Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34801 - pubb. 05/06/2026
La Corte d’Appello di Milano conferma la nullità del contratto IRS per mancata consegna del contratto quadro
Appello Milano, 28 Aprile 2026. Pres. Galioto. Est. Baccolini.
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Mancata consegna del contratto quadro – Nullità
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Consegna del contratto quadro – Onere alla prova – Grava sull’intermediario
Il rispetto dell’obbligo di consegna del contratto quadro deve essere valutato nell’ottica dei fini protettivi posti a garanzia dell’investitore a far tempo dalla sentenza della Cass. Civ., sez. I, n. 7283/2013. Con la sentenza n. 898/2018 le SS.UU. della Suprema Corte, nel ricostruire la disciplina dell’art. 23 TUF, infatti, hanno affermato che la nullità prevista debba essere intesa non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore, con la conseguenza che tale requisito debba ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente.
La consegna della documentazione contrattuale, pertanto, è un requisito funzionale della forma ed è posta sullo stesso piano della redazione per iscritto dell’accordo.
La sua omissione comporta una nullità speciale, che si differenzia dalle regole tradizionali civilistiche che regolano l’invalidità nel negozio. Diversamente argomentando, se si ritenesse sufficiente, per l’intermediario, raccogliere la sottoscrizione del cliente e/o dare esecuzione al contratto appare evidente che la finalità di tutela del contraente più debole, voluta dall’art. 23 TUF, risulterebbe compromessa.
Grava sull’intermediario finanziario l’onere di fornire la prova di avere consegnato all’investitore copia del contratto quadro all’atto della sottoscrizione o, comunque, prima della negoziazione del derivato. Tale prova può essere fornita attraverso la produzione in giudizio dell’attestazione della ricezione del contratto quadro da parte della cliente. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’avv. Marco Dalla Zanna
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