Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34823 - pubb. 11/06/2026
Sulla incompatibilità tra gestore della crisi e difensore del sovraindebitato
Appello L'Aquila, 14 Maggio 2026. Pres. Filocamo. Est. Ria.
Liquidazione controllata – Revoca del liquidatore – Incompatibilità tra gestore della crisi e difensore del sovraindebitato – Mera appartenenza al medesimo O.C.C. – Insussistenza
La mera appartenenza del gestore della crisi (nella specie, nominato poi liquidatore) e del difensore del sovraindebitato al medesimo Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) non integra, di per sé, alcuna situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 202/2014, per cui va respinta l’interpretazione che ravvisa un’incompatibilità generale, automatica e indiscriminata nella sola comune iscrizione presso il medesimo O.C.C.
L’incompatibilità rilevante ai sensi dell’art. 11, co. 3, D.M. 202/2014 va individuata esclusivamente sulla base di rapporti concreti di natura professionale o personale effettivamente idonei a compromettere, anche solo potenzialmente e sotto il profilo dell’apparenza, l’indipendenza del gestore; costituisce pertanto la violazione del citato obbligo di indipendenza, laddove accertata, ad esempio, la condivisione dei locali adibiti a studio professionale tra il gestore della crisi e il difensore della parte sovraindebitata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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