Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34829 - pubb. 12/06/2026
Concordato preventivo, trattamento delle classi e garanzia MCC
Appello Milano, 17 Marzo 2026. Pres. Monte. Est. Nunnari.
Concordato preventivo in continuità – Omologa forzosa – Trattamento deteriore della classe dissenziente – Violazione dell’art. 112 CCII
Concordato preventivo – Garanzia MCC – Natura esogena – Irrilevanza ai fini della verifica del trattamento della classe
Concordato preventivo – Finanza esterna – Trattamento differenziato tra classi – Necessità di effettivo apporto
Concordato preventivo – Classi di creditori – Crediti assistiti da garanzia MCC – Rango del credito – Utilità eventuale – Natura ipotetica – Risorse del piano – Utilità esogene – Distinzione
Concordato preventivo – Omologa mediante ristrutturazione trasversale – Sindacato del tribunale – Rigore della verifica
Nel concordato preventivo in continuità aziendale non può essere omologata mediante ristrutturazione trasversale una proposta che attribuisca ad una classe dissenziente di creditori chirografari un soddisfacimento inferiore rispetto a quello previsto per altre classi chirografarie di pari rango.
La garanzia rilasciata dal MCC costituisce un fattore esogeno e preesistente al piano, estraneo al trattamento della classe in senso stretto, e non può essere considerata ai fini della verifica del soddisfacimento complessivo della classe dissenziente ex art. 112, comma 2, lett. b), CCII.
In assenza di un effettivo apporto di finanza esterna, il trattamento differenziato tra classi chirografarie aventi il medesimo rango non può essere giustificato mediante il richiamo a utilità estranee alle risorse proprie della procedura.
La garanzia MCC non incide sulla graduazione dei crediti e non modifica il rango chirografario del credito nell’ambito della procedura concorsuale.
La possibilità di soddisfacimento derivante dall’escussione della garanzia MCC costituisce una utilità meramente potenziale ed ipotetica, dipendente dall’attivazione della procedura di escussione e dal positivo esito delle verifiche spettanti al garante.
Il soddisfacimento eventualmente conseguibile attraverso l’escussione di una garanzia pubblica non integra una risorsa del piano, ma costituisce una fonte autonoma di soddisfacimento del creditore derivante dall’adempimento di un’obbligazione assunta da un terzo garante.
Nel sistema dell’omologa del concordato in continuità mediante superamento del dissenso dei creditori, il controllo del tribunale deve essere improntato a particolare rigore, trattandosi di una forma di eteronomia giudiziaria incidente su una decisione autonoma del ceto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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