pubblica o privata del soggetto partecipato da enti pubblici solo qualora l'aspetto gestionale e di attività di detti enti risultasse completamente avulso dalle regole e dagli schemi del diritto commerciale, così da rappresentare la società un mero organo, un’articolazione che si immedesima nel soggetto pubblico che la partecipa. Su questo tema la giurisprudenza ha affermato che gli indici di valutazione riguardanti sia l'aspetto gestionale che l'attività della società che gestisce il servizio pubblico in favore dell'ente locale che interamente la partecipa attengono in sintesi alla concorrenza dei seguenti dati: a) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico; b) l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che può risultare, tra l'altro, dall'ampliamento del soggetto sociale, dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale dell’attività della società a tutto il territorio nazionale ed all'estero; c) il consiglio di amministrazione della società non deve avere poteri gestionali di rilievo e l'ente pubblico esercita poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; d) le decisioni di maggior rilievo devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 1 l. fall.


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