La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35390 - pubb. 23/03/2022
Assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria: azione diretta del danneggiato e nullità della clausola claims made
Cassazione civile, sez. III, 25 Febbraio 2021, n. 5259. Pres. Armano. Est. Olivieri.
Responsabilità sanitaria - Assicurazione della responsabilità civile della struttura - Azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore - Esclusione - Chiamata in garanzia da parte dell’assicurato - Irrilevanza
Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made pura e mista - Natura non vessatoria - Delimitazione dell’oggetto del contratto - Fondamento normativo
Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Verifica della causa concreta - Complesso delle clausole - Buona fede - Sistema di restrizioni elusivo della funzione causale - Nullità
Assicurazione della responsabilità civile - Nullità della clausola claims made - Applicazione automatica del regime loss occurrence - Esclusione - Integrazione del contratto ex art. 1419 c.c.
Salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante, perché è estraneo al rapporto assicurativo. Solo l’assicurato può agire contro l’assicuratore. La chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte della struttura convenuta non basta a estendere nei suoi confronti la domanda risarcitoria del paziente. (Nella specie, la fattispecie era anteriore alla l. n. 24/2017.)
La clausola claims made, pura o mista, non è vessatoria. Non limita la responsabilità dell’assicuratore ma delimita il rischio, e quindi l’oggetto del contratto. Ha ormai un fondamento normativo nell’art. 3, comma 5, lett. e), d.l. n. 138/2011, nel d.m. Giustizia 22 settembre 2016 per gli avvocati e nell’art. 11 l. n. 24/2017 per le professioni sanitarie.
La validità della clausola claims made si verifica alla luce della causa concreta, esaminando l’insieme delle clausole e il risultato operativo del contratto secondo buona fede. Non rilevano la funzione sociale dell’assicurazione né la convenienza del premio. La clausola è nulla se, unita ad altre, crea restrizioni tali da eludere la funzione causale del contratto. (Nella specie, durata annuale, denuncia entro dodici mesi dalla scadenza e recesso ad nutum dell’assicuratore.)
Dichiarata nulla la clausola claims made, il giudice non può applicare automaticamente il regime dell’art. 1917, comma 1, c.c., che le parti avevano voluto derogare. Deve integrare il contratto ex art. 1419 c.c., scegliendo tra i modelli di clausola claims made presenti nell’ordinamento quello più compatibile con un equilibrato assetto degli interessi delle parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale





