Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34882 - pubb. 26/06/2026
Ammissibile il concordato minore in continuità senza flussi al servizio del debito
Tribunale Firenze, 13 Maggio 2026. Est. Soscia.
Concordato Minore – Continuità aziendale o professionale – Soddisfo dei creditori con i flussi della continuità – Necessità – Esclusione – Applicazione al concordato minore dell’art. 84, comma 3, CCII – Esclusione per incompatibilità
La norma di cui all’art. 84, comma 3, CCII, in forza della quale nel concordato in continuità i creditori devono essere soddisfatti, anche in misura non prevalente, con i flussi della continuità, deve intendersi specificamente riferita al concordato preventivo e non può essere applicata, in quanto non compatibile, al concordato minore.
Dalla libertà di contenuto della proposta e dalla possibilità di soddisfacimento, anche parziale e in qualsiasi forma, dei crediti, si desume infatti che la proposta non debba essere necessariamente ancorata alla soddisfazione dei crediti tramite la continuità. D’altro canto, tale disciplina, connaturata da una maggiore semplicità della procedura e dalla particolare tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, mira, in primo luogo, al recupero delle piccole realtà imprenditoriali e professionali. Lo scopo della norma è reinserire nel circuito economico l’impresa minore o il professionista, proprio attraverso la continuazione dell’attività tipica; è tutelata la continuità di per sé – quale strumento, appunto, di reinserimento dell’imprenditore/professionista – a prescindere dalla sua capacità di produrre flussi al servizio dei debiti concordatario. (cfr. Trib. Bologna 22.3.2024). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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