Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35384 - pubb. 24/04/2020

Responsabilità del notaio per la vendita di un immobile su terreno gravato da uso civico

Cassazione civile, sez. II, 02 Marzo 2005, n. 4427. Pres. Calfapietra. Est. Malpica.


Notaio - Compravendita immobiliare - Atto di provenienza - Continuità delle trascrizioni - Verifica a ritroso con riferimento al diritto ceduto


Notaio - Omessa visura dei registri immobiliari - Negligenza - Art. 2236 c.c. - Inapplicabilità - Colpa lieve


Compravendita - Bene gravato da uso civico - Nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto - Successiva sanatoria edilizia - Irrilevanza


Uso civico - Accertamento - Giurisdizione del commissario agli usi civici - Limiti - Controversie tra privati - Accertamento incidentale del giudice di merito



Il notaio rogante non può limitarsi a esaminare l’atto di provenienza del bene. Deve controllare a ritroso la continuità delle trascrizioni con riferimento allo specifico diritto che il venditore intende cedere. (Nella specie, nei registri immobiliari il venditore risultava colono perpetuo e non proprietario di un terreno gravato da uso civico.)


Il notaio che non esegue un’attività preparatoria importante come la visura dei registri immobiliari non può invocare la limitazione di responsabilità dell’art. 2236 c.c. Quella norma riguarda solo l’imperizia, mentre l’omissione integra negligenza o imprudenza, cioè la violazione della diligenza professionale media ex art. 1176, comma 2, c.c. Per essa rileva anche la colpa lieve.


La vendita di un immobile costruito su terreno gravato da uso civico è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto. La nullità sussiste in modo assoluto al momento della stipula. Non incide su di essa la possibilità di una sanatoria prevista da una legge successiva (l. n. 47/1985).


L’accertamento dell’uso civico spetta al commissario agli usi civici (art. 29 l. n. 1766/1927) solo quando la questione è sollevata dal preteso titolare o utente del diritto civico e va decisa con efficacia di giudicato. Nelle controversie tra privati in cui la demanialità civica è eccepita ad altri fini, l’accertamento spetta al giudice di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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