Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4817 - pubb. 30/05/2011
Postergazione di finanziamenti erogati in forma indiretta o da parti correlate e necessaria formazione di una classe ad hoc nel concordato preventivo
Tribunale Padova, 16 Maggio 2011. Pres., est. Zambotto.
Concordato preventivo – Crediti per finanziamento soci – Postergazione – Finalità – Tutela dei creditori terzi – Finanziamenti erogati in forma indiretta da parti correlate ai soci – Riconducibilità ai soci e applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. – Mancata previsione di una classe ad hoc – Inammissibilità del concordato.
La postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è finalizzata alla tutela dei creditori terzi; ciò vale a maggior ragione quando i finanziamenti siano erogati dai soci di società sottocapitalizzate e con compagini ristrette. L’apporto di capitale di rischio, ancorchè sub specie mutui, non attribuisce, infatti, ai soci finanziatori di una società in crisi il diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociali; diversamente opinando, il rischio d’impresa verrebbe trasferito di fatto su costoro. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)
Ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi della disciplina della postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. anche nel caso di finanziamenti erogati in forma soggettivamente indiretta, poiché la ratio legis prescinde dalla necessaria identità formale del socio e del finanziatore; ciò si verifica sia nei casi di interposizione fittizia o reale, sia quando si tratti di finanziamenti erogati da parti correlate o comunque riconducibili ai soci. Secondo l’art. 2427 n. 22 bis c.c. e l’art. 98 Tuir, la correlazione sussiste quando vi sia identità degli interessi economici perseguiti e coordinamento dei relativi processi decisionali, cosicchè le operazioni di riferimento sono imputabili ai soci ancorchè eseguite da soggetti diversi. (Nella fattispecie è stato ritenuto operante il principio di correlazione ai soci, trattandosi di finanziamento effettuato da una srl partecipata in via esclusiva da altra srl controllata e amministrata dai soci della prima. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)
In presenza di crediti rivenienti da finanziamento soci e postergati ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., è inammissibile la proposta di concordato preventivo che non preveda la formazione di una classe ad hoc per i titolari dei crediti anzidetti. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dello Studio Legale Avv. Stefano De’ Micheli
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