Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6302 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 18 Febbraio 1988, n. 1739. Est. Lupo.


Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie assoggettabili - Azione di revoca per giusta causa di amministratore di società in accomandita semplice - Violazione dell'obbligo di precisione e di chiarezza dei bilanci e di consentire ai soci il controllo della gestione sociale - Deferimento della controversia al giudizio degli arbitri - Esclusione.



Le controversie in materia societaria possono in linea generale formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto non è compromettibile in arbitri l'Azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione all'art. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle Disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'Obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di Disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (art. 806, 808 cod. proc. civ., art. 1966 cod. civ.). (massima ufficiale)