Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6458 - pubb. 29/08/2011

Competenza territoriale della magistratura di sorveglianza e criterio funzionale

Tribunale Alessandria, 12 Agosto 2011. Est. Vignera.


Istituti di prevenzione e di pena – Ordinamento penitenziario – Magistratura di sorveglianza – Competenza per territorio – Art. 677 C.P.P. – Ambito operativo – Procedimento di primo o unico grado

Istituti di prevenzione e di pena – Ordinamento penitenziario – Magistratura di sorveglianza – Procedimento di impugnazione – Competenza per territorio – Art. 677 C.P.P. – Irrilevanza

Istituti di prevenzione e di pena – Ordinamento penitenziario – Reclamo in materia disciplinare – Magistrato di sorveglianza legittimato a provvedere – Individuazione – Luogo in cui si trova il reclamante – Irrilevanza – Luogo di adozione dell'atto impugnato – Rilevanza



L’art. 677 c.p.p. regola esclusivamente la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza in relazione ad un determinato procedimento di primo o di unico grado. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

L’art. 677 c.p.p. è irrilevante ai fini dell’individuazione della legittimazione alla cognizione dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale, operando a tali fini (in mancanza di norme eccezionali) il criterio “funzionale” rappresentato dall’atto impugnato in quanto emesso da un determinato soggetto: criterio che, più esattamente, fa assegnare la cognizione dell’impugnazione all’ufficio giudiziario istituzionalmente preposto al controllo dell’operato dell’organo, che ha emesso il provvedimento impugnato. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

La legittimazione a provvedere sul reclamo proposto dal detenuto avverso un atto disciplinare va riconosciuta al magistrato di sorveglianza istituzionalmente preposto al controllo sull’operato dell’istituto penitenziario in cui è stato emesso l’atto l’impugnato e non, invece, al magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova il soggetto al momento della proposizione dell’impugnazione. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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