Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34768 - pubb. 28/05/2026
Domanda in primo grado di divisione dell’eredità in base alla legge e proposizione in appello di domanda di divisione sulla base di testamento olografo
Cassazione civile, sez. II, 30 Marzo 2026, n. 7679. Pres. Scarpa. Est. Russo.
DIVISIONE EREDITARIA - Domanda in primo grado di divisione dell’eredità in base alla legge - Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di divisione dell’eredità sulla base di un testamento olografo - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità di tale domanda - Fondamento - Conseguenze
In tema di divisione ereditaria, una volta proposta in primo grado la relativa domanda sulla base della prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e prodotto in giudizio da una parte, anche se non istituita erede nella scheda testamentaria, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera comunque gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa; è, dunque, possibile la richiamata modifica della domanda di divisione, in quanto le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa. (massima ufficiale)
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